La Giunta Regionale


01.03.2019 14:33

Enti locali: Roberti, creato fondo per Comuni in difficoltà economica

Trieste, 1 mar - "Oggi diamo il via libera definitivo ad uno strumento di emergenza che consente alla Regione di intervenire a favore dei Comuni che si trovino in pre-dissesto finanziario".

Così, l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, annuncia l'approvazione in via definitiva, dopo il parere unanime del Consiglio delle autonomie locali (Cal), della delibera che consente l'intervento regionale di salvataggio dei Comuni in forte difficoltà finanziaria.

"Di fatto, esercitando la propria specialità, la Regione si sostituisce al ministero in una procedura che vede coinvolta anche la Corte dei conti e si attiva quando viene deliberato lo stato di pre-dissesto e avviato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale".

Il fondo di emergenza istituito dalla Regione ha una dotazione iniziale contenuta poiché come spiega Roberti "fortunatamente i conti dei nostri Comuni sono sani e la solidità dello stato economico finanziario degli enti locali in Friuli Venezia Giulia è molto al di sopra della media nazionale".

Il provvedimento specifica le modalità di intervento: i criteri di individuazione dei Comuni che sono effettivamente in difficoltà economica e hanno bisogno di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, quelli di accesso al fondo di anticipazione e le modalità di restituzione delle risorse.

Di fatto, ricalcando una procedura nazionale, la Regione si sostituisce allo Stato e segue l'andamento delle situazioni di criticità consolidata dei Comuni. Così come a livello nazionale è prevista una procedura che coinvolge i ministeri e la Corte dei conti a livello regionale le funzioni ministeriali sono svolte dalla Regione.

Qualora un Ente locale si trovasse in condizioni di pre-dissesto potrà chiedere alla Corte dei conti un piano di riequilibrio. La precondizione per l'intervento regionale è costituita dalla delibera della Corte che approva il piano.

L'assegnazione della quota di fondo viene attribuita in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso, fino ad esaurimento della disponibilità annua.

La quota ricevuta deve essere restituita in un periodo massimo di dieci anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata e l'importo delle rate deve essere previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La restituzione può avvenire tramite compensazione da parte della Regione a valere sui trasferimenti attribuiti all'ente dal Servizio competente in materia di finanza locale. ARC/SSA