LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 2 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2Capo X bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 15/2009 . Capo aggiunto prima dell'art. 24.
3Articolo 24 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
4Articolo 24 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
5Articolo 24 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
6Articolo 24 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
7Articolo 24 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
8Articolo 24 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
9Articolo 24 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
10Articolo 24 nonies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
11Articolo 3 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
12Articolo 5 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
13Articolo 6 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011
14Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da comma 3, lettere a), d), e), f), g) e commi 8 e 10 dell'art. 6 L.R. 14/2012.
15Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da articoli 308 e 309 L.R. 26/2012.
16Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 27/2012
17Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 5, L. R. 27/2012
18Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, comma 222, lettere c), d), g), h), i), l), m), n), o), della L.R. 27/2012.
19Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 5, comma 51, L.R. 5/2013.
20Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 75, L. R. 5/2013
21Capo XI abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
22Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, comma 28, L.R. 15/2014.
23Articolo 6 ter aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
24Sostituita la rubrica del Capo II da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 15/2014
25Articolo 6 quater aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014
26Sostituita la rubrica del Capo X bis da art. 6, comma 33, lettera k), L. R. 15/2014
27Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, commi 107, 110 e 114, L.R. 27/2014.
28Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
29Articolo 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
30Sostituita la rubrica del Capo IV da art. 5, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
31Sostituita la rubrica del Capo VII da art. 11, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
32Sostituita la rubrica del Capo XII da art. 17, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
33Sostituita la rubrica del Capo XIII da art. 19, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
34Articolo 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017
35Articolo 18 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
36Articolo 1 .1 aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2020
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;
b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;
c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;
d) valorizzazione del talento sportivo;
e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;
f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;
g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;
h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;
i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.
3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 1.1
 (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 1 bis
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
1) spazi per attività sportiva;
2) servizi di supporto;
3) impianti tecnici;
4) spazi per il pubblico;
e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell' articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 54, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
 (Coordinamento permanente)
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO II
 Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell’ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all’articolo 6, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006
4Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 12, L. R. 17/2008
7Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 9, L. R. 12/2009
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
12Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 14/2012
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 6, L. R. 14/2012
15Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera a), L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 5/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 32, L. R. 5/2013
18Comma 1 interpretato da art. 5, comma 35, L. R. 5/2013
19Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
20Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 35, L. R. 15/2014
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 118, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 27/2014
24Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 25/2015
25Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 25/2015
26Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 25/2015
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 24, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 27, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 18, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
31Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
32Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 24, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 27, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
34Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 33, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
35Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 36, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
36Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 39, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
37Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 45, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
38Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
39Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 1), L. R. 31/2017
40Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 2), L. R. 31/2017
41Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 3), L. R. 31/2017
42Comma 1 interpretato da art. 1, comma 8, L. R. 12/2018
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014
Art. 4
 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:
a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;
b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.
(8)
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011
3Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011
4Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
5Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
6Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016
10Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.
11Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.
Art. 5
 (Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.
1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.
1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:
a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.
(6)
2.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
4Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera e), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
7Comma 2 abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), numero 2), L. R. 31/2017
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 56, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 10, L. R. 18/2011
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
4Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
5Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014
Art. 6
 (Bandi)
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.
3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:
a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
4. In deroga all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 , nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera d), L. R. 18/2011
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera b), L. R. 27/2012
4Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera g), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5Articolo sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 37/2017
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 18/2011
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 47, lettera c), L. R. 27/2012
4Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera d), L. R. 27/2012
5Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 31, L. R. 5/2013
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
7Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014
Art. 6 ter
 (Termini dei procedimenti)
1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
Art. 6 quater
 (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014
2Articolo sostituito da art. 6, comma 58, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 6 quinquies
 (Rendicontazione)
1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000 , del caso integrata ai sensi dell' articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000 , secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.
2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.
3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.
4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:
a) la disciplina dei termini di rendicontazione;
b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;
c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
4Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera j), L. R. 15/2014
CAPO III
 Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO IV
 Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale
Art. 11
 (Contributi per manifestazioni sportive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009
4Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009
5Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
6Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012
7Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
8Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
10Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
11Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
12Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 12
 (Contributi per eventi sportivi eccezionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2.  
( ABROGATO )
3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Il contributo è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004
3Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
5Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
6Parole sostituite al comma 6 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 17/2010
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
8Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 30, lettera d), L. R. 22/2010
9Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
10Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 1), L. R. 27/2012
11Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 47, lettera f), numero 2), L. R. 27/2012
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 3), L. R. 27/2012
13Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 4), L. R. 27/2012
14Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
15Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
16Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2013
17Parole sostituite al comma 1 ter da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2013
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2013
19Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 6/2013
20Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
22Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
23Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
24Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26Comma 2 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Parole soppresse al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
30Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 13
 (Contributi annui a enti di promozione sportiva)
1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO V
 Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI
Art. 14
 (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO VI
 Interventi per la tutela del talento sportivo
Art. 16
 (Valorizzazione del talento sportivo)
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:
a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011
3Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 30, lettera e), L. R. 22/2010
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO VII
 Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità
Art. 18
 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:
a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);
b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);
c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;
d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007
3Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
6Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
7Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
8Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
9Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014
10Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 18 bis
 (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP;
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.
5. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VIII
 Interventi per l'informatizzazione dei servizi
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO IX
 Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 30, lettera f), L. R. 22/2010
4Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
5Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 8, lettera h), L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 14/2012
9Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
12Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.
2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:
a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;
b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.
3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO X
 Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 23
 (Tutela dei praticanti)
1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 178/1998 , o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea.
2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping;
f) la vigilanza del rispetto della normativa antidoping.
4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.
7. A decorrere dall'1 ottobre 2016, le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro a carico del gestore dell'attività sportiva. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 15/2009
4Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 15/2009
5Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 15/2009
6Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 15/2009
7Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 15/2009
8Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 15/2009
9Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO X bis
 Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione
Art. 24
 (Tutela della salute in ambito sportivo)
1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).
3. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.
4. La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.
5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera l), L. R. 15/2014
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 15/2009
3Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera m), L. R. 15/2014
24 ter
 (attività di prevenzione e contrasto al doping)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall' articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.
3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009
3Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014
Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;
b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;
c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera o), L. R. 15/2014
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 24 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 sexies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 septies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 octies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 novies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
CAPO XI
 Interventi per il tempo libero
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
CAPO XII
 Disposizioni di attuazione
Art. 29
 (Regolamento di attuazione)
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 13 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.
2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
3Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
4Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 6, comma 30, lettera g), L. R. 22/2010
5Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 47, lettera h), L. R. 27/2012
6Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
8Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2020
CAPO XIII
 Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato
Art. 30
 (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.
4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 31
 (Aiuti di Stato)
1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO XIV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 32
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:
a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);
b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);
c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);
d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);
e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);
f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:
I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):
a) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
b) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);
c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);
d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);
e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);
g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);
i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:
I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.420 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);
b) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);
c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:
I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2003
Art. 33
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare:
a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;
v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;
z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;
aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;
bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 34
 (Decorrenza dell'efficacia)
1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.
1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003