L’art. 10, comma 39, della legge regionale 6/2013 (Legge di assestamento del bilancio 2013) ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 4 della legge regionale 3/2012 (Norme urgenti in materia di autonomie locali). E’ stata perciò eliminata la disposizione che prevedeva - con riferimento all’obbligo per i piccoli comuni di ricorrere alle centrali uniche di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture – che “Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l' articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2013”.
Le norme regionali sul ricorso alle centrali di committenza, al pari di quelle statali cui le prime fanno riferimento, troveranno, perciò, applicazione non più dal 1° ottobre 2013, ma dal 1° gennaio 2014, così come previsto dall’art. 5 ter della legge 71/2013 che, in sede di conversione del decreto legge 43/2013, ha disposto tale proroga.
Si osserva che le norme regionali contenute nell’art. 4 della legge regionale 3/2012, costituiscono adempimento all’obbligo di adeguamento alle disposizioni previste dal legislatore statale di cui al citato art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) il quale, secondo l’orientamento della Corte costituzionale espresso nella sentenza n. 220/2013, non si applica direttamente alle regioni a statuto speciale.