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Oggetto e finalità
Il DPReg. n. 27/Pres. del 15 marzo 2022 disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e di concessione dei contributi, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità.
I progetti e i beneficiari
I progetti sono finalizzati a sostenere l’integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psicofisico delle persone con disabilità attraverso attività atte a favorire l’effettiva inclusione e partecipazione alla società delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché a sensibilizzare e formare la comunità di riferimento, e sono redatti utilizzando il modello di cui all’allegato A) in relazione agli obiettivi previsti dall’art. 2 del Regolamento.
Beneficiari dei contributi sono le associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Ogni associazione può presentare domanda per un solo progetto – il finanziamento massimo concedibile è di 20.000,00 euro.
Presentazione delle domande
- Presentate da associazioni non iscritte al RUNTS;
- Prive della firma del legale rappresentante;
- Non corredate dalla scheda di progetto.
Concessione dei contributi
I contributi sono concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello secondo l’o rdine cronologico di presentazione. L’ufficio competente svolge l’istruttoria verificando la regolarità delle domande e la congruità dei progetti presentati in relazione agli obiettivi e alla presenza degli elementi di cui all’articolo 2 del Regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, disponendone contestualmente l’erogazione.
Qualora l’istruttoria evidenzi la non conformità al presente Regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga all’Ufficio competente, entro i termini di legge, la eventuale documentazione integrativa richiesta, viene comunicato per iscritto al richiedente il diniego alla concessione del contributo.
Rendicontazione ed esito del progetto
I beneficiari dei contributi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano il rendiconto con le modalità stabilite dall’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredato da una relazione descrittiva di esito dei progetti in relazione alle attività e agli obiettivi previsti.
Sono ammesse a rendicontazione le spese indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione delle attività progettuali.
Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
- Attività già sostenute da specifici interventi economici pubblici;
- Spese di investimento per interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, per l’a cquisto di arredi e attrezzature e, in genere, di beni ammortizzabili;
- Spese di rappresentanza e, in ogni caso, le spese che non rispettino il dettato normativo in materia di volontari e lavoratori previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché da quanto disposto dalle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.
Il contributo è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano inferiori a quanto concesso.
L’omessa presentazione della documentazione a rendiconto entro il termine fissato, eventualmente prorogabile una sola volta, comporta la revoca del contributo e l’obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.