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Contributi ai soggetti che gestiscono nidi d'infanzia, per contenere le rette a carico delle famiglie.
Indice dei contenuti
Cosa sono
Sono contributi dedicati ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale
accreditati che gestiscono nidi d’infanzia, con lo scopo di contenere le rette a
carico delle famiglie per l’a ccesso a tali servizi.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda alternativamente:
a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d’infanzia presenti nel territorio regionale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda secondo quanto previsto agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20/2005.
b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d’infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari e che svolgeranno l’attività nell’anno educativo successivo.
a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d’infanzia presenti nel territorio regionale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda secondo quanto previsto agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20/2005.
b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d’infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari e che svolgeranno l’attività nell’anno educativo successivo.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda:
- i soggetti gestori che daranno continuità al servizio nell’anno educativo successivo all’a nno educativo in corso e per il quale fanno domanda;
- i soggetti gestori che daranno continuità al servizio nell’anno educativo successivo all’a nno educativo in corso e per il quale fanno domanda;
- i soggetti gestori che si obbligano a contenere l’adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l’anno educativo successivo all’anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all’a mmontare medio mensile delle rette applicate nell’anno educativo in corso e per il quale fanno domanda. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l’accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell’anno educativo in corso.
Quest’anno l’indice FOI di gennaio è pari a 0,2 e pertanto l’adeguamento annuale delle rette a
carico delle famiglie non potrà essere superiore al 2,2%.
- i soggetti che, nell’anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda,
sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all’articolo 2, comma 1, lettera c)
del regolamento e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all’articolo 6,
comma 1, non inferiore a 1.
Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e di cui all’articolo 38 della legge regionale 13/20018.
Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell’anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o di revoca di accreditamento.
Quando e a chi presentare la domanda
La domanda,
sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante, può essere
presentata dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno. La
presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l’esclusione.
La domanda va inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it)o tramite raccomandata A.R. (Via San Francesco n. 37 – 34126 - Trieste) o mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo (via dell’Orologio 1- Trieste) da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
La domanda va inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it)o tramite raccomandata A.R. (Via San Francesco n. 37 – 34126 - Trieste) o mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo (via dell’Orologio 1- Trieste) da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Le domande non possono più essere compilate collegandosi al portale dedicato SISEPI, ma solo scaricando il modello presente nella pagina (disponibile a partire dal 1° maggio).
Criteri di riparto e importo massimo del contributo
Il riparto si basa su due criteri:
- la media aritmetica del numero di bambini accolti al 1° ottobre e al 30 aprile;
- i mesi di effettivo funzionamento del servizio.
Il contributo massimo per ogni bambino è di euro 2.000,00 annui.
- la media aritmetica del numero di bambini accolti al 1° ottobre e al 30 aprile;
- i mesi di effettivo funzionamento del servizio.
Il contributo massimo per ogni bambino è di euro 2.000,00 annui.
Rendicontazione
Il termine per la presentazione della rendicontazione viene stabilito dal decreto di
concessione del contributo.
La domanda va inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it)o tramite raccomandata A.R. (Via San Francesco n. 37 – 34126 - Trieste) o mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo (via dell’Orologio 1- Trieste) da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
La domanda va inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it)o tramite raccomandata A.R. (Via San Francesco n. 37 – 34126 - Trieste) o mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo (via dell’Orologio 1- Trieste) da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del DPReg. n. 97/2020 dispone che in caso di mancata
presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo
stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intera quota eventualmente
già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49 della Legge regionale
7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.