LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

TESTO VIGENTE dal 12/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni)
1. La Regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni, nonché tutte le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, finalizzate al sostegno delle fasce sociali più fragili e a favore della comunità.
2. Ai fini del comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sulle seguenti tematiche:
a) principi fondamentali della Repubblica;
b) cultura e valorizzazione del territorio montano;
c) storia della Grande guerra, del terremoto del 1976 e gesta del corpo regionale degli Alpini;
d) attività di volontariato e cultura della solidarietà.
3. Ai fini del presente articolo, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e l'ANA attraverso Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 13/2018 .