LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.