La Giunta Regionale


14.10.2016 17:33

TURISMO: IL DISEGNO DI LEGGE PER CREARE IN FVG UN SISTEMA INTEGRATO

Trieste, 14 ottobre - Approvato oggi, in via preliminare dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del vicepresidente della Regione e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello, il disegno di legge Disciplina delle Politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, che ha lo scopo di adeguare, coordinare e razionalizzare la disciplina in materia di organizzazione turistica regionale.

La scelta di riprodurre, adeguandole ed implementandole, le norme in un testo nuovo, mantenendo in vigore la legge regionale 2/2002 sulla disciplina organica del turismo essenzialmente per la sola parte relativa alle professioni nel settore turistico, permetterà di svecchiare le disposizioni in materia di attività economiche senza incorrere in future pronunce di incostituzionalità trattando materie oggi di competenza esclusiva statale quali quelle inerenti le professioni, anche se incidentalmente turistiche.

Trasmigrano pertanto nel nuovo testo di legge regionale le discipline in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche esercitate in forma imprenditoriale e non, nonché gran parte delle norme in materia di incentivi nel settore turistico.

L'intento della legge è di promuovere il territorio e le sue articolazioni per realizzare un "sistema turistico integrato" tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali. In questo quadro la norma specifica, ampliandole, le competenze della Regione, dei Comuni, di PromoTurismoFVG, delle Associazioni Pro Loco e dei Consorzi e introduce le reti d'impresa quali nuovi soggetti aggreganti gli operatori economici.

La legge richiama il ruolo di PromoTurismoFVG quale ente pubblico economico funzionale della Regione, preposto alla promozione e gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione e declina le competenze dei Comuni segnatamente, in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive e stabilimenti balneari, con riferimento ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, nonché nell'ambito dell'attività di promozione turistica del territorio di competenza, anche attraverso l'istituzione di punti informativi.

PromoTurismoFVG ha la possibilità di istituire Uffici di informazione ed accoglienza turistica, nelle località o territori a prevalente interesse turistico determinato anche da rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG stessa o sulla base di altri parametri: gli IAT già istituiti dovranno adeguarsi a queste disposizioni per poter usufruire dei contributi per il loro funzionamento. Associazioni Pro-loco conservano immutata la funzione di valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Proseguendo nella definizione dei soggetti deputati alla realizzazione del sistema turistico integrato, la norma stabilisce gli obiettivi dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico e introduce il concetto di attuazione delle politiche di sostegno alle imprese turistiche con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa. Il ddl disciplina inoltre le attività svolte dalle agenzie di viaggio e turismo, fattispecie già disciplinata dalla legge regionale 2/2002 e quelle relative alla figura professionale di direttore tecnico, ma riordinata conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

E' ribadito il principio secondo il quale qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche, questa deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate. Il Titolo IV disciplina le strutture ricettive turistiche, elencandole, ma lasciando aperta la possibilità di consentire l'esercizio di altre innovative attività, non ancora tipizzate.

In merito alle strutture ricettive alberghiere viene introdotta la categoria dei condhotel, modalità in cui coesistono unità immobiliari con destinazione urbanistica differente, alberghiera e residenziale. Viene inoltre aggiornata, adeguandola alle reali esigenze degli utenti, la disciplina dei bed and breakfast precisando l'obbligo da parte del titolare di alloggiare nella struttura durante il periodo di permanenza degli ospiti e di fornire la prima colazione, personalmente o avvalendosi della normale organizzazione familiare, direttamente nella struttura medesima.

Quanto alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico viene chiarito che il loro esercizio può essere svolto in via diretta o indiretta mediante il ricorso ad agenzie immobiliari. All'interno delle strutture ricettive all'aria aperta la norma adegua la fattispecie delle strutture denominate "marina resort" e definisce il rifugio alpino e il rifugio escursionistico, adeguando la definizione di questi ultimi alle indicazioni contenute nei manuali del CAI FVG secondo i quali il rifugio escursionistico può collocarsi anche in zone non necessariamente isolate di alta montagna.

Oltre a norme che disciplinano tra l'altro, attività di vigilanza, monitoraggio dei dati di arrivi e presenze, e - senza particolari modifiche di natura sostanziale, la disciplina degli stabilimenti balneari e disposizioni in materia di turismo itinerante, particolare importanza assume la parte relativa agli incentivi nel settore turistico.

E' stata introdotta una disposizione normativa che prevede l'utilizzo di piattaforme informatizzate per la gestione delle pratiche contributive, realizzando nel contempo quelle forme di trasparenza nella gestione dei procedimenti da più parti richieste: sono quindi disciplinati contributi in regime di de minimis a favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per il miglioramento delle strutture attraverso il finanziamento di opere edili, acquisto di beni immobili, di arredi e attrezzature. Vengono previsti altresì contributi a favore di enti pubblici per sostenere le spese per infrastrutture turistiche, cercando di ovviare ad alcune problematiche attuative che hanno caratterizzato il passato.

Infine, sono introdotte misure per l'attrattività del territorio regionale, per la promozione dell'immagine della regione e l'incremento del movimento turistico. Sono previsti pertanto incentivi a sostegno di manifestazioni e iniziative promozionali per incentivare l'afflusso turistico anche nelle zone montane. In tale settore si prevede una razionalizzazione delle attuali linee di intervento (progetti mirati e "spese dirette"), che verranno unificate e gestite con la modalità "a bando" (almeno due bandi annuali), con tempistiche che dovrebbero garantire ai beneficiari una anticipata conoscenza degli esiti della valutazione. Sono previsti incentivi agli organizzatori di eventi congressuali e confermati quelli a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero.

ARC/EP/ppd

 
rilasciate a Trieste il 14 ottobre 2016