LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022 al 10/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 7
 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dell'1 per cento.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 6/2019