il sistema del libro fondiario o tavolare
Attenzione!! Novita' per la notifica dei decreti tavolari di
accoglimento con pubblicazione sul bur
Dal mese di ottobre 2009 gli Uffici tavolari avvieranno l'attività di notifica dei
decreti di accoglimento delle domande tavolari relative ad atti rogati od autenticati da notai o da
altri pubblici ufficiali tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, come
previsto dalla legge regionale di assestamento del bilancio 2009 (LR 12/2009, articolo 14, comma
30).
La pubblicazione dell'elenco degli estremi (GN e data di presentazione) delle domande
riferite ai decreti accolti dall' ufficio tavolare competente, avrà luogo in Parte Prima del
Bollettino, in uscita ogni mercoledì del mese e visionabile direttamente dal sito della Regione.
La parte interessata, per avere copia conforme del decreto tavolare notificato tramite
pubblicazione, potrà inoltrare espressa richiesta all'ufficio tavolare competente.
All'interno dell'ordinamento giuridico italiano convivono - in zone territoriali diverse - due
sistemi di pubblicità immobiliare: il
sistema delle conservatorie dei registri immobiliari ed il sistema dei libri fondiari o
sistema tavolare.
Nella generalità del territorio italiano vige il sistema delle conservatorie, il sistema dei
libri fondiari o tavolare è vigente invece nelle provincie di Trieste e Gorizia nonché in alcune
zone della provincia di Udine.
Il sistema tavolare vige altresì nelle intere provincie di Trento e Bolzano nonché in zone
limitate della provincia di Belluno (Cortina d'Ampezzo, Colle S.Lucia, Pieve di Livinallongo) e di
Brescia (Valvestino). Tutti questi territori facevano parte del disciolto impero austroungarico,
tant'è vero che il sistema tavolare è diffuso tutt'oggi in gran parte dell'Europa centrorientale.
Nel sistema delle conservatorie la trascrizione esplica effetti meramente
dichiarativi - fatta eccezione per l'ipotesi della costituzione d'ipoteca prevista
dall'articolo 2808, secondo comma, del codice civile - allo scopo di rendere opponibile ai terzi le
vicende concernenti i diritti reali immobiliari.
Per contro l'iscrizione nel Libro fondiario, ha valore
costitutivo dei diritti reali sui beni immobili.
L'effetto traslativo del diritto di proprietà o di altri diritti reali (quali usufrutto, uso,
servitù….) non si produce sulla base del mero consenso prestato, bensì necessita della successiva
iscrizione nei libri fondiari, in deroga all'articolo 1376 del codice civile.
Il sistema tavolare è organizzato su base
reale cioè secondo modalità di classificazione fondate sulla identità dei beni
immobili, mentre il sistema delle conservatorie segue il criterio
personale.
Il sistema tavolare garantisce una maggior certezza dei diritti.
Ogni iscrizione tavolare è disposta con decreto del Giudice tavolare; avverso tale decreto è
ammesso reclamo al Tribunale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione alla parte.
La vigente normativa tavolare consegue sostanzialmente dalla Legge 25.7.1871, pubblicata nel B.L.I.
n.95 (Bollettino delle leggi imperiali), mantenuta in vigore, nei territori annessi dopo la prima
guerra mondiale, dal R.D. 28.3.1929 n. 499, e dall'Ordinanza 12.1.1872 del Ministero della
Giustizia in B.L.I. n. 5 (relativo regolamento d'esecuzione), e successive modificazioni ed
integrazioni. Il nuovo testo della Legge generale sui libri fondiari, allegato appunto al decreto
medesimo, viene denominato Legge Tavolare.
Leggi e regolamenti regionali disciplinano ulteriormente la materia, entro i limiti stabiliti
dalle leggi di attuazione dello statuto d'autonomia.
Il Libro fondiario (art. 1 della Legge Tavolare) si compone del
libro maestro (tomo tavolare) e della
collezione dei documenti (titoli e documenti sui quali si fonda l'iscrizione).
Fanno parte, inoltre, del Libro fondiario i libri ferroviari (L. 19.5.1874 B.L.I. n . 70) nei
quali si iscrivono tutti i terreni appartenenti ad una impresa ferroviaria.
Il libro montanistico - nel quale vengono iscritte tutte le concessioni minerarie e i
relativi diritti reali - pur non costituendo parte del libro fondiario - è sottoposto alle
disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili (R.D. 1443 del 29.7.1927).
Integrano il libro maestro alcuni registri che hanno funzione di ausilio alla consultazione,
nonché le mappe.
Il
registro reale è l'elenco degli immobili censiti nei Comuni catastali in cui vige
il sistema tavolare.
L'
indice dei proprietari é l'elenco dei soggetti che figurano iscritti quali
proprietari di immobili.
Il
giornale per atti tavolari é il registro annuale nel quale vengono registrate, in
stretto ordine cronologico, le domande tavolari presentate in ogni singolo Ufficio tavolare.
La
mappa tavolare e/o
catastale è il supporto tecnico atto ad identificare ed a rappresentare
graficamente ogni singolo bene. Il valore probatorio delle mappe é comunque sussidiario, cioè
limitato al caso di mancanza di altri elementi di prova (azione di regolamento di confini ai sensi
dell'articolo 950 del codice civile).
L' art. 8 della Legge Tavolare prevede le seguenti tipologie di
iscrizioni nei libri maestri:
1)
intavolazioni concernenti i diritti reali immobiliari previsti all'art. 9 della
Legge Tavolare (proprietà, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ipoteca,
privilegi immobiliari ed oneri reali), immediatamente efficaci;
2)
prenotazioni concernenti i diritti reali immobiliari che necessitano, tuttavia, di
una successiva giustificazione documentale per poter produrre effetti. Ciò avviene per tutti quegli
atti che non possiedono i requisiti di forma prescritti;
3)
annotazioni: concernenti atti e fatti che, se non annotati, non sarebbero
opponibili
ai terzi (pubblicità dichiarativa).
Il Libro fondiario è
pubblico (articolo 7 della Legge Tavolare) ed è consultabile da chiunque.
competenze regionali (Servizio libro fondiario) e territoriali
Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate,
all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta.
Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la
corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio del libro fondiario sono
attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici tavolari.
Competenze territoriali (elenco comuni in cui vige il sistema tavolare; elenco comuni
catastali)
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servizi on line: interrogazioni della banca dati del libro fondiario
E' disponibile on line un servizio di consultazione della base informativa del Libro fondiario. Il
servizio è riservato a Enti e professionisti, individuati dal Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Regione 1 luglio 2003, n 235.
Per essere abilitati alla consultazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono
inoltrare al Servizio Libro fondiario una richiesta di accesso alla banca dati informatizzata,
designando un dipendente, detto Amministratore, ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione al
collegamento telematico. A seguito della richiesta, il Servizio del Libro fondiario assegna
all'Amministratore, per il tramite dell'Insiel s.p.a., il permesso di accesso costituito dal
codice fiscale (login) e da un codice provvisorio modificabile (password).
A richiesta dell'Ente abilitato, l'Amministratore potrà eventualmente gestire ulteriori
permessi di accesso.
Il numero massimo dei permessi di accesso accordato ad ogni singolo Amministratore e le
istruzioni circa le modalità operative di attribuzione e di modifica delle password sono resi noti,
dall'Insiel s.p.a., contestualmente all'assegnazione dei permessi stessi.