carburanti

LR 19/2012: Risposte alle domande frequenti

FAQ - LR 19/2012 (CAPO I) - Carburanti: principi generali, funzioni amministrative e definizioni

La proposizione di un ricorso dinanzi al Giudice delle leggi non ne impedisce l’applicazione. La L.R. n. 19/2012, quindi, allo stato attuale, non può non trovare applicazione nella sua interezza. Le disposizioni di tale legge oggetto delle censure dello Stato, in altri termini, dovranno essere applicate fino a quando non ne venga (eventualmente) dichiarata l’incostituzionalità. Per quanto riguarda, invece, gli effetti temporali dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tali effetti, come è noto, sono definiti dal combinato disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, l. n. 87/1953. il primo, infatti, dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; il secondo, invece, prevede che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Nelle norme da ultimo citate, dunque, si rinviene la soluzione alla problematica dell’efficacia retroattiva o meno della pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale. Più in particolare, l’art. 30, comma 3, l. n. 87/1953, sancisce l’impossibilità di fare applicazione della norma dichiarata incostituzionale a decorrere da un dato momento, stante, evidentemente, l’illegittimità ab origine della stessa. Da qui l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, efficacia, che, tuttavia, incontra il limite dei cd. rapporti esauriti, e cioè delle situazioni giuridiche soggettive consolidate ed intangibili.

Al riguardo si fa presente come una tale classificazione debba essere fatta sulla base della legge vigente all’epoca in cui è stato costruito l’impianto. Gli impianti costruiti dal 2003 in poi, per esempio, dovranno essere classificati in base all’art. 4 D.P.Reg. 16-12-2002 n. 0394/Pres. (che ha dato attuazione a quanto previsto dalla L.R. 6 marzo 2002, n. 8).

L’art. 190 di tale legge (cd. Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) ha inserito nella definizione di stazione di servizio, dopo le parole “di cui” le parole “laddove possibile”. Alla luce di tali modifiche, quindi, per stazione di servizio deve intendersi ora «l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: […] servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili […]». Il servizio igienico di cui si discute, dunque, dovrebbe essere realizzato dall’operatore economico solamente “laddove possibile”. La possibilità di realizzare tale servizio, ovviamente, deve essere, innanzitutto, una possibilità “fisica”. L’impianto, in altri termini, deve avere abbastanza spazio per ospitare il servizio igienico per diversamente abili. La realizzazione di tale servizio, quindi, non deve comportare l’allargamento della superficie dell’impianto o il sacrificio di apparecchiature o manufatti per attività e servizi in esso presenti. Alla luce dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012 (ai sensi del quale «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale»), peraltro, sembra di potersi affermare che tale realizzazione non debba comportare nemmeno un onere eccessivo per l’operatore economico, o meglio, un onere sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Quest’ultimo, pertanto, non sarà tenuto a realizzare il servizio igienico per diversamente abili, se, per esempio, il suo fatturato dovesse essere di gran lunga inferiore rispetto a quello di un operatore economico che esercisce un impianto con le stesse caratteristiche e, dunque, l’intervento di cui si discute potrebbe essere ammortizzato in un periodo di tempo estremamente più lungo di quello ordinario.

 Si ritiene che alla domanda possa essere data una risposta affermativa. Nonostante, infatti, la lettera della norma sia chiara nel prevedere l’obbligo di realizzare «servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili» (cfr. l’art. 34, comma 1, lett. p), alla luce del summenzionato art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012, si ritiene che la stessa vada interpretata in conformità all’obiettivo perseguito dal legislatore, e cioè quello di fare in modo che ciascuna categoria di utenti (maschi e femmine) possa usufruire di un proprio sevizio igienico e che tale servizio sia attrezzato per l’eventualità in cui gli stessi presentino delle disabilità. Una tale interpretazione, peraltro, è l’unica che rende compatibile la norma di cui si discute con quella di cui all’art. 34, comma 1, lett. f, espressamente richiamata dalla prima, ai sensi della quale, infatti, almeno uno dei servizi igienici della stazione di servizio (e, quindi, anche tutti e due) deve essere attrezzato per consentire ai soggetti diversamente abili di poter espletare i propri bisogni fisiologici.

L’inserimento delle stazioni di rifornimento elettrico entro il Capo II della Legge Regionale lascia intendere che il legislatore ha inteso considerare l’energia elettrica utilizzata per l’autotrazione quale “carburante”. Ne deriva che la definizione di cui alla lettera a), laddove include “ogni altro carburante per autotrazione”, comprende anche l’energia elettrica e che, conseguentemente, le stazioni di rifornimento elettrico sono soggette alla disciplina di cui al Capo II della LR 19/2012.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettera d), per “impianti esistenti” si intendono “gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione”. A tal proposito, l’inciso “impianti autorizzati e in corso di realizzazione” è riferito a tutti gli impianti per i quali sia stata presentata almeno la comunicazione di inizio lavori, in quanto tale comunicazione, che presuppone necessariamente un previo provvedimento autorizzativo, è il primo atto con il quale il privato segnala alla Pubblica Amministrazione che un dato impianto è in corso di realizzazione.

ultimo aggiornamento: Tue Oct 18 15:46:50 CEST 2016