LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 4
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014 le parole: << , diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10, >> sono soppresse.

2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014 , i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG).
3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.