Concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 80 posti di Educatore nell'area funzionale C,
posizione economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento per
la giustizia minorile
(P.C.D. 20 giugno 2007 pubblicato
nella G.U. n. 50 del 26 giugno 2007 – 4a serie
speciale)
Dipartimento per la giustizia
minorile
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7
agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge
10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità per
l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge
5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n.
174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995 n. 196, di attuazione dell'art. 3
della legge
6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n.
115 recante il regolamento concernente le categorie di documenti
formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli
organi periferici sottratti al diritto d'accesso;
Vista la legge
15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto l'art. 39 della legge
27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica;
Vista la legge
16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle leggi 15
marzo 1997 n. 59 e 15
maggio 1997 n. 127;
Visto l'art. 22, comma 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 80 il quale stabilisce che i
concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato si esplicano di norma a livello regionale, come anche previsto
dall'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la legge 12
marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la circolare del 27 dicembre 2000 n.
6350/4.7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale;
Visto il decreto
legislativo 31 luglio 2003 n. 236, disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 8 maggio 2001 n. 215, in materia di disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1 della legge
14 novembre 2000 n. 331;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni,
recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007
concernente l'articolazione amministrativa centrale e territoriale
del Dipartimento giustizia minorile;
Vista la legge 23
dicembre 2005 n. 266;
Visto il Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri,
sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale
stipulato in data 2 giugno 1998;
Visto il Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei
Ministri 16 gennaio 2007 con il quale il Dipartimento per la
giustizia minorile è stato autorizzato a bandire un concorso
pubblico per esami a 80 posti di educatore – area funzionale C,
posizione economica C1;
Visto l'art. 34 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche
prima di avviare le procedure di assunzione di personale sono tenute
a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'area, la
posizione economica, le funzioni e la sede di destinazione della
figura professionale per la quale si intende bandire il
concorso;
Considerato che dopo aver assolto agli obblighi
previsti dall'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, con la nota n. 11905 del 19 aprile 2007, il Dipartimento della
funzione pubblica non ha proceduto, nel termine previsto dalla
norma, ad assegnazioni di personale in relazione alla figura
professionale di educatore area funzionale C, posizione economica
C1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 novembre 2005, registrato alla Corte dei Conti
l'11 gennaio 2006, di rideterminazione delle dotazioni organiche
complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006,
registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2006, con il quale le
dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche del Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
novembre 2005, sono state ripartite secondo le allegate tabelle A, B
e C che costituiscono parte integrante del medesimo decreto;
Accertato che nell'area funzionale C, posizione
economica C1, figura professionale dell'educatore sono disponibili
complessivamente ottanta posti rispetto ai duecentoventiquattro
posti previsti nella dotazione organica di cui al decreto
ministeriale 11 maggio 2006;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 di
approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni;
Visto il decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, recante disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni;
Ravvisata la necessità di provvedere
all'emanazione di un bando di concorso per la copertura di ottanta
posti relativi alla figura professionale dell'educatore, area
funzionale C, posizione economica C1, per svolgere i compiti
istituzionali previsti dall'art. 24 del Contratto
integrativo di questo Ministero del 5 aprile 2000;
Visto il Contratto integrativo, sottoscritto in
data 5 aprile 2000, riguardante il personale dipendente dal
Ministero della Giustizia, il quale all'art. 24 delinea la figura
professionale dell'educatore – area funzionale C, posizione
economica C1, nel modo seguente: "lavoratori che, sulla base delle
direttive del responsabile di settore o servizio, svolgono compiti
di gestione e di mediazione delle attività di osservazione e
trattamento, specifiche dell'esecuzione penale, in diretta
collaborazione con le professionalità superiori" ;
Visto il Provvedimento del Capo Dipartimento n.
16485 del 30 maggio 2007, con il quale sono state determinate le
materie di esame per l'accesso alla figura professionale
dell'educatore, area funzionale C1, mediante concorso pubblico;
Visto il parere n. 1489 del 14 giugno 2007
espresso dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
in merito all'equipollenza dei titoli di studio previsti dal
presente bando;
Considerato che le assunzioni in servizio dei
vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni
concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e che tali autorizzazioni
saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi;
Ritenuto, infine, che i vincitori del concorso
dovranno frequentare un apposito corso di formazione finalizzato
alle attività da svolgere, sulla base di programmi definiti e
predisposti dall'Amministrazione.
DECRETA
Art. 1
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione presso
il Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia minorile di
ottanta posti nell'area funzionale
C, posizione economica C1 figura
professionale di educatore.
I suddetti posti sono disponibili nelle strutture minorili
presenti nelle seguenti Regioni:
- PIEMONTE – posti n. 6;
- LOMBARDIA – posti n. 9;
- TRENTINO ALTO ADIGE – posti n. 3;
- FRIULI VENEZIA GIULIA – posti n. 1;
- VENETO – posti n. 5;
- LIGURIA – posti n. 5;
- EMILIA ROMAGNA – posti n. 2;
- MARCHE – posti n. 1;
- UMBRIA – posti n. 1;
- LAZIO – posti n. 5;
- ABRUZZO – posti n. 2;
- MOLISE – posti n. 2;
- CAMPANIA – posti n. 6;
- PUGLIA – posti n. 7;
- BASILICATA – posti n. 4;
- CALABRIA – posti n. 6;
- SICILIA – posti n. 13;
- SARDEGNA – posti n. 2.
La sede di servizio sarà assegnata in via prioritaria tenendo
conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai
vincitori in merito alla sede di destinazione.
L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potrà
avvenire, ove consentito dalle esigenze di servizio dell'Ufficio di
prima assegnazione soltanto ed esclusivamente non prima di cinque
anni dalla data di assunzione.
L'Amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le
determinazioni relative alle sedi da coprire, per adeguarle ad
eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo.
Art. 2
Riserve dei posti
I lavoratori disabili disoccupati, iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8 comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n.68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo
e fino alla metà dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito l'idoneità nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori
occupati di cui all'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68,
anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite
dei posti ad essi riservati nel concorso.
Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parità con altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande
di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporrà
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 18, comma 65 del
decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
Il 2% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della legge 20 settembre 1980 n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano
terminato, senza demerito, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di concorso, la ferma
biennale.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
I posti riservati, non coperti dalle sopra indicate categorie di
soggetti, sono conferiti ai candidati che abbiano superato le prove
secondo l'ordine di graduatoria.
Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487 e
successive modificazioni non può, comunque, superare la metà dei
posti messi a concorso.
Se in relazione a tale limite sarà necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo legge, tale riserva verrà attuata in
misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a
riserva.
Coloro che intenderanno avvalersi delle sopra citate riserve,
ovvero, che abbiano titoli di preferenza o precedenza a parità di
merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, dovranno
farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,
pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Art. 3
Requisiti di
ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
- essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
- laurea di primo livello (L) di cui al Decreto ministeriale 4
agosto 2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, appartenente alla seguente classe:
18/L – classe delle lauree in scienze dell'educazione e della
formazione;
- laurea specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre 2000
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, appartenente ad una delle seguenti
classi:
- 65/S – classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- 87/S – lauree specialistiche in scienze pedagogiche;
- diploma di laurea in pedagogia ed equipollenti.
I titoli
di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la partecipazione al
concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio
italiani, rilasciata dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica;
- età non inferiore agli anni diciotto;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente;
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile;
- non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
- essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui
all'art. 35 punto 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.
165;
- non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, coloro che siano stati licenziati, in
applicazione dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro – comparto ministeri – stipulato in data 12 giugno 2003 e
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al
concorso.
L'Amministrazione ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento,
con provvedimento motivato, anche successivamente all'espletamento
delle prove, l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di
ammissione previsti.
Art. 4
Domande di
ammissione
A pena di esclusione, i candidati possono presentare una sola
domanda nella quale dovranno indicare un'unica sede per la quale
intendono concorrere, tra quelle elencate nell'art. 1 del presente
bando.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato
A) del presente bando ed inoltre deve essere allegata alla
domanda la fotocopia di un documento d'identità. La fotocopia del
documento d'identità deve fare rilevare, in particolare, che lo
stesso è in corso di validità ovvero deve recare la dicitura che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data
di rilascio.
Il bando – completo di modulo di domanda – è acquisibile anche
attraverso il sito internet del Ministero della Giustizia
www.giustizia.it sezione concorsi.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, il
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Giustizia –
Dipartimento giustizia minorile – Direzione Generale del personale e
della formazione Ufficio II – Servizio I concorsi, Via Giulia n.131
– 00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a
serie speciale – concorsi ed esami. A tale fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo,
la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale
immediatamente seguente.
Non si terrà conto delle domande:
- prive della firma del candidato;
- spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto;
- che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445:
- il proprio cognome e il nome, le donne devono indicare il
cognome da nubile;
- il luogo e la data di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
- il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare le
comunicazioni ed il recapito telefonico, nonché l'eventuale
indirizzo di posta elettronica. A tal fine il candidato è tenuto a
comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del
recapito all'Ufficio presso il quale è stata inoltrata la domanda;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste
medesime;
- il codice fiscale;
- il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, con l'indicazione dell'anno accademico e
dell'istituto universitario presso il quale è stato conseguito
entro e non oltre la scadenza del bando. Coloro che abbiano
conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
- di essere in possesso delle qualità morali e di condotta di
cui all'art. 26 della Legge 10 febbraio 1989, n. 53;
- la scelta di una lingua straniera tra inglese, francese o
spagnolo;
- la sede di preferenza tra quelle indicate nell'art. 1 del
presente bando;
- l'idoneità al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego per il quale si concorre;
- la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari ed
il distretto di appartenenza;
- di non aver mai riportato condanne penali, né in Italia né
all'estero e di non avere procedimenti penali in corso né in
Italia né all'estero; in caso contrario, indicare la condanna
riportata, la sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa e
in quale data (da indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e
le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti
da far valere così come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modificazioni (All.
B). Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria finale di merito;
- la disponibilità, qualora dichiarato vincitore del concorso,
ad accettare la sede di servizio assegnata nella quale dovrà
permanere, ai sensi dell'art. 1 comma 230 della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- l'indicazione degli ausili necessari in relazione
all'eventuale handicap ed eventuali tempi aggiuntivi giustificati
da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria dalla quale risultino le modalità attraverso cui
esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari,
quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le
prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e giusta
circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica;
- il consenso al trattamento dei dati personali.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sarà ritenuta valida.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n.445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso
di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi
più gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
09 maggio 1994 n. 487, l'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive
variazioni di indirizzo.
Art. 5
Commissione
esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo
provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
integrazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
Commissione, salva motivata impossibilità, sarà riservato alle
donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti
alle singole prove.
Inoltre, la Commissione, immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Art. 6
Programma e diario delle prove
d'esame
Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte verteranno su:
- pedagogia del trattamento della devianza minorile;
- legislazione minorile, nozioni di diritto e di procedura
penale minorile.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte ed inoltre su:
- elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
- elementi di psicologia dello sviluppo e della devianza;
- pedagogia interculturale.
Detta prova comprenderà anche:
- l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta dal
candidato in una delle sottoindicate lingue straniere: inglese,
francese o spagnolo;
- l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
Le prove previste ai punti f) e g) saranno valutate dalla
Commissione esaminatrice integrata da membri aggiunti.
La prova orale si intende superata se il candidato avrà
conseguito una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere la prova orale.
La prova orale è pubblica.
Il Dipartimento per la giustizia minorile non assume alcuna
responsabilità per il caso di mancato ricevimento dell'avviso,
dovuto a disguidi postali ovvero a mancata comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nelle domande di
partecipazione.
Il punteggio finale delle prove di esame è determinato sommando
la media dei voti riportati nelle prove di esame scritte con il voto
riportato nella prova di esame orale.
Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in
numero superiore a 1000 (mille), l'Amministrazione farà ricorso a
forme di preselezione realizzate tramite l'ausilio di sistemi
automatizzati, del cui svolgimento verrà data comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale "concorsi ed esami" del 12 ottobre 2007. Tale pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella predetta Gazzetta Ufficiale, inoltre, saranno rese
pubbliche le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione che
verrà effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla
da somministrare ai candidati, vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali.
Sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a
otto volte il numero dei posti messi a concorso.
Saranno, in aggiunta, ammessi per motivi di equità alle prove
scritte i candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello
conseguito dal candidato collocatosi al seicentoquarantesimo posto
della graduatoria.
Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione
potrà avvalersi di aziende specializzate in selezione di
personale.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comporterà l'esclusione dal concorso.
L'esito favorevole della prova preselettiva è condizione di
ammissibilità alle prove scritte e non concorrerà alla formazione
del voto finale di merito.
Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito
internet del Ministero della Giustizia
www.giustizia.it sezione concorsi.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
conseguentemente i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni
e nell'ora che saranno indicati nella emananda Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso
qualunque ne sia la causa; ciò significa che non saranno ammessi a
sostenere le prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi
motivo, anche per causa di forza maggiore, si presentino nella sede
di esame oltre l'orario stabilito nella predetta Gazzetta Ufficiale.
L'Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti ad essa estranee e non autorizzate.
Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte i concorrenti non potranno portare telefoni cellulari
o altri strumenti informatici, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altro tipo di
materiale illustrativo; né potranno portare borse o contenitori
similari per trasportare qualsiasi tipo di pubblicazione; tale
materiale dovrà in ogni caso essere consegnato prima dell'inizio
delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvederà a
restituirglielo al termine delle stesse, senza responsabilità alcuna
per eventuali contestazioni sull'entità del materiale medesimo.
Il candidato che non deposita il materiale di cui sopra e venga
sorpreso nell'atto della consultazione verrà immediatamente espulso
dalla prova in corso e conseguentemente da quella/quelle
successive.
I candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge
non commentati ed autorizzati preventivamente dalla Commissione
esaminatrice.
I candidati che durante lo svolgimento della prova saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
immediatamente espulsi.
Ad ogni prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 7
Graduatoria e titoli di
precedenza e preferenza
Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, in relazione ad ogni singola sede
indicata all'art. 1, con l'indicazione della valutazione complessiva
delle prove di esame, riportata da ciascun candidato richiedente
quella sede, ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella
nomina, dovranno far pervenire al Dipartimento giustizia minorile –
Direzione Generale del personale e della formazione – Ufficio II –
Servizio I concorsi – Via Giulia n.131 – 00186 ROMA, entro il
termine perentorio di giorni 15, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui i medesimi hanno sostenuto la prova orale, a pena di
decadenza dal relativo beneficio, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei predetti titoli, già indicati nella
domanda di partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente.
Dai documenti predetti dovrà risultare il possesso dei titoli
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie protette previste dalla
legge 12 marzo 1999 n. 68 che avranno conseguito l'idoneità, hanno
titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei
posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purché, ai
sensi dell'art. 8 della predetta legge 12 marzo 1999 n. 68,
risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la
Provincia – Servizio del collocamento obbligatorio, e risultino,
pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia all'atto dell'immissione in servizio.
A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994 n. 487.
Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del
procedimento, per ogni sede prevista dall'art. 1 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso per le singole sedi
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &nd 4^ serie
speciale "Concorsi ed esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine
per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999 n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata
pubblicazione.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 8
Documenti per l'assunzione dei
vincitori
I candidati dichiarati vincitori, per la sede prescelta di cui
all'art. 1 del presente bando, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, prima di
procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati ad
inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al
Dipartimento giustizia minorile – Direzione Generale del personale e
della formazione – Ufficio II – Servizio I concorsi – Via Giulia 131
– 00186 ROMA, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'Amministrazione, i seguenti documenti:
- diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 3, punto a), del presente bando, o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
- estratto dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato dei diritti politici;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre;
qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa possa menomare l'attitudine al servizio ed
il normale regolare rendimento di lavoro.
Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o
invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili,
invalidi del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato dalla
competente azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una
esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la
dichiarazione che l'aspirante non può essere di pregiudizio alla
salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti, che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e
che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le
mansioni dell'impiego per il quale concorre.
La capacità lavorativa del candidato portatore di handicap è
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104.
L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa
vigente;
- documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
- dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la sua
responsabilità di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve
essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
- codice fiscale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1), 6) del presente articolo, nonché copia integrale dello stato di
servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46 del Testo Unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, nei casi più gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni, pertanto, dovranno
essere complete di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
L'Amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunicherà all'interessato che non procederà alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e saranno soggetti ad un
periodo di prova di mesi quattro che non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
I nuovi assunti saranno inquadrati nel profilo professionale di
educatore, area funzionale C, posizione economica C1, nei ruoli del
Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia minorile ed ai
medesimi sarà corrisposto il trattamento relativo alla posizione
economica C1, a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il dipendente è, inoltre, tenuto ad osservare il codice di
comportamento e di condotta dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto, nel giorno
fissato, senza giustificato motivo, l'Amministrazione non procederà
alla stipula del contratto dandone comunicazione.
L'Amministrazione, in caso di mancato esaurimento di una o più
graduatorie regionali di cui all'art. 1 del presente bando, in
quanto i relativi posti non siano stati tutti coperti, procederà
alla formazione di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine
generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, osservando le norme vigenti in materia di
precedenza e preferenza allo scopo di destinare i candidati, ove
accettino, presso sedi diverse da quelle per i quali gli stessi
hanno concorso.
I candidati che non accettino l'assunzione ai sensi del punto
precedente mantengono, comunque, la collocazione ad essi spettante
nella graduatoria predisposta per la sede per cui hanno concorso.
Art. 9
Accesso agli atti del
concorso
L'accesso a qualsiasi atto afferente la documentazione relativa
al concorso è precluso fino alla conclusione del medesimo.
Art. 10
Trattamento dei dati
personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia
minorile, per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati autorizzata, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico–economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto alla rettifica, aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere con apposita richiesta
rivolta al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia
minorile – Direzione Generale del personale e della formazione –
Ufficio II – Servizio I concorsi – Via Giulia n.131 – 00186
ROMA.
Art. 11
Norme di
salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per
l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale in ragione
delle leggi precedenti.
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e loro
successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nel vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ministeri
e nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Centrale del
Bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a
Serie Speciale "Concorsi ed esami".
Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative: centoventi giorni con
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente.
Roma, 20 giugno 2007
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Carmela
CAVALLO