Notizie dalla Giunta


17.02.2012 

ENERGIA: AVVIATO ITER NUOVO DDL ENERGIA E CARBURANTI

Trieste, 17 feb - La Giunta regionale oggi ha avviato formalmente l'iter della nuova legge in tema di energia e carburanti. Si tratta di un importante ed articolato disegno di legge che propone una serie di modifiche rilevanti per la gestione dell'energia e della distribuzione carburanti in Friuli Venezia Giulia.
"Questa norma - ha spiegato il vicepresidente della Regione Luca Ciriani - abroga la legislazione regionale attualmente in vigore in materia, innovando integralmente la gestione delle due materie e riunendo in un Testo unico il tema energia e carburanti. Partendo dal metodo, la norma ha lo scopo di introdurre semplificazioni procedurali nell'ottica della liberalizzazione dei mercati ed è immediatamente applicabile dopo l'approvazione, senza la necessità di regolamenti attuativi".
IL PRINCIPIO ALLA BASE DELLA NORMA - Per quanto riguarda i contenuti, sono numerose le innovazioni previste. "Il primo titolo riguarda l'energia: con questa norma - ha spiegato Ciriani - si persegue la semplificazione amministrativa, ridefinendo anche le competenze in tema di autorizzazioni energetiche. Una materia complessa, ma strategica sia dal punto di vista ambientale che economico. Il Friuli Venezia Giulia vuole essere in grado di gestire con concretezza ed efficacia l'utilizzo del territorio a scopo energetico, perseguendo obiettivi di risparmio e tutela dell'ambiente, dando forte impulso alle energie rinnovabili, sostenendo anche economicamente ricerca e sviluppo ed agendo da protagonista a tutela delle aziende e dei cittadini della regione, ottenendo vantaggi concreti dagli insediamenti sul territorio per la produzione di energia ed essendo in grado di contrattare anche costi e prezzi finali per i cittadini e il sistema produttivo".
TUTELA E SOSTENIBILITA' SUL TERRITORIO - "Una moderna normativa che riguarda il tema delle energie - ha spiegato il vicepresidente Luca Ciriani - non può non regolare una serie di temi che sono oggi di primo piano: essi riguardano la tutela dei cittadini in relazione alle esternalità, ovvero alle conseguenze potenzialmente negative della presenza di un impianto energetico sul territorio. Tale tema va trattato da più aspetti, e questa norma permette alla Regione di essere protagonista. Abbiamo inserito nel testo - continua Ciriani - un articolo che autorizza la Regione a subordinare le autorizzazioni per impianti e infrastrutture energetiche sul territorio alla stipula di accordi con i proponenti al fine di assicurare la sostenibilità socio-economica e territoriale dei progetti, nonché appropriate misure di compensazione e riequilibrio ambientale". "Per quanto riguarda il complesso tema degli elettrodotti transfrontalieri, la norma prevede espressamente che "una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile venga destinata al soddisfacimento dei fabbisogni del tessuto produttivo regionale".
OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE - La nuova normativa persegue il massimo snellimento e la massima certezza delle procedure amministrative prevedendo l'autorizzazione unica e la Conferenza dei servizi unificata come sistema base di approvazione per gli impianti e le infrastrutture energetiche di grandi dimensioni, escludendo l'autorizzazione stessa per tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 MWe. "Per i cittadini e le piccole imprese vi sarà un effetto diretto della norma - spiega ancora Ciriani - perché tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 megawatt saranno semplicemente soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed ulteriori impianti di più piccola dimensione, o piccoli depositi di stoccaggio, non avranno più bisogno di procedimenti".
RUOLO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - La norma modifica la competenza di Comuni e Province in tema energetico, in quanto, commenta ancora Ciriani, "l'eccessiva polverizzazione delle competenze della precedente norma aveva creato difficoltà". La calibratura dei ruoli assegna alle Province più funzioni sia in relazione ad impianti che a infrastrutture energetiche di medie dimensioni. I Comuni avranno invece un nuovo ruolo pianificatorio locale ed attraverso i Documenti energetici comunali potranno pianificare a livello locale la gestione dell'energia in rapporto anche agli altri loro strumenti di pianificazione, quali i PRGC. Anche a controllo e garanzia della salute pubblica vengono introdotti due nuovi strumenti: il catasto degli impianti termici e quello degli elettrodotti, quest'ultimo realizzato dall'ARPA.
IL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) - E' riconosciuto quale principale strumento programmatorio regionale in tema di energia: per il PER vengono precisati contenuti e obiettivi generali di politica energetica regionale e accanto a questo sono previsti il Programma regionale per le fonti rinnovabili (APR) ed i Programmi Operativi Regionali (POR). A livello locale sono previsti i Documenti energetici comunali e i Programmi energetici distrettuali o consortili, e ciò per permettere a distretti e consorzi industriali di gestire anch'essi in prima persona i temi dell'energia.
IL PIANO REGIONALE PER LE FONTI RINNOVABILI - Di particolare attualità sarà il Programma regionale per le fonti rinnovabili (APR) che consentirà, nelle more dell'approvazione del nuovo PER, di attuare a livello regionale le politiche comunitarie e nazionali sull'incremento delle fonti rinnovabili (burden sharing) con l'opportunità nel contempo di tutelare il territorio da un'eventuale incontrollata proliferazione di tali impianti attraverso l'individuazione delle aree non idonee del territorio regionale alla loro realizzazione.
SICUREZZA - Numerosi aspetti del disegno di legge sono relativi alla sicurezza. Per quanto riguarda alcuni degli argomenti percepiti come urgenti nel dibattito pubblico in tema di energia, la norma prevede ad esempio che le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt devono tutte essere realizzate in cavo interrato. Per quanto riguarda gli impianti a biomassa, la Regione prevede l'obbligatorietà della documentazione che attesti la provenienza del prodotto conferito nell'impianto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, comprese quelle radioattive. ARC/Com/RM