LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all' articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
3. 
( ABROGATO )
4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, nella sua qualità di ente gestore dei servizi per l'handicap, un contributo straordinario di 100.000 euro per assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all'articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.
15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusaforte, quale contributo all'attività del <<Progetto Arcobaleno>>, finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Caritas Arcidiocesano con sede in Udine un contributo pluriennale costante, per un periodo non superiore a dieci anni, per la realizzazione del Centro di assistenza e protezione per le vittime di grave emarginazione e violenza e di sfruttamento e abuso sessuale.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e della spesa da sostenere, redatta da un tecnico abilitato. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: <<Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.>>.
24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 24, della legge regionale 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori.
39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 38.
41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi.
42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
43. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, individuati nel regolamento di cui al comma 45.
44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
45. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 44 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. La Direzione centrale competente in materia di edilizia emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, i bandi possono prevedere singole tipologie di interventi finanziabili.
47. Le domande di contributo sono presentate alle strutture competenti indicate nel bando che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
48. In sede di prima applicazione per l'anno 2009 le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 45; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
49. I contributi di cui al comma 44 non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità.
49 bis.  
( ABROGATO )
50. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
51. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), la parola: <<completamento>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
52. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 32, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 4879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento in favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica.
54. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con regolamento, le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 55 e i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale.
55. Gli enti di cui al comma 53 presentano le domande di assegnazione del finanziamento alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 54.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 3.208.950 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. Al fine di assicurare la continuità nella gestione del Sistema informativo regionale lavoro dall'1 gennaio 2009 sono introdotte le seguenti modifiche alla legge regionale 18/2005:
a) al comma 2 dell'articolo 9 la lettera d) è abrogata;
b)   ( ABROGATA )
c) al comma 3 dell'articolo 28 le parole: <<L'Agenzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;
d)
al comma 3 dell'articolo 28, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<a ante) svolge l'attività di progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro;>>;

e) al comma 4 dell'articolo 28 le parole: <<l'Agenzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro>>.
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63.
All'articolo 36 della legge regionale 18/2005 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Regione sostiene la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone disabili anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati.>>.

64. 
( ABROGATO )
65. Gli oneri derivanti dall'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 64, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province il finanziamento necessario alla copertura delle domande di contributo presentate entro il 26 novembre 2008, in attuazione degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18/2005, ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
67. Gli oneri derivanti dal comma 66 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall'articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.
69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 68.
70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.
71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
72. A decorrere dall'anno 2009 la Regione istituisce un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di seguito denominato Fondo.
73. Con regolamento è disciplinata la gestione del Fondo e sono individuati i beneficiari.
73 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate una o più amministrazioni pubbliche cui affidare la gestione del Fondo e trasferire le relative risorse economiche, anche tramite l'attribuzione in delega delle correlate funzioni tecnico-amministrative.
73 ter. In caso di affidamento della gestione ai sensi del comma 73 bis, la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili sul Fondo.
73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli un contributo finalizzato ai maggiori oneri derivanti dalla trasformazione da istituzione ad azienda pubblica di servizi alla persona.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, è autorizzata a integrare, a seguito della modifica dei protocolli di intesa vigenti con i competenti uffici dello Stato, l'importo della carta acquisti di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , in misura pari a 140 euro a bimestre.
79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
79.1. Le integrazioni regionali alla Carta acquisti non sono riconosciute ai componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Assegno di inclusione. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità e la decorrenza dell'incompatibilità, anche mediante modifica dei protocolli d'intesa vigenti.
79 bis. Le risorse trasferite per le finalità di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
81. Al fine di individuare e promuovere forme innovative d'intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di studio e sperimentazione preordinata all'avvio e al consolidamento di azioni integrate finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. Tali fattorie sociali si collocano in una prospettiva di affermazione del welfare comunitario, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse informali del territorio. La sperimentazione trova attuazione nelle Aziende sanitarie e ha come obiettivo l'ampliamento delle opportunità socio-lavorative offerte dalle fattorie sociali stesse, l'individuazione di interventi legislativi e normativi atti a favorire rapporti stabili fra cooperative sociali e aziende agricole e lo sviluppo di una rete di fattorie sociali sul territorio regionale.
82. Per le finalità previste dal comma 81 le aziende sanitarie regionali interessate presentano il progetto alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 30 marzo di ogni anno. Il progetto comprende:
a) protocollo d'intesa con una o più cooperative sociali e loro consorzi o con aziende agricole già operanti o che intendono operare nel settore mediante la conduzione di strutture agricole con finalità socio-assistenziali e socio-lavorative;
b) l'individuazione di una commissione tecnica di monitoraggio e verifica della sperimentazione;
c) la descrizione degli obiettivi e delle singole azioni da attuare o promuovere.
83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Le aziende per i servizi sanitari sono autorizzate a utilizzare i contributi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi medesimi.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
85. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: <<È escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento.>>.
86. 
( ABROGATO )
87. 
( ABROGATO )
88. 
( ABROGATO )
89. 
( ABROGATO )
90. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 8 - Protezione sociale, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella I.
Note:
1Parole soppresse al comma 40 da art. 5, comma 67, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 78 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2009
3Comma 79 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2009
4Parole sostituite al comma 53 da art. 11, comma 28, L. R. 12/2009
5Parole sostituite al comma 55 da art. 11, comma 29, L. R. 12/2009
6Parole sostituite al comma 80 da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 12/2009
7Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 16, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8Comma 19 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
9Parole sostituite al comma 66 da art. 9, comma 45, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
10Comma 83 sostituito da art. 9, comma 58, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
11Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 60, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
12Comma 44 sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 17/2010
13Comma 44 bis aggiunto da art. 96, comma 3, L. R. 17/2010
14Parole aggiunte al comma 49 da art. 96, comma 4, L. R. 17/2010
15Comma 49 bis aggiunto da art. 96, comma 5, L. R. 17/2010
16Integrata la disciplina del comma 44 da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
17Integrata la disciplina del comma 44 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
18Integrata la disciplina del comma 49 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
19Comma 21 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
20Comma 22 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 81 da art. 9, comma 35, L. R. 22/2010
22Parole aggiunte al comma 81 da art. 7, comma 50, L. R. 18/2011
23Parole aggiunte al comma 83 da art. 7, comma 51, L. R. 18/2011
24Parole sostituite al comma 72 da art. 9, comma 106, L. R. 14/2012
25Comma 73 sostituito da art. 9, comma 107, L. R. 14/2012
26Comma 73 bis aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
27Comma 73 ter aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
28Integrata la disciplina del comma 73 bis da art. 9, comma 109, L. R. 14/2012
29Comma 57 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
30Comma 58 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
31Comma 59 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
32Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
33Comma 61 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
34Comma 62 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
35Parole soppresse al comma 81 da art. 9, comma 190, L. R. 27/2012
36Comma 10 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 5/2013
37Lettera a) del comma 82 sostituita da art. 9, comma 35, L. R. 6/2013
38Parole aggiunte al comma 44 da art. 4, comma 93, lettera a), L. R. 27/2014
39Comma 46 sostituito da art. 4, comma 93, lettera b), L. R. 27/2014
40Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 93, lettera c), L. R. 27/2014
41Comma 64 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
42L'abrogazione del comma 63, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3 bis dell'art. 36 della L.R. 18/2005.
43Comma 25 abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.
44Comma 36 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 24, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
45Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
46Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
47Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
48Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
49Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
50Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
51Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
52Comma 44 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
53Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
54Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
55Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
56Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
57Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
58Comma 49 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
59Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
60Parole sostituite al comma 82 da art. 8, comma 5, L. R. 14/2016
61Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 14/2016
62Comma 49 bis abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016
63Comma 2 sostituito da art. 9, comma 46, lettera a), L. R. 31/2017
64Comma 3 abrogato da art. 9, comma 46, lettera b), L. R. 31/2017
65Integrata la disciplina del comma 44 da art. 13, comma 13, L. R. 37/2017
66Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 43/2017
67Comma 73 quater aggiunto da art. 9, comma 45, L. R. 25/2018
68Comma 79 .1 aggiunto da art. 9, comma 52, L. R. 13/2019
69Integrata la disciplina del comma 81 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
70Comma 78 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
71Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
72Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
73Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
74Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
75Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
76Comma 31 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
77Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
78Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
79Comma 34 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
80Comma 35 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
81Comma 86 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
82Comma 87 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
83Comma 88 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
84Comma 89 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
85Comma 11 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
86Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
87Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
88Parole aggiunte al comma 79 .1 da art. 8, comma 11, L. R. 14/2023