LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di complessivi 881.441,04 euro, derivante da economie finanziarie, a favore del Comune di Trieste, già assegnatario del contributo pluriennale a valere sui fondi di cui all'articolo 4, commi 72, 73 e 74, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per il sollievo degli oneri del prestito assunto per la sistemazione del Museo di storia naturale e del Museo "D. de Henriquez" (ex caserma di Via Cumano) per un totale di 9.527.389,68 euro, giusto decreto n. ALP4/2658 di data 14 novembre 2005 e n. ALP4/1426 di data 14 luglio 2006, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 1 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è confermata su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore della parrocchia della Beata Vergine Assunta di Monrupino, l'utilizzo delle economie di spesa relative al contributo concesso con il decreto PMT/SEDIL/6497/EOC/1631 del 25 novembre 2013 e confermato con il decreto 3668/TERINF del 5 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 4, commi 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), a sostegno dei costi per ulteriori lavori urgenti di messa a norma dell'impianto di riscaldamento della casa parrocchiale e per l'esecuzione di lavori relativi alla scalinata di accesso al fine di garantire la sicurezza e la migliore fruibilità del complesso del santuario.
5. Con riferimento ai contributi concessi a favore della parrocchia di Sant'Ambrogio di Monfalcone per i lavori di ristrutturazione necessari all'adeguamento alle normative dell'intero edificio ove trova sede la scuola dell'infanzia primaria "Maria Immacolata", non trova applicazione l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle parrocchie fino a un importo massimo di 100.000 euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:
a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;
b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;
d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 8 e non è cumulabile con il contributo previsto dall' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Le domande di contributo di cui al comma 6 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l' articolo 41 della legge regionale 7/2000 .
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
10. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 7.246.008,10 euro a favore del Comune di Trieste, già assegnatario di tale somma, giusto decreto n. ALP4/2846/E/53/122 del 27 novembre 2006 a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989 , per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.
11. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 10 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .
12. Le risorse di cui al comma 10 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all' articolo 40 della legge regionale 14/2002 .
13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Al fine di salvaguardare le opere e il patrimonio di particolare rilevanza storica, artistica e culturale, nonché la sicurezza della viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'arcidiocesi di Udine per la realizzazione di lavori urgenti di consolidamento dei muri di contenimento di proprietà e opere complementari, prospicienti la S.R. UD 109.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.
19. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
20. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLEF (Agjenzie Regjonal pe Lenghe Furlane) un finanziamento con la finalità di aumentare la segnaletica stradale bilingue in tutti i Comuni dell'area delimitata ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), mediante specifici contributi destinati ai Comuni.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
24. La Regione è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati di paesaggio volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate o al recupero di valori paesaggistici, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.
26. Per le finalità di cui al comma 25, entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni, anche in associazione tra loro, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti pubblici possono presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le proposte di intervento. Le proposte sono corredate della seguente documentazione:
a) una relazione sintetica esplicativa dell'intervento proposto che rechi un'analisi paesaggistica dell'ambito in cui ricade l'intervento, affronti le criticità territoriali del medesimo, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta e indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica, sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del PPR;
b) tavole grafiche illustrative della proposta e fotosimulazioni e fotografie rappresentative dell'intervento;
c) un quadro economico, con una stima dei costi complessivi dell'intervento, ed eventualmente un piano finanziario che quantifichi le risorse disponibili a titolo di cofinanziamento locale;
d) un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, che stimi i tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento.
27. Il finanziamento è determinato in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.
28. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma di interventi di cui al comma 25 entro il 30 settembre 2021, previa presentazione delle proposte di intervento entro il 15 settembre 2021.
29. Per l'attuazione dei progetti la Regione può stipulare accordi di programma ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché provvedere direttamente o mediante delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 14/2002 .
30. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di ammodernamento e ampliamento dell’infrastruttura interportuale, nonché di elettrificazione, ammodernamento e messa in funzione di raccordi ferroviari nell’ambito del comprensorio interportuale di Fernetti e di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di transizione ecologica mediante l’incremento del trasferimento delle merci via ferrovia in alternativa al trasporto su strada.
32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.
33. Il contributo di cui al comma 31 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell’investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell’investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica dell’investimento.
34. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 31 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui all'articolo 12, commi 34 e 35, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), e all' articolo 33 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), anche al fine di provvedere alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle attività connesse alle procedure di gestione ed esecuzione dei finanziamenti e azioni di cui alle ordinanze di attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009 , per la prevenzione del rischio sismico.
38. Per le finalità di cui al comma 37 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021 , l'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR.
40. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 39. Le domande per la concessione dell'anticipazione sono presentate entro il 31 ottobre 2021 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
41. Le anticipazioni sono restituite senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti di approvazione della progettazione finanziata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti.
42. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
43. Per consentire il cantieramento degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici di secondo grado, per i quali è stata avviata la progettazione esecutiva, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti di decentramento regionale (EDR) i fondi necessari alla copertura delle spese di investimento quale anticipazione delle risorse per le quali è stata inoltrata domanda di contributo allo Stato ovvero domanda di proroga nel caso di contributi precedentemente assegnati.
44. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 43 sono assegnate con procedimento a sportello, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni sono restituite dagli EDR, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data delle liquidazioni statali. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
46. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società in house Ferrovie Udine Cividale srl un finanziamento straordinario da utilizzarsi per interventi manutentivi, di miglioramento e di ammodernamento del materiale rotabile ferroviario di proprietà, previa presentazione del programma relativo alle spese da sostenere.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste il contributo concesso in conto capitale con decreto n. 2338/LAVFOR/2009, del 16 dicembre 2009, nel limite delle rate maturate fino all'annualità 2021, ovvero per 1.260.000 euro, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria, climatizzazione e insonorizzazione della sede.
49. Per le stesse finalità di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio "Giuseppe Tartini" un contributo straordinario a copertura degli oneri previsti nel quadro economico di spesa dei lavori.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui ai commi 48 e 49 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma di spesa.
51. In sede di concessione del contributo le rate successive al 2021 di cui al decreto n. 2338/LAVFOR/2009 del 16 dicembre 2009 sono revocate.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi sperimentali di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dalle zone industriali della Regione Friuli Venezia Giulia, raccordate alla rete ferroviaria con il cambio di modalità per la terminalizzazione sulle direttrici di transito nazionali e internazionali, quale misura straordinaria atta a compensare i costi tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché ad abbattere gli extra-costi derivanti anche dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.
54. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata a concedere un contributo "de minimis" a favore delle imprese logistiche di trasporto come definite dal regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 256 del 28 agosto 2006 , di applicazione dell' articolo 21 della legge regionale 15/2004 , secondo le modalità ivi descritte e nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
55. Le istanze per l'ottenimento del contributo di cui ai commi 53 e 54 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
57. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Camino al Tagliamento e al fine di garantire la maggiore sicurezza degli edifici scolastici pubblici, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo di 154.000 euro concesso con il decreto 17 luglio 2018, n. 3322/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000 , e il contributo di 712.000 euro concesso con decreto 19 novembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/6347/IPU-5/1, ai sensi dell'articolo 4, commi 31 e seguenti, della legge regionale 14/2012 , per nuovi lavori di riqualificazione strutturale, comprensivi di interventi di demolizione e ricostruzione e di adeguamento normativo della scuola primaria del capoluogo.
58. Per le finalità di cui al comma 57 il Comune di Camino al Tagliamento presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari.
59. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa è data facoltà al Comune di Camino al Tagliamento di inserire nel quadro economico di cui al comma 58, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato in forza dei decreti di cui al comma 57.
60. In attuazione del comma 57 la struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 58, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la progettazione e la realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitati confinanti alla struttura.
62. Il contributo di cui al comma 61 viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciali di Pordenone, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.
62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dalla tempesta Vaia per la realizzazione di verifiche strutturali di ponti e passerelle ciclabili e pedonali comprensive di ispezioni, prove e relativi calcoli strutturali.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso nella misura del 100 per cento con procedura a sportello, di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . I Comuni interessati presentano domanda di contributo all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica illustrativa dell'opera e del piano con i costi relativi all'intera prestazione ipotizzata.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
67. Al fine di consentire il ripristino della viabilità di accesso alle malghe l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo per il finanziamento delle spese di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori.
68. Le domande sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono finanziate con procedimento a sportello fino all'esaurimento delle risorse.
69. Le domande sono corredate della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della legge regionale 14/2002.
70. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
71. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare e attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, comprensive della realizzazione di interventi di mitigazione/compensazione e di gestione della vegetazione esistente.
72. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale un finanziamento straordinario per attrezzare i mezzi destinati al servizio con dispositivi di filtraggio e ricambio dell'aria o altri sistemi di abbattimento della carica virale, che consentano di incrementare la sicurezza dei viaggiatori trasportati e la percentuale di riempimento dei mezzi, di cui ai provvedimenti governativi in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
74. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di interventi e di un preventivo di spesa da presentarsi, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 73, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.
75. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.
76. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al c. 8 del presente articolo le parole "l'articolo 41 della legge 7/2000", devono leggersi correttamente "l'articolo 41 della legge regionale 7/2000".
Note:
1Parole soppresse al comma 69 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 31 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
3Comma 32 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
4Parole soppresse al comma 33 da art. 5, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
5Parole sostituite al comma 35 da art. 5, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
6Comma 62 bis aggiunto da art. 5, comma 11, L. R. 16/2021
7Comma 25 sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 15/2022
8Integrata la disciplina del comma 39 da art. 5, comma 92, L. R. 13/2023