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ammortizzatori sociali in deroga 2009

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I percorsi di politica attiva del lavoro

Con lunedì 21 settembre sono operativi i percorsi di politica attiva del lavoro per i percettori degli ammortizzatori sociali in deroga.
L'obbligatorietà della partecipazione a tali percorsi riguarda:
  1. i lavoratori per i quali il trattamento di CIG in deroga è stato richiesta con domanda pervenute alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca dal 21 settembre 2009 e riguardanti sospensioni programmate a decorrere dalla medesima data. Con riferimento a tale ipotesi si precisa che, qualora la domanda di CIG in deroga sia pervenuta a decorrere dal 21 settembre 2009, l'obbligatorietà della partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro riguarda tutti i lavoratori per i quali è stata richiesta la CIG in deroga in entrame le seguenti ipotesi:
    • - tutte le sospennsioni indicate nella programmazione hanno decorrenza 21 settembre 2009 (o data successiva)
    • - solo alcune sospensioni hanno decorrenza 21 settembre 2009 (o data successiva), mentre altre decorrono da una data anteriore al 21 settembre 2009: in questo caso l'obbligatorietà della partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro riguarda anche i lavoratori le cui sospensioni siano iniziate prima del 21 settembre 2009.
  2. i lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga, licenziati o dimessisi per giusta causa a decorrere dal 21 settembre 2009.
La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria ed è condizione necessaria all'erogazione della cassa integrazione in deroga. La stessa inoltre deve avvenire all'interno del periodo di sospensione. La mancata partecipazione alla formazione comporta la decadenza dal diritto di percepire il sostegno al reddito.
Ciascun lavoratore per il quale la partecipazione a percorsi di politica attiva è obbligatoria deve recarsi entro 3 giorni dall'inizio della propria sospensione presso uno degli enti di formazione attuatori dell'offerta formativa portando con sé copia della dichiarazione di disponibilità sottoscritta e copia del verbale di accordo sindacale con allegata la programmazione delle sospensioni.
I contenuti della formazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nell'accordo sindacale allegato alla domanda di ammissione al trattamento.
L'elenco degli enti di formazione, e il relativo catalogo dell'offerta formativa, è disponibile sul sito della Regione FVG alla voce: Fondo Sociale Europeo / misure anti-crisi FSE.

Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga

La legge finanziaria n. 203 del 2008 prevede la possibilità di concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG in deroga) e di mobilità a lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali (legge 223/1991 e successive modificazioni).

I trattamenti sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
Gli accordi determinano i beneficiari dei trattamenti e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti.
Nel Friuli Venezia Giulia in data 6 marzo 2009 è stato stipulato un accordo regionale, integrato in data 27 marzo 2009, che identifica  i datori di lavoro ed i  lavoratori dipendenti, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni e/o di mobilità in deroga alla normativa vigente e per l’erogazione dei quali il Ministero del lavoro ha messo a disposizione della regione FVG un primo anticipo di 4 milioni di euro a valere sulla somma complessiva destinata alla regione medesima nell’ambito della manovra anticrisi.

In data 29 aprile 2009 il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un accordo con il quale sono stati destinati alla Regione ulteriori 16 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a fronto di una compartecipazione della Regione a carico del FSE - POR per l'integrazione del sosteno al redditi e per l'attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro. In data 13 maggio 2009 è stato sottoscritto l'accordo quadro regionale con il quale sono state dettate le regole per l'utilizzo di tali risorse; tale accordo è stato successivamente modificato per talune parti in data 2 luglio 2009 e in data 16 settembre 2009.

Inoltre, nell'ambito del sopra citato accordo quadro regionale del 13 maggio 2009, sono stati sottoscritti i seguenti accordi speciali:
- in data 2 luglio 2009, l'accordo relativo alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per lavoro portuale nel 2009 nel Porto di Trieste;
- in data 30 luglio 2009. l'accordo relativo alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per il personale imbarcato di imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958.

Come si ottiene l'intervento di Cassa integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga)

1. Per i datori di lavoro, che non sono destinatari, in base alla vigente normativa nazionale, di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria (CIGO) o della sola integrazione salariale straordinaria (CIGS), e che necessitano di un intervento di CIG in deroga a seguito di una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall’attuale, complessa, congiuntura economica, sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale per periodi, anche non continuativi, di sospensione o di riduzione di orario di lavoro verticale od orizzontale iniziate entro 31.12.2009 e per un massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori part time fino a 20 ore lavorative settimanali (vedi punto 10 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009 come modificato il 16 settembre 2009).
Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi (in particolare, le imprese artigiane iscritte all’EBIART e le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi iscritte all’EBITER stipulano l'accordo sindacale presso la sede territorialmente competente dell'ente bilaterale cui sono iscritte, che farà da tramite per la presentazione delle richieste), ovvero, in caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali e con l'eventuale assistenza dell'associazione datoriale di riferimento. Il datore di lavoro deve, inoltre, fare immediatamente sottoscrivere a ciascuno dei lavoratori per i quali viene richiesta la CIG in deroga una dichiarazione di disponibilità a partecipare a un percorso di politica attiva del lavoro utilizzando il modello DID 2-9/2009, conservando poi le relative dichiarazioni.
L'accordo deve riguardare le modalità di sospensione dei lavoratori e deve essere presentato entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro, unitamente alle domande per ottenere il trattamento e alla programmazione delle sospensioni compilata sull'appositovo foglio excel a: - Regione, Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio lavoro via san Francesco, 37 – Trieste (Mod. A/CIG/deroga/09)
Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all’INPS provinciale il modello IG 15 (SR100) con allegato l’accordo sindacale.

I fac-simile delle domande e dello schema dell'accordo sindacale e del foglio excel per la compilazione della programmazione delle sospensioni sono disponibili nell'apposita sezione del sito.

Ai fini dell’autorizzazione del trattamento di CIG in deroga ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di otto accordi, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Per il singolo lavoratore interessato, la sospensione o riduzione di orario prevista da ciascun accordo deve avere una durata minima di otto ore (vedi punto 15 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009 come modificato il 16 settembre 2009).

2. E' prevista, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGS) per un periodo non superiore a quattro mesi a favore di lavoratori sospesi entro il 31.12.2009 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) che  straordinaria (CIGS), non possono più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS (vedi punti 23 e 24 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009).
Per accedere alla CIG l'impresa deve presentare contestualmente la domanda di concessione del trattamento entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, a:
- Regione - Direzione centrale lavoro, università e ricerca-Servizio lavoro (Modello in via di definizione) .

Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all’INPS provinciale il modello IG 15 (SR100) con allegato l’accordo sindacale.

Il Servizio lavoro provvede all'espletamento dell'esame congiunto della domanda e autorizza l'intervento richiesto, sentiti l'Agenzia regionale del lavoro e il Tavolo regionale di concertazione.

3. Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato

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. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato a favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria, limitatamente agli apprendisti i quali non possano beneficiare del trattamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009, o l’abbiano esaurito, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori somministrati. L’utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti, i lavoratori a domicilio e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall’impresa medesima per gli altri lavoratori (vedi punto 17 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009 come modificato il 16 settembre 2009)

5. La cassa integrazione in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’a ttività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante (vedi punto 27 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009)

Requisiti richiesti per accedere all’indennità di mobilità in deroga

Il lavoratore ha diritto all'indennità quando:

- ha perso il posto di lavoro dal 1.1.2009 al 31.12.2009 per un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o  si è dimesso per giusta causa

- ha presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995) a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità

-  non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altra tipologia di trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro ( es. :indennità di mobilità, di disoccupazione, ecc)

- ha rilasciato al Centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro

Il lavoratore del settore delle spedizioni ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dal 1.1.2009 al 31.12.2009
-è stato licenziato da un impresa di spedizioni compresa negli appositi albi
-è iscritto in lista di mobilità approvata dalla competente commissione provinciale

Il lavoratore del settore dell'autotrasporto ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dal 1.1.2009 al 31.12.2009
-è stato licenziato da un impresa di autotrasporto conto terzi identificata con il codice ateco (60.24) iscritta all'albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi
-è iscritto in lista di mobilità approvata dalla competente commissione provinciale

- se è un apprendista e beneficia del trattamento previsto dall'articolo 19, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 185/2008 può beneficiare dei trattamenti erogati in deroga solo dopo aver usufruito della tutela prevista dal decreto legislativo medesimo, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento degli enti bilaterali, la predetta tutela si considera esaurita e il lavoratore può accedere direttamente al trattamento in deroga

La domanda di indennità di mobilità in deroga

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il tramite dei patronati,  corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di disponibilità rilasciata al Centro per l'impiego in cui è domiciliato il lavoratore.
- copia del contratto di lavoro individuale
-lettera di licenziamento, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza

Si fa presente che per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la documentazione necessaria e sufficiente  per l'ottenimento del benefico è l'iscrizione alla lista di mobilità.

Termini di presentazione
I lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa dal 1/1/ 2009 al 31/5/2009 devono presentare la domanda entro il 31/7/2009.
I lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa dal 1/6/ 2009 al 31/12/2009 devono presentare la domanda entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Entro il 31/12/2009 i lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga a favore dei quali il trattamento medesimo sia stato concesso per un periodo inferiore a 6 mesi possono presentare domanda di riesame all'INPS provinciale.

Per quanto attiene ai lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la domanda di mobilità deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31.12.2009 o, qualora ciò costituisca termine più favorevole, entro sessantotto giorni dal licenziamento.

L'indennità di mobilità in deroga è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore

L'indennità di mobilità in deroga è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'indennità di mobilità in deroga si interrompe quando l'interessato:

- viene assunto con contratto a tempo indeterminato
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità ;
- trova un'occupazione di tipo autonomo, compresi i contratti di lavoro a progetto.
- nel caso sia iscritto in mobilità, decada dalla stessa.

Maggiori informazioni sui trattamenti di mobilità o cassa integrazione in deroga sono disponibili sul sito dell'INPS

Qual è la durata degli interventi di mobilità in deroga

Ai lavoratori subordinati licenziati dal 1.1.2009 al 31.12.2009 privi di sostegno al reddito è erogato un trattamento di mobilità in deroga per un periodo non superiore a 6 mesi.
Ai lavoratori licenziati dal 1.1.2009 al 31.12.2009 da imprese del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto sono erogati 12 mesi di mobilità in deroga.
Ai lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto che al 31.12.2008 avevano già percepito trattamenti di mobilità in deroga sono concessi i seguenti periodi di proroga:
- 12 mesi per i lavoratori che alla data del 1.1.2009 hanno un età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
- 12 mesi per i lavoratori che alla data del 1.1.2009 hanno percepito un periodo non superiore a 18 mesi di mobilità in deroga;
- 12 mesi alle lavoratrici
- 8 mesi in tutti gli altri casi.

per informazioni

normativa

  • Legge 1991 n. 223 >
    Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
  • Legge 1991 n. 236 >
    Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
  • Decreto Legge 2008 n. 185 >

    Testo del decreto anticrisi (coordinato con modifiche effettuate dalla Legge di conversione e dalla legge 33/2009) dal sito del Parlamento.

    L'articolo d'interesse è il n. 19

  • Decreto Legge 2009 n. 5 >
    Come convertito dalla legge 33/2009 dal sito del Parlamento.
    L’articolo di interesse è il n. 7 ter

documentazione

link