LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:
<<52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti 25 novembre 2021, n. 3188/SPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), a titolo di partecipazione alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste, a prescindere dall'area di localizzazione della stessa.
3. La richiesta di documentazione integrativa o sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"), interrompe il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
4. La disposizione di cui al comma 3 produce effetti su tutti i procedimenti di accreditamento provvisorio, compresi quelli ancora in corso, di cui al capo II del titolo II del decreto del Presidente della Regione 107/2022.
5. Alla luce dell'accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale e al fine di sostenere le attività del Commissario incaricato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 596/2022 e n. 165/2023 volte al ripristino di una condizione di efficienza, adeguata sostenibilità economica e durabilità aziendale, l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo è autorizzata a presentare la rendicontazione in ordine ai contributi concessi con il decreto del Direttore dell'Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria 25 novembre 2013, n. 1081/ASOC e con il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 27 novembre 2020, n. 2620/SPS entro il termine del 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ente, in deroga a quanto previsto dai medesimi decreti di concessione.
6. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 49 è sostituito dal seguente:
<<49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.>>;

b)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziate per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.>>;

c)
il comma 51 è sostituito dal seguente:
<<51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

7. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo fino al 20 novembre 2023.
8. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2023, n. 0102/Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 22/2022, non trovano applicazione per le parti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.
9. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.
11.
Al comma 79.1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<Reddito di cittadinanza>> sono inserite le seguenti: <<o di Assegno di inclusione>>.

12. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari una tantum di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è fissato al 31 dicembre 2023.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova ODV un contributo straordinario fino a 250.000 euro per l'estinzione anticipata del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a propria sede di viale Taglio n. 6 a Palmanova (UD).
14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di idonea documentazione attestante l'importo necessario all'estinzione del mutuo contratto per la finalità indicata al comma 13.
15. Il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione in via anticipata senza la necessità di presentare idonee garanzie patrimoniali e con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.
18. Il contributo di cui al comma 17 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
20. Al fine di sostenere l'acquisto di una nuova autoemoteca a supporto del servizio di donazione del sangue nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 300.000 euro a favore dell'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV".
21. Per le finalità di cui al comma 20, l'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV", entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
24. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
25. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti). Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
27. Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.>>;

b)
dopo il comma 3 dell'articolo 68 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.>>.

28. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.