LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2023-2024, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito didattico e organizzativo delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
2. Il protocollo di intesa di cui al comma 1 è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2023-2024, con oneri a carico della Regione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 1. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 83.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi relativi alla connettività dei servizi di rete regionali adeguati al potenziamento dei collegamenti tra gli uffici della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le sedi decentrate e i centri per l'impiego dislocati sul territorio.
6. Per le attività di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale si avvale del supporto della società in house Insiel SpA di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
8. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole <<non statali>> sono inserite le seguenti: <<paritarie e non paritarie iscritte nell'albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1 bis, comma 5>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole <<scolastico in corso>> sono inserite le seguenti: <<, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione>>;

c)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
<<a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;>>;

d)
il comma 3 dell'articolo 23 è abrogato;

e)
al comma 5 dell'articolo 24 le parole <<per le medesime finalità>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e)>>.

9. Le modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018 previste al comma 8, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.
10. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Alla legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.>>;

b) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole: <<recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste>> sono soppresse;

2)
l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

12.
Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<corredata del preventivo di spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<corredata del programma annuale di attività per l'intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa>>.

13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave della ricerca e della collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive.
14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale provvede a integrare con risorse regionali, lo stanziamento destinato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022 , per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ".
15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE+ 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione Europea C(2022)5945 final del 11 agosto 2022, pari a complessivi 1.250.000 euro, per finanziare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi relativamente al contratto quadro di appalto del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole direzioni dell'Amministrazione regionale titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'unione europea e del fondo di sviluppo e coesione del periodo di programmazione 2021/2027 - Lotto 4 FSE Plus.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2023 e 475.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per la copertura dei costi afferenti alla partecipazione a iniziative di formazione volte all'apprendimento della lingua dei segni italiana, in acronimo LIS, ed effettuati da soggetti riconosciuti.
20. La linea contributiva di cui al comma 19 è destinata a garantire integrale copertura alle spese sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale, per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, giusta presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro Comune di Riferimento per le lingue "QCER" o attestato equivalente.
21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
23. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
<<a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;>>;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 è abrogata;

c)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

24. Per le finalità previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 10/2023, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 23, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
25. Al fine di garantire l'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione il contributo diretto all'acquisto di nuove attrezzature informatiche per le domande che sono state presentate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, commi 82, 83 e 84, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), e che non sono finanziabili per carenza di risorse e, in subordine, le ulteriori istanze che dovessero pervenire successivamente.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
27. A decorrere dall'anno 2024 le domande per richiedere la concessione di anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività istituzionali ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 13/2018, sono presentate esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0219/Pres. (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 13/2018).
28.
Al comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole <<frequenza dei servizi>> sono inserite le seguenti: <<e degli eventuali costi di iscrizione>> e la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

29. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 28, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per l'acquisizione di infrastrutture di ricerca a favore della costituenda Fondazione di partecipazione, promossa dall'Università degli Studi di Udine e dall'Associazione "Istituto di Genomica Applicata" di Udine, avente quale scopo sociale la promozione, il sostegno e supporto alla realizzazione di progetti di ricerca nel campo della genomica e, più in generale, delle scienze omiche e computazionali e la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica.
31. Il finanziamento è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
32. La domanda per il finanziamento è presentata dalla Fondazione al Servizio regionale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di costituzione della stessa, unitamente alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
34.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento delle attività legate alla celebrazione dei 100 anni di costituzione dell'Ateneo.
36. La domanda per il finanziamento è presentata dall'Università al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale a favore del Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (CISM) di Udine per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, divulgazione scientifica e terza missione legate alle tematiche della cattedra UNESCO in Intersectoral Safety for Disaster Risk Reduction and Resilience di interesse comune con l'Università degli Studi di Udine.
39. La domanda per il finanziamento pluriennale è presentata dal CISM di Udine al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 114.000 euro, suddivisa in ragione di 38.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
41. All'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori degli istituti psico-pedagogici Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco un contributo di pari importo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle risorse stanziate a bilancio. Il predetto contributo è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.>>.

42. In sede di prima applicazione, la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata entro il 15 settembre 2023.
43. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, e in relazione a quanto disposto dal comma 42, è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2023 e 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
44. Al fine di ottimizzare la corretta gestione e il trattamento dei dati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, omogeneizzare gli strumenti operativi e informare e formare gli Uffici delle Consigliere o dei Consiglieri regionali di parità e di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di un servizio unico di responsabile della protezione dei dati personali, di formazione e assistenza tecnica in materia, come previsto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a supporto della rete regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
45. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli Enti di decentramento regionale le risorse necessarie alla gestione delle attività in capo ai Consiglieri o alle Consigliere di parità di area vasta, nella misura di 11.941 euro per ciascun Ente.
47. I Consiglieri e le Consigliere di parità di area vasta curano la programmazione delle spese da sostenere mediante l'utilizzo dei fondi di cui al comma 46, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di pari opportunità.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 47.764 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2022 per lo sviluppo di sistemi informativi necessari all'attuazione di PiAzZa e GOL, quali la creazione di web service, lo sviluppo di piattaforme informatiche e di ulteriori applicativi di comunicazione con i sistemi informativi regionali.
50. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 49 presentano domanda di contributo entro il 30 settembre 2023 al Servizio regionale responsabile dell'attuazione di PiAzZa e di GOL. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività realizzate dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese sostenute nel periodo decorrente dalla data indicata al comma 49.
51. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
52. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
53. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.
54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
55.
Dopo il comma 4 dell'articolo 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. I regolamenti relativi agli incentivi regionali per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al titolo III, capo I, possono disciplinare vincoli di durata del rapporto di lavoro incentivato e di permanenza della sede o dell'unità operativa del beneficiario nel territorio regionale.
4 ter. La violazione dei vincoli di cui al comma 4 bis comporta la revoca e la rideterminazione dell'incentivo, secondo quanto previsto dai regolamenti.>>.

56. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
57. Ai fini di cui al comma 56, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l’iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
58. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 57, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 50 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
61. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
62. Ai fini di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese di iscrizione per corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
63. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 62, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 67 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
66. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
67. Ai fini di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese di iscrizione per corsi attuati dagli enti formativi accreditati ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 27/2017 per diventare Professionista della Security Aziendale in conformità alla UNI 10459:2017 Funzioni e Profilo del Professionista della Security Aziendale, così come richiesto dal decreto 1 dicembre 2010, n. 269, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
68. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 67, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un massimo di 10.000 euro per progetti di promozione e consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea ovvero iniziative educative, didattiche e formative rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, della durata massima di dodici mesi, finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea, dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei.
72. A partire dall'1 settembre 2023 possono presentare domanda per la realizzazione dei progetti di cui al comma 71, i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo triennio.
73. Entro il 20 settembre 2023 i soggetti di cui al comma 72, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di politiche giovanili la domanda di contributo corredata da una relazione illustrativa dei progetti di cui al comma 71, prevedendo una durata massima di dodici mesi dal giorno successivo alla presentazione della domanda, unitamente a un prospetto delle relative spese. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, con procedimento a sportello.
74. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
75. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande di cui al comma 74, il Servizio competente in materia di politiche giovanili comunica l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con la fissazione di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo e si procederà con lo scorrimento delle domande ammesse a finanziamento.
76. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente alla relazione illustrativa del progetto realizzato, per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
77. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda, che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento del progetto. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
b) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni consumabili e il noleggio di beni strumentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
c) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;
d) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
e) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
f) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;
g) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto e che risultano indispensabili e correlate al progetto stesso, a esclusione di assunzioni o incarichi ai componenti dell'organo direttivo del beneficiario;
h) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento del contributo concesso;
i) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative, spese telefoniche, spese relative al sito internet e spese postali, spese di cancelleria, nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.
78. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni, di costituzione dell'associazione, per liberalità, necrologi, doni, omaggi, premi in denaro, buoni spesa, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.
79. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
80. Nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento ai gestori dei nidi d'infanzia da parte dei Comuni, al fine di garantire il contenimento delle rette alle famiglie, possono presentare domanda per accedere al fondo di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), anche i soggetti gestori di nidi d'infanzia pubblici in fase di rinnovo di accreditamento e i soggetti gestori privati di nidi d'infanzia che hanno presentato la domanda di rinnovo di accreditamento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
81. Le domande presentate da gestori di nidi d'infanzia in attesa del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento vengono ammesse al riparto del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)). La concessione viene confermata solo a seguito della verifica del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento.
82. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
83. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 12 del presente articolo le parole "per l'interno anno solare" devono leggersi correttamente "per l'intero anno solare".
Note:
1Comma 21 sostituito da art. 7, comma 25, L. R. 14/2023
2Comma 59 sostituito da art. 7, comma 27, L. R. 14/2023
3Comma 64 sostituito da art. 7, comma 29, L. R. 14/2023
4Comma 69 sostituito da art. 7, comma 31, L. R. 14/2023
5Parole aggiunte al comma 57 da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 58 da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera b bis) del comma 58 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 62 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole aggiunte al comma 62 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Lettera b bis) del comma 63 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite al comma 67 da art. 7, comma 7, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole aggiunte al comma 67 da art. 7, comma 7, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13Lettera b bis) del comma 68 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.