LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 38.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2019 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:
a) "La Quercia Società cooperativa sociale" di Trieste, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Opera San Giuseppe - Casa della Fanciulla di Trieste;
b) "Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco" di Conegliano, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice di Trieste;
c) "Istituto delle Orsoline Figlie di Maria Immacolata di Verona", Ente gestore della Scuola dell'infanzia Sacro Cuore - Suore Orsoline F.M.I. di Trieste;
d) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'articolo 16, comma 3, e con l'osservanza delle modalità di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale 13/2018 .
3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018 .
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2018.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.
Dopo il comma 24 quater dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:
<<24 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'ampliamento delle sedi didattiche e per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica e dei laboratori funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Il contributo è destinato alle fondazioni ITS di seguito indicate:
a) all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'ampliamento della sede e per l'implementazione della dotazione didattica e strumentale nella misura di 120.000 euro a valere per l'anno 2019;
b) alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore un contributo straordinario per la realizzazione del laboratorio per lo sviluppo delle competenze della meccatronica e di robotica nella misura di 120.000 euro, di cui 85.000 euro a valere per l'anno 2019 e 35.000 euro a valere per l'anno 2020.
24 sexies. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 quinquies è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
24 septies. È fatto obbligo alle Fondazioni di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.>>.

8. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 18/2011 , come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 205.000 euro per l'anno 2019 e di 35.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
9.
Il comma 1 dell'articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, anche in collaborazione con le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.>>.

10. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, della legge regionale 13/2018 , come sostituito dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale riconosce in favore di ciascun Comune un unico contributo massimo di 20.000 euro, con obbligo di compartecipare alle spese sostenute nella misura del 10 per cento per i Comuni fino a 3.000 abitanti, 20 per cento per i Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti e nella misura del 25 per cento, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti.
13. Per beneficiare del contributo di cui al comma 11, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva, alla Struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 11 con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione, liquidazione e anticipazione.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale e anche agli istituti tecnici statali con sede in regione, contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nella misura massima di 30.000 euro per Istituto, a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla Direzione centrale competente in materia di formazione, entro il 31 marzo 2020. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 .
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Diocesi di Trieste per la realizzazione di un progetto denominato "Toward T.R.I.E.S.T.E.c. - Trieste Research Institute on Ethics, Science and Theology in Ecumenical context" rivolto a esperti, al grande pubblico e alle scuole con l'obiettivo dell'approfondimento del rapporto tra scienza e fede in relazione agli sviluppi della scienza e della tecnica e al cosiddetto pluralismo culturale e religioso. Il progetto prevede l'organizzazione un convegno teologico internazionale, in collaborazione con il mondo accademico, la realizzazione di eventi formativi e informativi a più livelli e di eventi formativi per le scuole di ogni ordine e grado.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e la concessione di anticipi su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
21. Per le finalità previste al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per gli anni 2019-2020 suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei bei e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
22. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2017/2018 è fissato al 31 agosto 2019.
23.  
( ABROGATO )
(2)
24.  
( ABROGATO )
(3)
25.  
( ABROGATO )
(4)
26.  
( ABROGATO )
(5)
27. All' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso la Commissione Territoriale per la protezione internazionale e relativa Sezione, istituite presso le sedi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste e Udine, e riguardanti le materie del contenzioso sul diritto d'asilo, nonché presso la Sezione specializzata per l'Immigrazione del Tribunale di Trieste, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema dell'asilo nazionale e della protezione internazionale, sotto il profilo amministrativo e giuridico.>>;

b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Università, in qualità di soggetto promotore, le seguenti spese relative ai tirocinanti:
a) indennità di partecipazione;
b) oneri assicurativi previsti per legge.>>.

28. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, della legge regionale 45/2017 , come sostituiti dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29. La Regione nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede lo sviluppo di sistema integrato di apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile, e a tal fine si ispira al modello delle Learning City adottato dall'UNESCO.
30. In funzione degli obiettivi cui al comma 29, la Regione sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele, sviluppata negli ultimi anni, attraverso un intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto pilota Learning Cities in Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 165.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - TAR FVG - per l'attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento al lavoro, da realizzarsi presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia in ambito giuridico, amministrativo e contabile.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro a copertura dell'indennità di partecipazione e delle garanzie assicurative a favore dei tirocinanti.
34. La realizzazione dei tirocini extracurriculari di cui al comma 32 avviene nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurriculari. Nell'accordo di cui al comma 32 trovano specifica disciplina le modalità attuative dei tirocini extracurriculari.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
36. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 19, L. R. 16/2019
2Comma 23 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 24 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 25 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 26 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera qq), L. R. 22/2021