LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di proporre la città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura e per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, e alla creazione del brand.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
5. Sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2023 i termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sui seguenti avvisi e regolamenti:
a) avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801;
b) avviso per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229;
c) incentivi approvati con decreto del Direttore del Servizio attività culturali n. 346/CULT di data 1 febbraio 2021, a valere sul "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/Pres.;
d) incentivi concessi all'Università popolare di Trieste per l'anno 2022 con decreto n. 1079/CULT di data 6 aprile 2022, a valere sul "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108/Pres.
6.
Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole <<fatto salvo quanto previsto>>, sono inserite le seguenti: <<dall'articolo 27 quater, comma 6 bis, e>>.

7. All'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.>>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 le parole <<agli organismi richiedenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell'incentivo assegnato all'organismo interessato,>>.

10. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11.
Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), dopo le parole <<per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per le iniziative di ricerca storica di cui all'articolo 1, comma 2>>.

12. All'articolo 2 della legge regionale 7/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
<<1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.>>;

b)
dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
<<1 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.>>.

13. In via di prima applicazione la domanda di cui al comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come modificato dal comma 12, è presentata entro il 30 settembre 2023.
14. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
15. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2022, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sull'<<Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2022.>>, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
17. I termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2022 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono fissati al 30 settembre 2023 e possono essere prorogati con provvedimento amministrativo, su istanza motivata del beneficiario.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di Softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria e per l’acquisto di attrezzature per l’allestimento degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.
19. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. in quanto compatibili.
20. Per le finalità di cui al comma 18, la Federazione Italiana Baseball Softball presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché delle eventuali autorizzazioni degli Enti pubblici proprietari alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 18. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023 alla data di presentazione della domanda.
21. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
22. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.
23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
24. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata altresì la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
25. Nelle more della revisione della legge regionale 8/2003 e del relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Regione 201/2016, i riferimenti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) devono intendersi relativi al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Ente di Promozione Sportiva denominato Centro Sportivo Aziendale e Industriale (CSAIN) con decreto n. 1794/CULT di data 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003, per l'anno 2021.
27. Per le finalità di cui al comma 26 il Centro Sportivo Aziendale e Industriale (CSAIN), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo. Il Servizio competente conferma il contributo e approva la rendicontazione delle spese.
28. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 23 è sostituito dal seguente:
<<23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.>>;

b)
il comma 25 è abrogato;

c)
al comma 29, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;>>.

29. Sino alla modifica del regolamento di cui al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera c), i progetti d'intervento di cui al comma 22 dell'articolo 7 medesimo sono individuati dalla Giunta regionale applicando le disposizioni del capo IV del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres .
30. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche apportate dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
31. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 74 è abrogato;

b)
al comma 78, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;>>;

c)
il comma 79 è sostituito dal seguente:
<<79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.>>.

32. Per il 2023 i contributi di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 22/2022 sono concessi esclusivamente a fronte di erogazioni liberali per progetti d'intervento relativi a manifestazioni sportive e all'impiantistica sportiva.
33. Per le finalità di cui al comma 69 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 31 e a quanto stabilito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
34.
Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2023>>.

35. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 bis, alla fine della lettera a), sono aggiunte le parole: <<anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), attraverso specifiche convenzioni con cui definire modalità e criteri di erogazione dei corsi. Al fine di garantire l'erogazione dei corsi su tutto il territorio regionale gli enti di formazione possono anche essere costituiti in Associazione Temporanea di Imprese (ATI)>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) determina l'entità e le modalità di riscossione dei contributi che l'Ente può stabilire per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 14, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
<<b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, del Coro del Friuli Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.
37. Per le finalità di cui al comma 36 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del terreno su cui edificare la struttura, nonché dell’avvenuta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso di costruire. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l’erogazione dell’acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso di costruire.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
39. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 51 le parole <<entro il 30 aprile>> sono sostituite dalla seguente: <<annualmente>>;

b)
al comma 52, dopo le parole <<già esistenti>>, sono aggiunte le seguenti: <<o attraverso la concessione di contributi al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia o al Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP), per l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.>>;

c)
dopo il comma 53 è inserito il seguente:
<<53 bis. Per l'organizzazione degli eventi di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI o il Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano alla struttura regionale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 51, apposita domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono definiti, in particolare, i termini e le modalità di utilizzo del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

40. Per l'anno 2023, per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 51 del medesimo articolo 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il Comitato Regionale del CONI o il Comitato Italiano Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano la domanda di contributo di cui al comma 53 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come inserito dal comma 39, lettera c), entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione medesima. Sono ammissibili le spese sostenute dall’1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un’unica soluzione anticipata.
41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
42. All'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<straordinario di 20.000 euro>> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo di ogni anno>>.

43. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 12/2017 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2017, come modificato dal comma 42 e in relazione a quanto disposto dal comma 43, è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2023 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
45. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di PromoTurismoFVG per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale in gestione a ERPAC, la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative di promozione dei luoghi della cultura regionali anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali.
46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 45 fanno carico al bilancio dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
47. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo di 180.000 euro per interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo del Comune medesimo, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2029 del contributo concesso al Comune stesso, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2 lotto".
48. Per le finalità di cui al comma 47 il Comune di Tarcento presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
49. Ai sensi del comma 47, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2029 del contributo originariamente concesso con legge regionale 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
51. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008 del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato "Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane", è autorizzata:
a) a convertire le rate maturate dal 2021 al 2023 in un contributo di 281.250 euro finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil;
b) a concedere un contributo di 468.750 euro per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2028.
52. Per le finalità di cui al comma 51 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
53. Ai sensi del comma 51, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 52, alla conversione e alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2028 del contributo originariamente concesso con legge regionale 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 51 è destinata la spesa di 468.750 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
55. Al fine di contribuire al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), così come definite all'articolo 21 dello Statuto del CONI, operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali medesimi.
56. Per le finalità di cui al comma 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comitati di cui al comma 55 presentano domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata di:
a) un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno in corso;
b) l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
c) una relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in corso, comprensiva del numero delle associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda.
57. Per le finalità di cui al comma 55 sono considerate spese ammissibili quelle riferite all'anno solare relativo all'esercizio finanziario dell'anno di contribuzione secondo le seguenti tipologie e limiti:
a) spese di gestione ordinaria entro il limite massimo del 60 per cento del contributo assegnato, quali canoni e oneri locativi, utenze e servizi, spese di personale, compresi compensi per collaborazioni, inclusi oneri previdenziali, rimborsi spese;
b) spese per attività promozionale, agonistica e di formazione entro il limite massimo del 40 per cento del contributo assegnato, quali spese per organizzazione di campionati, manifestazioni e corsi di aggiornamento e qualificazione, canoni di utilizzo impianti sportivi per attività o manifestazioni organizzate dai Comitati.
58. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) misura fissa ripartita a tutti i soggetti di cui al comma 55 pari al 30 per cento dello stanziamento di cui al comma 60;
b) una misura variabile, pari al 70 per cento dello stanziamento di cui al comma 60, in base a:
1) articolazione territoriale del Comitato regionale della Federazione sportiva:
1.1) presenza Comitati e delegazioni provinciali: 1 punti
1.2) assenza Comitato e delegazione provinciale: 0 punti
2) dimensione organizzativa del Comitato regionale: numero di unità di personale di cui al comma 57, lettera a):
2.1) meno di 3 unità: 2 punti
2.2) da 3 a 5 unità: 3 punti
2.3) oltre 5 unità: 4 punti
3) numero di associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda:
3.1) da 1 a 50: 5 punti
3.2) da 51 a 100: 10 punti
3.3) oltre 100: 15 punti.
59. Con il decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso e contestualmente liquidato in via anticipata l'intero importo del contributo e sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di parte del modello del coronamento della diga e riqualificazione dell'area verde, per la commemorazione del 60° anniversario del disastro del Vajont.
62. Per le finalità di cui al comma 61, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento medesimo, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dei lavori, e del relativo quadro economico.
63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
64. La concessione del contributo di cui al comma 61 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 62 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile risultante dal quadro economico presentato.
65. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 61 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
66. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
67. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2024 del centenario della nascita del maestro Giuseppe Zigaina.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
70. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
72.
Al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), le parole <<, laddove il progetto finanziato non sia stato inserito, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres., nell'elenco dei progetti d'intervento che possono beneficiare di erogazioni liberali con l'Art bonus regionale>> sono soppresse.

73. Al fine di valorizzare e promuovere il tessuto imprenditoriale regionale, attivando nuove forme di collaborazione tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali in sinergia con Enti e istituzioni del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare con cadenza biennale la Fiera regionale della cultura e creatività, in continuità con l'edizione pilota realizzata nel 2022.
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
75.
Al comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2022 le parole <<il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre 2023>>.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni della regione singoli o associati, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per la realizzazione di studi e progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni volte al miglioramento del livello di fruibilità dei musei e dei luoghi della cultura siti sul proprio territorio e dei servizi legati al turismo culturale.
77. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
78. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 76, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i parametri di valutazione delle domande, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
79. Al fine della predisposizione della graduatoria le domande vengono istruite mediante valutazione comparata sulla base dei seguenti parametri oggettivi, elencati in ordine di rilevanza:
a) Comuni proprietari o gestori di beni immobili patrimonio Unesco;
b) Comuni proprietari o gestori di Collezioni d'arte dichiarate di interesse culturale dal Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o inserite nel catalogo regionale dell'ERPAC;
c) Comuni proprietari o gestori di musei o centri espositivi permanenti aperti al pubblico;
d) Comuni proprietari o gestori di archivi storici medievali e moderni di particolare pregio;
e) Comuni che candidano proposte progettuali per attività di conoscenza, fruizione e promozione turistica dei musei;
80. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
81. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
82. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
83. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.
84. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 83, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
85. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 83, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
87. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
88. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.
89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.
(7)
91. In ogni caso ciascun richiedente privato non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.
93. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
94.  
( ABROGATO )
95. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
96. Al fine di commemorare il settantesimo anniversario della morte dei "Martiri del '53", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a Comuni e ad associazioni culturali fino al 100 per cento della spesa ammissibile per iniziative culturali legate al tema dei moti triestini del novembre 1953.
97. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
98. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
99. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014.
100. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" un contributo da destinare all'attività istituzionale e a progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della tradizione artigianale del Museo.
102. Per le finalità di cui al comma 101 la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani", entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.
103. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
104. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 103 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
105. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
106. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2023 e che rientrano nelle tipologie elencate nell'articolo 6, comma 17, della legge regionale 22/2022.
107. Per le finalità di cui al comma 101 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
108. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a integrare l'Accordo di partenariato per la valorizzazione e la fruizione dell'ex centro raccolta profughi (CRP) di Padriciano a scopo museale e polo di ricerca, trasferendo al concessionario del bene la somma di 1.500.000 euro per la realizzazione di lavori di messa a norma e adeguamento funzionale del compendio medesimo, ivi compresi gli spazi destinati a funzione museale e di ricerca.
109. In deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 l'erogazione in via anticipata del trasferimento non è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.
110. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Gorizia per:
a) l'attuazione di interventi funzionali alla realizzazione delle iniziative previste dall'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, da individuarsi d'intesa con il Comune;
b) il sostegno dei maggiori oneri gravanti sulle strutture comunali in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate all'evento GO!2025 medesimo.
112. Per le finalità di cui al comma 111 è riconosciuto al Comune di Gorizia un finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 a sostegno di quanto disposto alla lettera a) del comma 111 e un finanziamento complessivo pari a 800.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a sostegno di quanto disposto alla lettera b) del comma 111.
113. Gli interventi, le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento sono disciplinate nell'Accordo di collaborazione.
114. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
115. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia che hanno in gestione rifugi e baite, per la loro manutenzione e la realizzazione di percorsi e sentieri legati alla memoria storica dei caduti, al fine di valorizzare la cultura di tali figure anche per le nuove generazioni.
117. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.
118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003, nell'anno 2022 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 881 (Bando per la concessione di contributi per il sostegno della ripresa dello sport giovanile, ai sensi dell'art. 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 24/2021 e in attuazione della DGR 806/2022. Bando 2022), e nell'anno 2021 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 (LR 2/2021 art. 5 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori. Anno 2021).
120. Per le finalità di cui al comma 119 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
121. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività preordinate alla proposizione della relativa candidatura per lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Biathlon Competition.
123. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 122 sono presentate al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative previste e di un preventivo di spesa.
124. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
126. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti locali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alle discipline nordiche.
127. Il soggetto di cui al comma 126, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
128. Con il decreto del Direttore del servizio competente in materia di sport viene concesso e liquidato il contributo in un'unica soluzione e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
129. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
130. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per interventi finalizzati alla realizzazione di campi da destinare alla disciplina sportiva del padel.
131. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 130 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
132. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 130, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.
133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro a fondo perduto all'ASD E4Run, a ristoro dei costi sostenuti a seguito dell'annullamento della gara automobilistica "52ª Verzegnis/Sella Chianzutan" nel mese di aprile 2023.
135. Per le finalità di cui al comma 134, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ASD E4Run presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport. Con decreto del Direttore competente in materia di sport viene concesso e liquidato a titolo definitivo in un'unica soluzione anticipata il contributo di cui al comma 134.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
137. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole aggiunte al comma 40 da art. 6, comma 11, L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 18 da art. 6, comma 13, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 37 da art. 6, comma 24, L. R. 14/2023
4Parole aggiunte al comma 37 da art. 6, comma 24, L. R. 14/2023
5Comma 89 bis aggiunto da art. 6, comma 43, lettera a), L. R. 14/2023
6Comma 89 ter aggiunto da art. 6, comma 43, lettera a), L. R. 14/2023
7Comma 90 sostituito da art. 6, comma 43, lettera b), L. R. 14/2023
8Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 43, lettera c), L. R. 14/2023
9Comma 92 sostituito da art. 6, comma 43, lettera d), L. R. 14/2023
10Comma 93 bis aggiunto da art. 6, comma 43, lettera e), L. R. 14/2023
11Comma 93 ter aggiunto da art. 6, comma 43, lettera e), L. R. 14/2023
12Comma 94 abrogato da art. 6, comma 43, lettera f), L. R. 14/2023
13Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 123, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.