LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 21 bis aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009
2Articolo 18 ante aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
3Articolo 19 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi generali)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:
b) dall'articolo 3 dello Statuto;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
Art. 2
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
Art. 3
 (Rapporti internazionali)
1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.
Art. 4
 (Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)
1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2019
Capo II
 Assetto istituzionale
Art. 5
 (Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
b) associazioni culturali, comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
(3)
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 9/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 6
 (Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)
1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:
a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre ex province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:
1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;
2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 1, comma 29, L. R. 12/2018
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Numero 2) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 7
 (Organizzazioni e attività sindacali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'articolo 22 della legge 38/2001.
Art. 8
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei componenti, due per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
c) tre componenti, uno per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.
d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
6Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
7Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 38, L. R. 13/2023
Art. 9
 (Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)
1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).
Art. 10
 (Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo III
 Uso della lingua slovena
Art. 11
 (Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)
1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.
2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.
3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.
4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.
5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.
6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.
Art. 12
 (Nomi, cognomi e denominazioni slovene)
1. In applicazione dell'articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.
2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di ex province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 13
 (Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)
1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.
Capo IV
 Azioni di settore
Art. 14
 (Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.
Art. 15
 (Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.
Art. 16
 (Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.
3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.
Art. 17
 (Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.
Capo V
 Strumenti finanziari
Art. 18 ante
  (Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).
1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’articolo 18 ante della presente legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.
4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.
4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.
(6)
5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.
6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.
7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
2Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
3Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
5Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017
6Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017
7Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017
8Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017
9Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017
10Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018
11Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 19
 (Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)
1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 38/2001, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti.
2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 5/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
3Articolo sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 34/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 19 bis
 (Ufficio centrale per la lingua slovena)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale l’Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.
3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 20
 (Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all' articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014 , convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017
Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
(2)
3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019
Art. 21 bis
 (Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al da art. 6, comma 7, L. R. 12/2010
Art. 22
 (Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.
2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 44, L. R. 34/2015
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 20/2019
Capo VI
 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 23
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.
2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:
a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;
b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 12/2009
Art. 24
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);
k) il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.
Art. 25
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena>> sono sostituite con le parole <<degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti ed organizzazioni>> e infine sono aggiunte le parole <<- fondi statali>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza>>.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito <<per memoria>> il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale>>.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente>>.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.