Per beneficiare di prestazioni di carattere sociale e sanitario, ivi incluse quelle legate
all'esenzione del ticket, non è necessario rivolgersi al Centro per l'impiego per rilasciare la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e registrarsi come disoccupato ma è
sufficiente dichiarare la propria condizione di "non occupazione".
Dall’entrata in vigore dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs.150/2015 tutte le disposizioni
nazionali e regionali, oltre che i regolamenti comunali, che condizionano prestazioni di
carattere sociale e/o sanitarie allo stato di disoccupazione devono intendersi riferite
alla condizione "oggettiva" di "non occupazione".
Sono “non occupati” coloro che non lavorano o che ricavano da attività lavorativa un reddito
annuo inferiore ad euro 8.145 (lavoro subordinato o parasubordinato) o inferiore ad euro 4.800
(lavoro autonomo).
Tale condizione, necessaria per usufruire di prestazioni di carattere sociale e sanitario ,
può essere dichiarata dal cittadino con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
all'art. 47 del DPR 445/2000. Le Pubbliche Amministrazioni possono rivolgersi direttamente ai
competenti Centri per l'impiego per effettuare il controllo a campione della condizione di "non
occupazione", auto-dichiarata dai cittadini richiedenti prestazioni di carattere sociale.