1. L’Ufficio Stampa, cui è preposto il Capo Ufficio stampa, assicura l’attività giornalistica dell’Agenzia Regione Cronache, caratterizzata dall’autonomia funzionale prevista dall’articolo 254, comma 4, della legge regionale 7/1988, e promuove la conoscenza dell’attività della Regione attraverso tutte le forme espressive sia tradizionali che multimediali.
2. L’Ufficio Stampa, in particolare: a) cura l’attività di informazione, di documentazione e di divulgazione dell’operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale, provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni ed alla distribuzione agli organi d’informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi; b) cura la realizzazione di documentari nonché di filmati per uso televisivo; c) definisce, gestisce e coordina, d’intesa con le direzioni competenti, gli strumenti di comunicazione internet e intranet; d) gestisce, attraverso appositi uffici (U.R.P.), le relazioni con il pubblico; e) gestisce e sovrintende all’applicazione del coordinato d’immagine; f) promuove e organizza eventi, manifestazioni e convegni finalizzati alle attività istituzionali della Presidenza e alla miglior conoscenza dell’attività della Regione; g) cura gli interventi di competenza della Presidenza della Regione per la stampa periodica, per l’informazione radiotelevisiva e per la produzione fotocinematografica e televisiva.
3. L’Ufficio svolge le attività amministrative e contabili di competenza per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.