In fase di presentazione della domanda sarà sufficiente al fine della maggiorazione del contributo allegare un impegno alla sottoscrizione dell’Accordo di Foresta. In sede di rendicontazione dovrà essere prodotta copia dell’accordo sottoscritto a pena di rideterminazione del contributo concesso secondo le disposizioni del bando ovvero di revoca del contributo medesimo qualora l’iniziativa realizzata risulti discostarsi significativamente da quella ammessa a contributo.
L’art. 6, comma 3, lettera d) riconosce l’ammissibilità delle spese degli impianti oltre che dei
macchinari, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica o ricondizionati. Sulla base della lettura
coordinata della lettera il termine “impianto” deve essere interpretato quale impianto afferente
all’attività produttiva. Diversamente l’impianto di riscaldamento, quale componente facente parte
integrante di un immobile, può rientrare nella lettera c), del comma 3, dell’art. 6 tra i costi per
la realizzazione di opere edili, fermo restando che si dovrà sostenere almeno una delle spese
primarie di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art.6 comma 3.
Con riferimento alla documentazione della spesa risulta ammissibile sia la presentazione di
un preventivo sia di un computo metrico.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera n) i veicoli sono esclusi dalle spese ammissibili, tuttavia i muletti, a seconda delle finalità d’utilizzo da parte dell’azienda possono essere immatricolati e pertanto considerati un veicolo ovvero non immatricolati e come tali non considerati veicoli e utilizzabili solo negli spazi aziendali interni. In questa ultima ipotesi la spesa risulta ammissibile ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera d).
La spesa per l’acquisto di macchinari per la produzione del pellet può rientrare nelle spese
ammissibili, qualora sia strettamente funzionale alla realizzazione del progetto e persegua tutte
le finalità descritte all’art.5, comma 1, lett. a), b), c) e d), alle seguenti condizioni. Con il
Bando in oggetto sono finanziate solo le iniziative che riguardano le operazioni della filiera che
iniziano dopo lo stoccaggio del materiale ligneo sui piazzali, a seguire, fino alla realizzazione
del prodotto finito, con esclusione degli investimenti per la trasformazione a fini energetici
(vedi art. 2, comma 1, lettera j)). Il costo ammissibile dell’impianto indicato potrà pertanto
essere ammesso solo in proporzione alla percentuale di produzione destinata alla vendita,
scorporando pertanto la percentuale della medesima produzione imputabile all’autoconsumo.
La spesa per la nuova caldaia può rientrare nella lettera c), dell’art. 6, comma 3 tra i
costi per la realizzazione di opere edili (vedi FAQ 2).
Con il Bando in oggetto sono finanziate solo le iniziative che riguardano le operazioni della filiera che iniziano dopo lo stoccaggio del materiale ligneo sui piazzali, a seguire, fino alla realizzazione del prodotto finito, con esclusione degli investimenti per la trasformazione a fini energetici (vedi art. 2, comma 1, lettera j)), per tale motivo la spesa per l’acquisto dell’i mpianto di cogenerazione non rientra tra i costi ammissibili.
Le imprese, nella relazione del progetto, dovranno valorizzare tutte le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell’articolo 5 del bando.
L’art.4 comma 4 del Bando specifica che le imprese che rientrano nei codici Ateco indicati nella tabella B dell’allegato B possono beneficiare dei contributi a condizione che utilizzino materiale legnoso almeno per il 70% della produzione aziendale totale (da intendersi come produzione consolidata e tipica) come risultante da specifica scheda tecnico-descrittiva che deve essere allegata all’istanza di contributo.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c) del Bando sono ammissibili le spese per canoni/spese per locazione o per il noleggio calcolati per il periodo di durata del progetto, nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g) di cui al comma 3 del medesimo articolo. Nel foglio xls denominato “Quadro di spesa dettagliato” la voce di spesa va inserita tra “Ulteriori spese funzionali all’investimento primario (max 20% dell’i nvestimento primario) – voce n. 3 noleggio macchinari, impianti, strumenti, attrezzature”.
Sì con obbligo di presentare la certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente a garanzia che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile) in sede di rendicontazione dell’i niziativa, atteso che tra gli obblighi dei beneficiari (v. art. 23, comma 1, lett. o)) vi è anche il mantenimento della suddetta certificazione.
Le imprese terziste possono beneficiare del Bando purché acquisiscano la certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi oppure aderire ad un accordo di contoterzismo. In questo caso l’accordo di contoterzismo, uno o più, deve quantomeno durare fino alla scadenza dei vincoli.