La Giunta Regionale


22.07.2013 

PATTO DI STABILITÀ: GIUNTA DEL FVG, LE SANZIONI SI APPLICANO ANCHE ALLE REGIONI SPECIALI

Trieste, 22 lug - "Non si cada nell'equivoco di credere che l'autonomia speciale possa essere sinonimo di paradiso fiscale: nessuno si illuda che ci si possa liberare dalle sanzioni". Lo afferma l'assessore alle Finanze Francesco Peroni commentando l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 19 luglio scorso, che, secondo l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, renderebbe inapplicabili alle Regioni e Province autonome le sanzioni in caso di sforamento del Patto di stabilità. "La vera novità della sentenza costituzionale - spiega Peroni - sta nel fatto che la determinazione delle sanzioni per la violazione del Patto di stabilità entra a far parte della materia di negoziato tra Stato e Regione autonoma. Le sanzioni sono il contraltare dell'impegno che, in materia di finanza pubblica, il nostro Paese ha assunto, al pari degli altri Stati membri, nei confronti delle istituzioni europee: impegno al quale sono chiamati a concorrere anche gli enti territoriali, autonomie speciali incluse". L'assessore alle Autonomie locali Paolo Panontin ha auspicato che "chi ricopre incarichi istituzionali di rilievo in rappresentanza degli Enti locali di questa Regione si attenga sempre al criterio della prudenza su temi così delicati e, soprattutto, si astenga dal rilasciare dichiarazioni ad effetto al solo scopo di ottenere un facile ma effimero consenso. Secondo Panontin "non è su queste basi che si regge il rapporto di leale collaborazione tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia e l'Amministrazione regionale. Confido che il presidente dell'ANCI, effettuati gli opportuni approfondimenti, vorrà correggere le sue frettolose dichiarazioni". Questa in sintesi l'interpretazione della sentenza fornita dalla Regione FVG.
Con la sentenza n. 219 del 19 luglio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che detta le sanzioni per la violazione del Patto di stabilità da parte delle Regioni. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'applicazione diretta di queste sanzioni anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome sia illegittima per eccesso dei limiti della delega in tema di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Infatti, detta legge riserva la determinazione di tali sanzioni ai singoli accordi che lo Stato deve definire con le Regioni speciali in materia di Patto di stabilità. In sintesi, la Corte ha censurato il modo e la sede normativa in cui sono state previste le sanzioni per la violazione del patto da parte delle autonomie speciali, ma senza escludere con ciò che debbano prevedersi sanzioni in caso di violazione degli accordi da parte della singola Regione a statuto speciale. Anzi, a questo proposito proprio la Corte costituzionale ha ricordato che i principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo al concorso al risanamento dei conti pubblici e ai vincoli del Patto di stabilità, sono cogenti anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. In definitiva, la sentenza in esame non ha sancito che le Regioni a statuto speciale sono libere di gestire la finanza pubblica senza rispettare i vincoli derivanti da interessi primari, come l'unità economica della Repubblica, la quale a sua volta risponde delle proprie politiche in materia all'Unione europea. Il non rispetto di vincoli o regole, dunque, continuerà a comportare sanzioni. ARC/Com/PPD