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BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono richiedere il contributo i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni
senza fini di lucro, le Pro loco e le Parrocchie che siano soggetti organizzatori degli eventi
sotto specificati.
In relazione alla tipologia di beneficiari “Enti privati”, il contributo è concesso solo nel
caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e
organizzatore dell’evento.
TIPOLOGIA EVENTI
Il contributo può essere richiesto per:
- manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, da tenersi in luoghi chiusi o
all’aperto;
- sagre e feste locali e fiere tradizionali, cioè tutti gli eventi e le manifestazioni
popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla
valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di
intrattenimento.
TIPOLOGIA DI SPESE RICONOSCIUTE
a) assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla
legge;
b) acquisto di attrezzature o materiali durevoli necessari a garantire le normative in
materia di sicurezza e salute;
c) acquisto di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e
salute;
d) acquisizione di servizi, materiali di consumo o noleggio di allestimenti necessari a
garantire le normative in materia di sicurezza e salute, copertura di oneri assicurativi.
VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo concedibile al singolo soggetto organizzatore è pari a 3.000,00 euro
nell'anno, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni dallo stesso organizzati.
Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell’importo massimo
annuo sono pertanto presi in considerazione gli eventi realizzati nel corso del 2023.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto organizzatore (o
suo delegato), deve essere presentata utilizzando i modelli reperibili nella colonna di destra (per
questa linea contributiva: allegato B2, allegato C2, allegato D2).
Alla domanda vanno allegate le parcelle o fatture e le rispettive quietanze attestanti
l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti.
La documentazione deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata con firma
digitale o firma autografa (solo in questo secondo caso, allegando copia del documento d’identità)
all’indirizzo:
autonomielocali@certregione.fvg.it
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio competente:
a) le eventuali variazioni necessarie all’erogazione del contributo;
b) gli eventuali contributi ottenuti da altri Enti a valere sulle medesime spese elencate
nella rendicontazione allegata alla domanda.
Sono tenuti altresì ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017 e successive modifiche (l’estratto della legge annuale per il mercato e la concorrenza è pubblicato nella colonna di destra).
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di contributo deve essere presentata a posteriori, quindi per eventi già realizzati.
La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande medesime.
I termini di presentazione sono i seguenti:
a) dal 1 maggio al 30 giugno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente
precedente;
b) dal 1 luglio al 31 agosto, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente
precedente;
c) dal 1 settembre al 31 ottobre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente
precedente;
d) dal 1 novembre al 31 dicembre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente
precedente.
Ogni altra informazione è reperibile nell’Avviso pubblicato nella colonna di destra.
PRECISAZIONI SU RITENUTA D'ACCONTO
QUADRO NORMATIVO D.P.R. 600/1973, artt. 28, co. 2
Il D.P.R. 600/1973, agli artt. 28, co. 2 e 29, co. 5, disciplina la ritenuta d’acconto del 4%
da applicare, ai fini delle imposte sui redditi, ai contributi pubblici erogati da Stato, enti
pubblici ed enti privati.
La ritenuta d’acconto andrà applicata anche ai soggetti «non imprenditori commerciali» che
abbiano, comunque, conseguito «redditi d’impresa», derivanti da attività commerciale anche solo
occasionale.
Sono esclusi da ritenuta i contributi erogati ad enti non commerciali per il sostenimento
delle proprie attività istituzionali.
Sono esclusi da ritenuta d’acconto, a norma del medesimo art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, i
contributi erogati per l’acquisto di beni strumentali.
Le attività commerciali sono attività strumentali a quelle istituzionali, volte al reperimento
dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali stesse.
Le attività di carattere “commerciale” sono quelle indicate nell’art. 2195 del Codice Civile,
nonché quelle svolte dall’associazione e rivolte a soggetti non associati, anche se rientranti
nelle attività previste nello statuto.
Sono ad esempio attività commerciali la somministrazione di alimenti e bevande, la pubblicità
commerciale, le sponsorizzazioni, la cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita quali
indumenti, gadgets e altro (anche se il prezzo di vendita è inferiore o uguale a quello di
acquisto), la gestione di mercatini, ecc.
CONTATTI
Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Responsabile del Procedimento: il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione.
Responsabile dell’istruttoria: Sandra Leita
Udine, Via Sabbadini, 31 tel. 0432 555808
e-mail: sandra.leita@regione.fvg.it
Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00