le esenzioni dal ticket
La normativa vigente in materia di tutela della salute ha fissato livelli assistenziali che il
Servizio Sanitario Nazionale deve garantire, ma ha anche stabilito la partecipazione alla spesa per
alcune prestazioni.
Il pagamento del cosiddetto ticket altro non è che la compartecipazione alla spesa sanitaria.
Contestualmente il Legislatore ha disposto che, per talune situazioni particolari, sia
possibile una esenzione parziale o totale del ticket.
L’esenzione dal ticket può essere concessa per:
• Appartenenza a particolari fasce di reddito e/o di età
• Malattie croniche invalidanti
• Malattie rare
• Invalidità
• Gravidanza
• Prevenzione di alcuni tumori per specifiche categorie di
cittadini
Sono le ASS che rilasciano, su documentata richiesta degli interessati, l’attestato
necessario per poter ottenere l’esenzione dal ticket.
Farmaci di classe A: completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono quindi
erogati gratuitamente su presentazione della ricetta di prescrizione del medico.
Dal 1 dicembre 2001 per i farmaci non più coperti da brevetto (i cosiddetti "farmaci
equivalenti") di fascia A, si paga la differenza fra il prezzo del farmaco prescritto ed il prezzo
più basso fra i farmaci corrispondenti, per composizione, a quello prescritto. In sostanza il
Servizio Sanitario Nazionale, se sono disponibili due farmaci con lo stesso principio attivo, ma
con un prezzo diverso, fornisce gratuitamente solo quello meno costoso. Se il cittadino insite nel
volere il farmaco più costoso prescritto dal medico, pagherà la differenza.
Farmaci di classe C: sono a totale carico dell’assistito. Sono i medicinali che, per la loro
composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un
medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il
trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità.
I medicinali di classe C sono erogabili, a totale carico del SSN, nei confronti dei titolari
di pensioni di guerra diretta vitalizia, nonché nei confronti di pazienti con invalidità maggiore
all’80% causata da atti di terrorismo e da stragi di tale matrice.