Trieste, 9 ago - La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha
avviato oggi una prima analisi della bozza di Regolamento
regionale in materia di tirocini nel mondo del lavoro.
L'adozione del provvedimento era stato anche uno dei temi del
recente incontro a Roma tra la presidente della Regione Debora
Serracchiani ed il ministro al Lavoro Enrico Giovannini.
Il Regolamento regionale, come convenuto anche a livello
nazionale, nasce con l'intento di contrastare un utilizzo non
corretto del tirocinio che, paradossalmente, in taluni casi
limitava l'inserimento lavorativo e l'utilizzo del contratto di
apprendistato, ed anche per questo motivo un'attenzione
particolare è stata posta nella determinazione dei soggetti
promotori, nella consapevolezza che la promozione di tirocini di
qualità favorisca un più facile inserimento nel mondo del lavoro
soprattutto dei giovani.
Sono stati pertanto individuati i seguenti soggetti promotori:
gli enti di formazione accreditati dalla Regione, le Università,
gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di
alta formazione artistica e musicale, i servizi del Lavoro delle
Province in rete con le strutture regionali dell'orientamento, le
scuole dall'anno scolastico 2014/2015, gli istituti tecnici
superiori, i servizi di integrazione lavorativa e le cooperative
sociali, rispettivamente per i tirocini a favore dei soggetti
disabili e svantaggiati.
Sono stati inoltre previsti nel testo i tempi minimi e massimi di
svolgimento del tirocinio, a seconda della complessità delle
attività formative. Espresse deroghe in materia di ripetibilità e
di durata del tirocinio sono state indicate esclusivamente per i
soggetti svantaggiati e, in particolare, per i disabili per i
quali si è ritenuto opportuno prevedere anche una specifica
valutazione da parte del Comitato tecnico previsto dalla legge
68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").
La proporzione tra il numero di dipendenti presenti nell'azienda
ospitante ed i tirocinanti prevede una deroga per i datori di
lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, per le aziende
agricole a conduzione familiare e per gli studi professionali.
Per questi ultimi, limitatamente alle attività dei medesimi
coerenti con il percorso formativo del tirocinante.
Ciò significa questi soggetti "ospitanti", anche se sono
costituiti dal solo titolare e non hanno dipendenti, potranno
comunque ospitare uno stagista. La deroga per le imprese
artigiane è stata pensata,in particolare, per favorire la
riscoperta dei mestieri manuali da parte dei giovani e favorire
quindi il passaggio di un know-how artigianale che rischia di
perdersi.
L'indennità di partecipazione non potrà essere inferiore ai 500
euro mensili in relazione ad un impegno del tirocinante, coerente
con la complessità del progetto formativo, di un massimo di 40
ore settimanali. L'indennità può diminuire proporzionalmente
all'impegno formativo settimanale fino ad arrivare ad un minimo
di 300 euro lordi mensili.
Secondo le indicazioni nazionali, verrà istituito un sistema di
monitoraggio volto a verificare la realizzazione degli obiettivi
orientativi, formativi, di inserimento e reinserimento lavorativo
dei tirocini.
La proposta di regolamento sarà prossimamente oggetto di analisi
da parte del Comitato di coordinamento interistituzionale e della
Commissione regionale per il Lavoro per acquisire i previsti
pareri.
ARC/RM