LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Riduzione dell'aliquota IRAP nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)
1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, è determinata nella misura del 3,25 per cento del valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie, le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota del 3,25 per cento disposta dal presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 13 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> e successive modifiche, e del regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <<de minimis>> nei settori dell'agricoltura e della pesca e successive modifiche.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare alla Direzione centrale risorse economiche finanziarie una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali altri aiuti comunitari, statali, regionali e locali ricevuti a titolo di <<de minimis>>.
6. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<<c bis) 3,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007.>>.

Note:
1Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Articolo sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.