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Autonomie Locali/n.04-2018






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Le più recenti modifiche alle norme sul conferimento delle funzioni comunali alle Unioni territoriali intercomunali, contenute nella legge regionale 12/2018.

 


 

L’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (c.d. “omnibus”) reca alcune modifiche alla disciplina del conferimento delle funzioni comunali alle Unioni territoriali intercomunali definito dalla legge regionale 44/2017 (c.d. “Collegata al Bilancio 2018-2020”).
In particolare, per quanto riguarda il conferimento finale delle funzioni residue previste dall’art. 26 della legge regionale 26/2014 (le funzioni che comportano sia  la costituzione di apposito ufficio dell’Unione che la conseguente competenza decisoria degli organi di governo dell’Unione) l’articolo 4, comma 5 della  legge regionale 12/2018, modificando il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 44/2017, elimina la stretta connessione che era ivi prevista fra l’avvio dell’esercizio associato delle funzioni residue citate e l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 10, comma 11 della legge regionale 45/2017, che è stato abrogato dal successivo comma 13 del summenzionato articolo 4.
Ne consegue che “l’attivazione tardiva” dell’esercizio associato in Unione delle funzioni residue (dopo il termine dell’1 gennaio 2018 previsto dall’art. 26 comma 3 legge regionale 26/2014  ma, comunque, entro il 1° luglio 2018) non comporta alcuna “conseguenza finanziaria” per le Unioni interessate. Resta ferma la decurtazione delle risorse regionali stanziate nell’ambito dell’Intesa per lo sviluppo nel caso di mancata attivazione delle funzioni in argomento entro l’1 luglio 2018, secondo quanto previsto dai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 9 della legge regionale 44/2017.
Con riferimento al completamento della gestione associata delle funzioni residue di cui all’art. 27 della legge regionale 26/2014 (che può realizzarsi anche mediante la costituzione dell’ufficio comune in Unione lasciando tuttavia la competenza decisoria agli organi di governo dei singoli Comuni), l’articolo 4, comma 6 della legge regionale 12/2018 differisce il termine del 31 marzo 2018 - entro il quale le Unioni avrebbero dovuto approvare il relativo cronoprogramma- al novantesimo giorno successivo alla adozione (definitiva) da parte della Giunta regionale della deliberazione, prevista dall’art. 27, comma 4, della legge regionale 26/2014, recante sia i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa (che consentono l’esercizio in forma singola delle funzioni comunali di cui all’articolo 27 in commento) sia l’indicazione del termine ultimo entro il quale i Comuni non adeguati devono attivare la gestione associata delle funzioni, secondo i tempi e i modi che saranno indicati nel summenzionato cronoprogramma.
Quanto alla definizione della adeguatezza organizzativa, si evidenzia che, dopo l’adozione degli atti giuntali preliminari (DGR 327/2018 e DGR 633/2018), è attualmente in corso presso i Comuni la rilevazione dei dati richiesta congiuntamente da ANCI FVG e Regione per disporre degli elementi di conoscenza che potranno risultare utili in sede di deliberazione definitiva dei criteri di adeguatezza organizzativa.
 


 

 

 

 

 

Newsletter per le Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
Direttore Responsabile: Elisabetta Pozzetto
Periodico registrato in data 4 ottobre 2004 al n. 25 del registro giornali e periodici del Tribunale di Udine
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