Servizi per le lavoratrici e i lavoratori

01.03.23

Requisito di non occupazione per richiesta di prestazioni socio-sanitarie

Per beneficiare di prestazioni di carattere sociale e sanitario, ivi incluse quelle legate all'esenzione del ticket, non è necessario rivolgersi al Centro per l'impiego per rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e registrarsi come disoccupato ma è sufficiente dichiarare la propria condizione di "non occupazione". 
 
Dall’entrata in vigore dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs.150/2015 tutte le disposizioni nazionali e regionali, oltre che i regolamenti comunali, che condizionano prestazioni di  carattere sociale e/o sanitarie allo stato di disoccupazione  devono intendersi riferite alla  condizione "oggettiva" di "non occupazione". 
 
Sono “non occupati” coloro che non lavorano o che ricavano da attività lavorativa un reddito annuo inferiore ad euro 8.145 (lavoro subordinato o parasubordinato) o inferiore ad euro 4.800 (lavoro autonomo).
 
Tale condizione, necessaria per usufruire di prestazioni di carattere sociale e sanitario , può essere dichiarata dal cittadino con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del DPR 445/2000. Le Pubbliche Amministrazioni possono  rivolgersi direttamente ai competenti Centri per l'impiego per effettuare il controllo a campione della condizione di "non occupazione", auto-dichiarata dai cittadini richiedenti prestazioni di carattere sociale.