Servizi per i datori di lavoro

Tue Feb 09 11:05:00 CET 2021

Formazione per imprese (Programma 52/20): domande a sportello fino al 30 settembre 2021

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia percorsi di formazione destinati a lavoratori dipendenti di imprese con unità produttive sul territorio. L’opportunità è offerta dal Programma 52/20 del Fondo Sociale Europeo, che consente alle imprese della regione di richiedere interventi di formazione per rafforzare le competenze o riqualificare i propri dipendenti.

Per accedere all’iniziativa le imprese o gli imprenditori interessati devono rivolgersi agli Enti di formazione accreditati sul territorio (vai all’elenco) e incaricati di svolgere gli interventi formativi. Le proposte saranno raccolte a valutate con cadenza mensile fino al 30 settembre 2021 (salvo esaurimento delle risorse).

I contenuti delle attività formative sono legati al tema della competitività di impresa, del riallineamento delle competenze e delle conoscenze e della valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione è riservata allo sviluppo dei temi dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Ai percorsi formativi possono partecipare:

  • lavoratori anche a termine di micro, piccole, medie imprese, con regolare contratto di lavoro
  • titolari di microimprese
  • soci di cooperative
  • lavoratori autonomi.

Le attività formative possono essere di tipo individuale, con durata compresa tra 12 e 24 ore, o collettivo, con durata compresa tra 24 e 60 ore. In questo ultimo caso è prevista una partecipazione finanziaria da parte dell’azienda con l’applicazione delle intensità di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014. La parte finanziaria a carico dell’impresa può essere coperta attraverso l’imputazione del costo orario del salario dei partecipanti alla formazione. Per le operazioni formative con modalità individuali l’intensità di aiuto è pari al 100% del costo ammesso, nel rispetto dei massimali di aiuto de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

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