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le esenzioni dal ticket
La normativa vigente in materia di tutela della salute ha fissato livelli assistenziali che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire, ma ha anche stabilito la partecipazione alla spesa per alcune prestazioni.
Il pagamento del cosiddetto ticket altro non è che la compartecipazione alla spesa sanitaria.
Contestualmente il Legislatore ha disposto che, per talune situazioni particolari, sia possibile una esenzione parziale o totale del ticket.

L’esenzione dal ticket può essere concessa per:
     • Appartenenza a particolari fasce di reddito e/o di età
     • Malattie croniche invalidanti
     • Malattie rare
     • Invalidità
     • Gravidanza
     • Prevenzione di alcuni tumori per specifiche categorie di cittadini

Sono le ASS che rilasciano, su documentata richiesta degli interessati, l’attestato necessario per poter ottenere l’esenzione dal ticket.


Farmaci di classe A: completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono quindi erogati gratuitamente su presentazione della ricetta di prescrizione del medico.
Dal 1 dicembre 2001 per i farmaci non più coperti da brevetto (i cosiddetti "farmaci equivalenti") di fascia A, si paga la differenza fra il prezzo del farmaco prescritto ed il prezzo più basso fra i farmaci corrispondenti, per composizione, a quello prescritto. In sostanza il Servizio Sanitario Nazionale, se sono disponibili due farmaci con lo stesso principio attivo, ma con un prezzo diverso, fornisce gratuitamente solo quello meno costoso. Se il cittadino insite nel volere il farmaco più costoso prescritto dal medico, pagherà la differenza.

Farmaci di classe C: sono a totale carico dell’assistito. Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità.
I medicinali di classe C sono erogabili, a totale carico del SSN, nei confronti dei titolari di pensioni di guerra diretta vitalizia, nonché nei confronti di pazienti con invalidità maggiore all’80% causata da atti di terrorismo e da stragi di tale matrice.