LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 43
 (Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.
2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.
3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.