LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 27 bis aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993
2Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
3Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Finalità generali
1. Al fine di concorrere alla più generale azione diretta a favorire lo sviluppo socio - economico regionale, l' Amministrazione regionale, avuto riguardo alle indicazioni del Piano urbanistico regionale, del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale integrato dei trasporti, nel più ampio quadro di riferimento costituito dal Piano generale dei trasporti, ferma rimanendo la normativa vigente per i porti di competenza statale, individua con la presente legge le linee e gli strumenti per il potenziamento del sistema portuale regionale con l' obiettivo, altresì, di favorire l' integrazione e la specializzazione funzionale dei singoli scali.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Il Comitato regionale dei porti, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO II
 Piano regionale dei porti
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
3Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO III
 Pianificazione dei porti di competenza regionale
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 16/2001
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO IV
 Finanziamenti a favore dei porti d' interesse regionale per
il completamento di opere, impianti e relative attrezzature
fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
2Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
4Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 18
 Caratteristiche dei programmi finanziabili
1. I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:
a) la realizzazione ed il completamento di opere, l' acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;
b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge;
c) altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi compresi il raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone;
d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione.

2. Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui all' articolo 17 alle Compagnie portuali per l' espletamento dei relativi servizi, anche al fine di contribuire al contenimento dei costi delle operazioni portuali.
2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 19
 Presentazione dei programmi di investimento
1. Ai fini dell' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale di investimenti, da aggiornare annualmente, in corrispondenza col bilancio triennale regionale.
2. Il programma deve contenere l' indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi preventivi sommari di spesa e individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l' entità dei finanziamenti da concedersi.
Art. 20
 Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione.
4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
2Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
3Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
CAPO V
 Interventi regionali in materia di opere portuali,
marittime e di navigazione interna
Art. 21
 Programmi di intervento
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente, o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.
1bis. Possono essere concessionarie dell' Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale.
2. Gli interventi autorizzati ricomprendono le spese necessarie per la realizzazione, l' acquisto e la gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all' efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia della incolumità pubblica nell' ambito delle infrastrutture di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese per l' illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di consorzi tra enti locali e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in via ordinaria all' effettuazione delle operazioni di dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili di competenza regionale, con particolare riferimento al territorio lagunare.
4. Con apposita convenzione verranno definiti i rapporti tra l' Amministrazione regionale e detti consorzi, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dell' attività dei consorzi stessi.
5. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare a terzi i controlli diretti ad accertare lo stato e l' efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali, gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale.
5 bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all' articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
5 ter. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione degli addetti ai servizi tecnico - nautici mediante contratto di comodato a titolo gratuito.
6. Agli interventi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 30/1990
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 41, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 55, L. R. 4/1999
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
5Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 29/2017
6Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 16, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 5 ter da art. 5, comma 43, L. R. 13/2022
Art. 22
 Lavori in economia
1. Gli interventi di minore portata nonché gli acquisti ed i noleggi delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, fino al limite di euro 200.000, avvengono in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
2. L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e delle attività emporiali.
3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.
4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
3Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 23
 Pareri degli enti sui lavori ed interventi
di competenza della Amministrazione regionale
1. Quando per l' esecuzione dei lavori e degli interventi di cui al presente Capo sia prevista l' acquisizione di pareri, nulla - osta e concessioni, detti atti devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. Il silenzio oltre il sessantesimo giorno dalla data della ricevuta di ritorno relativa alla predetta richiesta vale quale assenso.
CAPO VI
 Interventi diretti all' incentivazione
dei traffici marittimi d' interesse regionale
Art. 24
 Promozione e sviluppo dei traffici di interesse
della Regione Friuli - Venezia Giulia
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la promozione e l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e le pubblicazioni, a carattere economico o giuridico svolti saltuariamente o con carattere di continuità da soggetti particolarmente esperti nelle problematiche dei traffici e che siano suscettibili di recare concreti contributi alla soluzione di problemi di interesse regionale.
2. Possono accedere alle provvidenze del presente articolo enti pubblici interessati alla promozione ed allo sviluppo dei traffici di interesse regionale, consorzi e società a prevalente partecipazione pubblica che abbiano la finalità di sviluppare e rendere competitivi i traffici attraverso la gestione coordinata dei servizi relativi ai trasporti interessanti i porti regionali, nonché la promozione e lo svolgimento di attività economiche strumentali o accessorie alle attività portuali, e, per particolari iniziative nel settore, anche soggetti di carattere privato.
3. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal comma 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
4. La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
5. Saranno privilegiate le iniziative atte a promuovere e propagandare unitariamente l' offerta dei servizi portuali della regione, in una visione integrata del sistema portuale regionale.
6. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione.
7. I rendiconti relativi dovranno essere presentati, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
8. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 57/1991
Art. 25
 Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile, alle imprese, loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, come definiti dai Piani regolatori portuali, nonché nella zona interscambio merci di Monfalcone, investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci. Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa.
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 26
 Contributi pluriennali a favore di soggetti
operanti nel settore dei traffici di interesse regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Trieste, alle imprese esercenti servizi a favore dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali e ai consorzi e società di cui al comma 2 dell' articolo 24, contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni nella misura massima del 6% della spesa necessaria per la realizzazione di programmi di investimento comprendenti:
a) costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa, compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;
b) acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
c) acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' attività delle imprese.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono applicabili anche alle imprese armatoriali, agli agenti marittimi raccomandatari, con sede nel territorio regionale, e agli enti o società che gestiscono autoporti ubicati nel territorio regionale.
3. Sono ammissibili a contributo:
a) per le imprese armatoriali:
1) l' acquisto di chiatte, chiatte autopropulsive, bettoline, rimorchiatori ed in genere di natanti a servizio del traffico portuale;
2) l' acquisto di contenitori;
3) l' acquisto di mezzi tecnici accessori per le navi o per le operazioni portuali o per terminali gestiti, quali trattori, sollevatori, carrelli ed altri;
4) l' acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
5) la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento di edifici e magazzini utilizzati per l' attività di impresa;
b) per gli agenti marittimi raccomandatari, gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici collegati ad operazioni portuali o di terminale o di magazzino;
c) per gli enti o società gestori degli autoporti regionali gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici necessari alle operazioni di manipolazione delle merci negli ambiti autoportuali.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa e alle imprese esercenti servizi portuali ai sensi dell' articolo 111 del codice della navigazione per l' acquisto di beni necessari alla propria attività.
5. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso dietro presentazione della documentazione comprovante l' avvenuta effettuazione dell' investimento.
6. I beni acquistati non devono essere alienati o locati, dati in comodato o comunque distolti dalla loro destinazione per tutto il periodo del finanziamento, pena la cessazione della corresponsione delle quote del contributo ancora da corrispondere alla data della alienazione, della locazione, del comodato o del cambiamento di destinazione.
6 bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale tra il momento della disponibilità del bene ed il momento di erogazione del contributo, vengono comunque corrisposte le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità contributive fissato nel provvedimento di concessione del contributo.
6 ter. Qualora i beni acquisiti siano di natura facilmente deperibile e facciano parte di una universalità di fatto, la corresponsione delle quote di contributo può avvenire comunque integralmente, pur in presenza di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei beni acquisiti, purché i beni non più disponibili siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova acquisizione. In via transitoria per i beni non più disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro sostituzione deve avvenire entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore.
7. Sono comunque consentite le locazioni proprie del contratto di trasporto.
8. I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
9. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrata dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, per le quali non sia ancora stato emesso formale provvedimento di concessione del contributo.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese armatoriali contributi annui costanti per un periodo non superiore ai cinque anni a titolo di abbattimento dei costi relativi al noleggio di natanti adibiti alla navigazione interna o fluvio - marittima. L' ammontare complessivo dei contributi non può superare il 50% del costo del noleggio.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2Comma 4 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
3Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 47/1993
5Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
6Comma 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 27
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di
interesse regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all' articolo 26 contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, a prezzi prefissati, correntemente chiamate leasing finanziario, dei seguenti mezzi:
a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature tecniche d' ufficio ed i contenitori, nonché mezzi di trasporto interni, stradali e ferroviari necessari per l' attività di impresa.

2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di leasing e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi.
3. I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
4. In via transitoria sono ammesse a contributo le operazioni effettuate nel 1986 purché le domande di contributo vengano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali per il tramite di aziende o istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
6. I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
7. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 27 bis
 Norma di interpretazione autentica
1. I contributi di cui all' articolo 25, comma 1 e all' articolo 26, commi 1 e 4, della legge regionale n. 22/1987 possono essere concessi anche alle società, che svolgono attività di impresa, derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi, di cui all' articolo 110 del codice della navigazione, secondo i tipi societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 28
 Fondo di garanzia per lo sviluppo
dei traffici internazionali
1. Il contributo regionale previsto dall' articolo 21 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per l' istituzione del << Fondo garanzia fidi all' esportazione >> viene finalizzato anche all' incremento dei traffici internazionali attraverso i porti regionali.
2. Il Consorzio Friulgiulia - beneficiario del contributo - provvederà a predisporre le norme regolamentari che consentano interventi finalizzati:
a) all' anticipazione semestrale dei noli marittimi e terrestri nonché delle spese portuali ed accessorie relative ai trasporti internazionali che interessino i porti regionali e siano pagati nel Friuli - Venezia Giulia;
b) alla riduzione del 50% degli interessi previsti dalle convenzioni per l' attuazione del servizio del Fondo garanzia fidi.

3. Le garanzie ed i finanziamenti saranno concessi a soggetti economici residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 29
 Contributi a favore dell' AIOM
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, nell' ottica di uno sviluppo organico ed equilibrato dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo ai traffici gravitanti sui porti regionali, mediante il potenziamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra tutte le componenti economiche ed istituzionali operanti nel comparto, la Regione sostiene l' attività operativa dell' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi ( AIOM ) di Trieste.
2. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali secondo modalità da regolare con apposita convenzione.
3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 2 non potrà superare il 70% delle spese annualmente previste per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia.
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 57/1991
CAPO VII
 Interventi regionali per favorire l' intermodalità
nel trasporto delle merci
Art. 30
 Indirizzi generali
1. Al fine di favorire una maggior efficienza e produttività nel trasporto delle merci, con particolare riguardo a quello con origine e destinazione il sistema portuale regionale, il contenimento dei costi ed un minore impatto sull' ambiente, l' Amministrazione regionale favorisce, con gli interventi di cui al presente Capo, l' integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1 e con riguardo anche ai contenuti del Piano generale dei trasporti approvato con DPCM del 10 aprile 1986, l' Amministrazione regionale avvia, con i provvedimenti di cui all' articolo 31, la promozione di un sistema di centri specializzati a servizio del trasporto delle merci, finalizzato a favorire l' integrazione modale in ambito regionale, imperniato sull' interporto di 2 livello indicato dal Piano generale dei trasporti da realizzarsi in corrispondenza del centro di interscambio ferroviario di Cervignano.
3. Nell' ambito del sistema di centri specializzati di cui al comma 2 è compreso l' autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, in funzione dell' area urbana udinese, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import - export.
4. Al finanziamento del sistema di centri di cui ai precedenti commi si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
Art. 31
 Provvedimenti regionali per favorire lo sviluppo
dell' intermodalità nel trasporto delle merci
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione di un progetto mirato denominato << Interporto di Cervignano >>, finalizzato a determinare il ruolo di tale infrastruttura nell' ambito del sistema nazionale e regionale dei trasporti, le caratteristiche urbanistiche ed organizzative nonché l' impatto di tale centro sulla struttura economica regionale e sull' ambiente.
2. Alla predisposizione di tale progetto mirato provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali avvalendosi delle provvidenze di cui al fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani ed opere di preminente interesse regionale nel settore della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali di cui all' articolo 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.
3. Per i compiti di cui al comma 2 e per la realizzazione delle opere previste nell' ambito dell' interporto di Cervignano nonché per la gestione dello stesso, l' Amministrazione regionale può avvalersi dell' istituto dell' affidamento in concessione.
4. Nell' ambito degli interventi diretti a promuovere la costituzione di una società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell' interporto di Cervignano del Friuli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società Autovie servizi SpA, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2.000 milioni, onde consentire alla stessa di partecipare al capitale sociale della costituenda società.
5. Al finanziamento delle spese concernenti l' acquisizione delle aree relative all' interporto di Cervignano ed alla loro infrastrutturazione si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
6. Nel quadro delle indicazioni di cui all' articolo 30, con particolare riguardo alla creazione di un sistema di centri specializzati, l' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone, o ad altro soggetto cui venga eventualmente demandato il relativo compito, contributi fino al 100% della spesa necessaria per l' acquisizione e la infrastrutturazione delle aree destinate alla realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci da realizzarsi nell' area pordenonese nonché per la realizzazione del centro servizi e relativi impianti, quale opera infrastrutturale necessaria a garantire la piena operatività del centro intermodale e delle altre strutture ad esso collegate. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per l' acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione del centro e per la loro urbanizzazione.
7. L' Amministrazione regionale è, infine, autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - Azienda speciale per il porto di Monfalcone contributi fino al 100% della spesa necessaria per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa l' area di proprietà camerale a servizio del porto di Monfalcone, denominata << zona interscambio merci >> o volti ad altri interventi di potenziamento del porto.
8. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1990
2Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1990
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 25/1990
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 25/1990
5Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 18, comma 3, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
8Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
9Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
10Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 9, L. R. 9/2008
11Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 84, L. R. 15/2014
Art. 32
 Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi riguardanti il trasporto delle merci interessanti il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, di cui possono fare parte enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 35/1989
CAPO VIII
 Interventi regionali per la formazione
di un sistema informativo elettronico portuale
Art. 33
 Sistemi e servizi informativi e telematici
1. Al fine di conseguire efficienza, economicità e competitività, sia nell' impiego degli impianti, delle opere e delle attrezzature, sia nello svolgimento delle operazioni di trasporto, nonché consentire un più rapido scambio e raccolta di dati, ai fini di una più generale azione di programmazione degli interventi regionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la formazione di sistemi e servizi informatici e telematici per le gestioni portuali e per le attività di trasporto marittimo e di trasporto terrestre ad esso connesso, da attuarsi sulla base dei risultati del progetto di ricerca finalizzato di cui all' articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia si avvarrà dei sistemi e servizi di cui la stessa si avvale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, ovvero di altri sistemi e servizi, tecnicamente idonei.
3. Si prescinde dal riconoscimento di cui all' ultimo comma dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per quei sistemi e servizi di cui faccia parte la Informatica Friuli Venezia Giulia SpA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
CAPO IX
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 Norme transitorie
1. I provvedimenti di concessione di contributi già emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalità di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.
Art. 35
 Informazioni alla Commissione consiliare
competente dell' attuazione della legge
1. La Giunta regionale annualmente informa la competente Commissione consiliare sull' attuazione della presente legge.
Art. 36
 Modificazione e abrogazione di norme
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole << alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché >>.
Art. 37
 Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28;
b) gli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44;
c) il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62;
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66;
e) l' articolo 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
f) l' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4;
g) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;
h) l' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
i) l' articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48.

CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 38
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2, faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 39
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3505 (2.1.232.3.09.20) con la denominazione: << Contributi sulle spese necessarie all' elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 3505 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
Art. 40
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:
a) al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, con l' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; nella denominazione del precitato capitolo 3496 la parola << Contributo >> è sostituita con << Finanziamenti >>;
b) al capitolo 3498 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato, con l' articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
c) al capitolo 3502 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 43, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone faranno carico:
a) al capitolo 3404 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, primo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) al capitolo 3499 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 61 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, faranno carico:
a) al capitolo 3497 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5; nella denominazione del precitato capitolo 3497 la locuzione << Finanziamento straordinario >> viene sostituita con la locuzione << Finanziamenti >> e dopo la locuzione << dell' Aussa - Corno >> viene inserita la locuzione << per la realizzazione di programmi di investimento >>;
b) al capitolo 3500 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 62 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

4. Per le finalità previste dal precitato articolo 17, sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:
a) relativamente ai finanziamenti dell' Ente autonomo del
porto di Trieste, la spesa complessiva di lire 14.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989; detto onere fa carico al precitato capitolo 3496 il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989;
b) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989; a tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - il capitolo 3506 (2.1.234.5.09.20) con la denominazione: << Finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
c) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989. Detto onere fa carico al precitato capitolo 3497, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

5. All' onere complessivo di lire 23.000 milioni previsto dal comma 4, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 41
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, faranno carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.
2. Per le medesime finalità, previste dal comma 1, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al precitato capitolo 3490, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
4. Per gli oneri derivanti dalla applicazione dell' articolo 21, comma 2, relativamente alle spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, a decorrere dall' anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3463 (1.1.141.2.09.20) con la denominazione: << Spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3463 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
6. All' onere complessivo di lire 6.200 milioni si fa fronte:
a) per lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato);
b) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3492 del precitato stato di previsione;
c) per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3460 del medesimo stato di previsione; il precitato capitolo viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti;
d) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1989, mediante storno dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.

Art. 42
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 24 faranno carico al capitolo 3461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 43
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 3507 (2.1.243.3.10.20) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di imprese e loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e nella zona interscambio merci di Monfalcone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Al precitato onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 44
 
1. Il limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotto di lire 110 milioni.
2. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. Per le finalità di cui all' articolo 26 è autorizzato, per l' anno 1987, un limite d' impegno di lire 70 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3553 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
6. Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3550 del precitato stato di previsione, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2.
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Sul precitato capitolo 3553 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 45
 
1. Conseguentemente a quanto disposto agli articoli 26 e 36 nella denominazione del capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, la locuzione << dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di merci >> è sostituita con la locuzione << dalle imprese di autotrasporto >> e la locuzione << e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori >> viene soppressa.
Art. 46
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 27 è autorizzato per l' anno 1987 il limite d' impegno di lire 40 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3554 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature d' ufficio, i contenitori ed i mezzi di trasporto, necessari per l' attività di impresa >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. Al predetto onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 3550, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 44.
5. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 3554 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 40 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 47
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3462 (2.1.163.2.09.20) con la denominazione: << Contributo annuale all' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi - AIOM - di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1081 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.
3. Sul predetto capitolo 3462 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3462 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 48
 
1. Per le finalità di cui al comma 6 dell' articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono istituiti - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.8. (Centro intermodale di Pordenone) - e nelle spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.243.3.09.22) con la denominazione: << Contributo alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone o ad altro soggetto per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegati ai bilanci medesimi).
4. Sul predetto capitolo 3830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 7 dell' articolo 31, faranno carico al capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, così come modificato nella suddivisione annuale ed integrato con il quarto e, rispettivamente, quinto comma dell' articolo 53 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62. La denominazione del precitato capitolo 3503 viene sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale all' Azienda speciale per il porto di Monfalcone per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa la " zona interscambio merci" >>.
Art. 49
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 33 faranno carico al capitolo 861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.