Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Servizi sociali dei Comuni della Regione per l’attivazione di nuovi Centri per le famiglie e per la prosecuzione e il potenziamento delle attività di quelli già esistenti
Servizio sviluppo del sistema sociale integrato
Fondo per le politiche della famiglia 2025
Contesto normativo di riferimento
• Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l’articolo 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità), il quale stabilisce al comma 1 che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
• Articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, e in particolare il comma 1252 che prevede che gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità;
• Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 27 giugno 2025 (Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2025);
• Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che riconosce e sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato in un contesto familiare idoneo e, in particolare:
- l’articolo 43 (Politiche per le famiglie), il quale dispone al comma 1 che la Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali;
- l’articolo 44 (Politiche per l'infanzia e l'adolescenza), comma 1, ove è stabilito che la Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale;
• Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) e in particolare l’articolo 31 (Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati), comma 1, il quale stabilisce che la Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 6/2006, con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità, promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e soprattutto nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi;
• Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 1 - Premessa
1. Con il Decreto ministeriale del 27 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha destinato le risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2025 (di seguito “Fondo”) assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia una quota di risorse pari a € 700.800,00 finalizzata al potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia.
2. I Centri per la famiglia si caratterizzano quali luoghi fisici aperti alla generalità delle famiglie presenti sui territori nei quali si svolgono attività afferenti all’area dell’informazione, all’area del sostegno alla genitorialità e all’area delle risorse familiari e comunitarie nel territorio regionale.
3. Le attività dei Centri per la famiglia hanno come obiettivi:
- sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari nelle fasi di crescita e nel supporto al ruolo genitoriale;
- promuovere lo sviluppo evolutivo armonico dei bambini/ragazzi;
- accompagnare le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita.
4. L’attivazione dei Centri per la famiglia si coniuga armonicamente con l’adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia che incentiva la promozione di buone prassi e misure virtuose rivolte alle famiglie, come stabilito con DGR n. 249/2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità).
Art. 2 - Oggetto dell’avviso e finalità degli interventi
1. Con il presente Avviso, la Regione Friuli Venezia Giulia intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei Servizi sociali dei Comuni della Regione di cui all’articolo 17 della LR 6/2006 alla realizzazione di nuovi Centri per la famiglia e al finanziamento di azioni per la prosecuzione e il potenziamento delle attività di quelli già esistenti sul territorio regionale.
2. La presentazione della manifestazione di interesse a valere sul presente Avviso non assicura automaticamente l’ammissione al finanziamento e non impegna l’ente aderente alla realizzazione delle azioni progettuali, ma è da intendersi in funzione ricognitiva ai fini dell’adozione dell’atto di Giunta regionale di programmazione e di individuazione delle azioni da finanziare, richiesto ai fini della presentazione da parte della Regione della domanda di accesso alle risorse del Fondo, come previsto ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 8, del D.M. 27/06/2025.
3. In coerenza con il modello nazionale, i Centri per la famiglia devono garantire complessivamente almeno cinque tra i servizi di base, afferenti alle tre aree previste (informazione, consulenza e orientamento, sviluppo delle risorse familiari e comunitarie) quali:
• sportello informativo sulle misure di sostegno alle famiglie vigenti;
• iniziative attivate a favore delle famiglie in collaborazione con la comunità locale e il Terzo Settore;
• opportunità e strumenti informatici e web, quali il sito internet, le newsletter, i social network; materiale mirato (e.g. opuscoli) su tematiche specifiche;
• campagne di sensibilizzazione su alcune tematiche di interesse per le famiglie;
• attività di ascolto dei fabbisogni familiari attraverso spazi dedicati di colloquio e consulenza educativa;
• interventi mirati sui temi delle relazioni familiari e della genitorialità;
• orientamento su tematiche legali e fiscali di interesse per le famiglie;
• promozione e sostegno a progetti di affiancamento a famiglie vulnerabili.
Ogni Centri per la famiglia deve garantire, altresì, almeno 2 servizi integrativi quali:
• attività di animazione per bambini e adulti compresi laboratori di gioco genitori-bambini e laboratori di lettura e altre attività espressive;
• sostegno allo studio;
• attività di sensibilizzazione della comunità locale su tematiche e problematiche che riguardano adolescenti e ragazzi, anche di contrasto a situazioni di povertà educativa;
• creazione di gruppi per attività di famiglie affiancanti ad altre famiglie o a ragazzi ospiti in strutture residenziali, gruppi di sostegno a famiglie affidatarie ed adottive;
• promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto (e.g. gruppi caregiver);
• messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio, compresa la possibilità di interventi di “spazio neutro”.
Dovranno inoltre essere garantiti, come previsto dal D.M. 27/06/2025:
• consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti;
• sportelli informativi rivolti alle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, anche attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
• l’attivazione di interventi per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato.
4. I Centri per la famiglia possono essere realizzati anche mediante forme di partenariato con altri soggetti pubblici e privati del territorio, funzionali alla realizzazione dell’intervento. I partner possono appartenere, a titolo esemplificativo, al mondo delle imprese, del terzo settore, delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione.
5. In caso di partenariato l’Ambito Territoriale sociale proponente sarà responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti della Regione.
6. Gli interventi finanziati possono avere durata massima di 18 mesi.
7. Con le risorse del Fondo possono essere sostenute le seguenti spese:
• costi per prestazioni professionali degli operatori sociali impegnati nel progetto;
• costi per spese generali e di organizzazione;
• costi per materiali/servizi destinati alle attività del progetto;
• costi per le azioni di informazione e sensibilizzazione e altri costi non riconducibili a categorie già richiamate ma che siano coerenti con gli interventi di cui al presente Avviso.
Art. 3 - Risorse Disponibili1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle proposte progettuali oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 700.800,00 (settecentomilaottocento/00), a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2025, ai sensi del Decreto ministeriale del 27 giugno 2025.
2. I fondi complessivi di cui sopra saranno ripartiti sulla base di criteri successivamente definiti con deliberazione di Giunta regionale di individuazione e programmazione delle azioni da finanziare di cui all’articolo 1, comma 2, del presente Avviso, che terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate dai Servizi sociali dei Comuni.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio sviluppo del sistema sociale integrato - Unità operativa specialistica di bilancio e coordinamento strategico della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Art. 4 – Destinatari degli interventi
1. I destinatari degli interventi previsti dal presente Avviso sono le famiglie che risiedono in Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate dagli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni degli Ambiti Territoriali sociali della Regione Friuli Venezia Giulia utilizzando il modello allegato al presente Avviso da sottoscrivere digitalmente, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 26.09.2025, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo salute@certregione.fvg.it, riportando nell’oggetto la dicitura <<FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2025 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI PER LE FAMIGLIE>>.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. Il trattamento dei dati personali è svolto dalla Regione con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione dai dati raccolti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. La Regione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza e ne darà comunicazione tramite apposita Informativa per il trattamento dei dati personali redatta ai sensi della normativa vigente sopra descritta.
2. I dati personali sono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di ammettere al finanziamento i progetti presentati.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento (UE) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e- mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it. Responsabile del trattamento dei Dati Personali (DPO), è Insiel S.p.A., nominata ai sensi dell’articolo 4, punto 8) e 28 del Regolamento (UE), connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
4. Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza all'Amministrazione regionale è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Ente. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
5. La partecipazione al presente Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fatti salvi i dati sensibili.
Art. 7 - Informazioni
1. Per informazioni relative al presente Avviso va fatto riferimento alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Unità operativa specialistica di bilancio e coordinamento strategico - Servizio sviluppo del sistema sociale integrato.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.fvg.it, sezione “Bandi e Avvisi della Regione”.
Art. 8 - Responsabile del procedimento e dell’istruttoria
1. Ai sensi della legge regionale 7/2000, il Responsabile del procedimento è il Direttore ad Interim del Servizio sviluppo del sistema sociale integrato, dott. Ranieri Antonio Zuttion.
2. Il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Letizia Nisco 040/3775514; e-mail: letizia.nisco@regione.fvg.it
- Decreto approvazione avviso [formato .pdf]
- Avviso [formato .pdf]
- Modello domanda editabile [formato .doc]