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Il piano PIPOL prevede tra le misure di politica attiva finanziabili i tirocini extracurriculari che si possono svolgere all’interno del territorio regionale.
Indice dei contenuti
Soggetti promotori
Il soggetto promotore è la Direzione Centrale Lavoro regionale,
attraverso gli sportelli dei
Centri per
l'Impiego (CPI) e, limitatamente ai loro neolaureati, le Università degli Studi di Udine e
Trieste.
Soggetti ospitanti
I tirocini di cui alle presenti direttive possono svolgersi presso datori di lavoro privati, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento emanato con DPReg. n. 57/Pres/2018.
La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi
collocate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
I componenti delle AT selezionate per l’attuazione delle attività di carattere formativo di
PIPOL non possono essere soggetti ospitanti di tirocini relativi alle presenti direttive.
Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed
il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
Tirocinanti
Il tirocinante deve essere regolarmente iscritto a PIPOL nelle FASCE 2, 3 o 4 (Garanzia giovani) e al momento dell’avvio:
- non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 150/2015 ;
- non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. La sussistenza di questo requisito deve essere dichiarata dal giovane al momento della sottoscrizione del PAI con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- deve risultare residente sul territorio italiano in un’area territoriale ammissibile al PON
IOG.
Caratteristiche del tirocinio
I tirocini si svolgono nel rispetto della normativa regionale sui tircini extracurriculari. I tirocini finanziabili possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi per tutte le fasce d’u tenza. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.
Indennità di tirocinio
L’indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di
tirocinio.
Tali importi sono parzialmente a carico della regione che li eroga tramite INPS e il
restante del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può decidere di erogare un importo
superiore.
L’erogazione della quota a carico della regione avviene in seguito al controllo dell’a
vvenuta partecipazione al 70% delle ore mensili del tirocinio registrate sul registro di presenza
che va inviato (scansionato) agli indirizzi comunicati dal soggetto promotore.
Attestato rilasciato
Il soggetto proponente di concerto con il soggetto ospitante redige l'attestazione finale di frequenza prevista dall'art.12 del Regolamento emanato con DPReg. n. 57/Pres/2018 sulla base di quanto previsto dal progetto formativo che attesta l’esperienza di apprendimento conseguita. Il tirocinante ha titolo a ricevere l’attestazione finale citata qualora abbia assicurato una presenza certificata nell’apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.