terzo settore

Avviso pubblico Terzo Settore - Fondi 2020

FAQ - Avviso attività statutarie Terzo Settore 2020 – Fondi 2020

No, il requisito dell’iscrizione a uno dei registri regionali (ODV o APS) o all'anagrafe delle Onlus deve essere posseduto al momento della pubblicazione dell’Avviso (16/09/2021), e mantenuto per l’intero periodo di realizzazione e di rendicontazione delle attività.

L’inoltro della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire, a pena di esclusione, unicamente per via telematica e attraverso l’uso esclusivo del sistema Istanze On Line - IOL, tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero “LoginFVG” esclusivamente in modalità “Avanzato”, dal legale rappresentante dell’Ente o da persona munita di delega nella forma del mandato con rappresentanza generale o speciale secondo la disciplina civilistica, con le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione della domanda.

Un soggetto delegato, tramite formale procura sottoscritta dal legale rappresentante, può accedere, compilare, caricare gli allegati (i documenti sottoscritti dal legale rappresentante tra cui la procura alla presentazione della domanda) e poi trasmettere l'istanza on line.

Dopo la presentazione della domanda, le attività, purché non comportanti spese, potranno essere avviate anche prima della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Ovviamente, in caso l’iniziativa non sia ammessa a contributo, la spesa relativa rimane a carico dell’Associazione proponente. In ogni caso, non potranno essere considerate le spese eventualmente sostenute per attività avviate prima della presentazione della domanda.

Le spese per attività di segreteria, monitoraggio e rendicontazione, qualora non affidate a personale con contratto di lavoro dipendente,  devono essere considerate ai fini della verifica del rispetto del limite del 20% stabilito per le spese di affidamento a enti terzi o  per gli incarichi a persone fisiche con rapporti professionali o di lavoro autonomo.

Qualora il veicolo sia di proprietà dell’Associazione, potrà essere ammissibile la sola spesa di carburante fatturata all’Associazione stessa, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva per l'attività oggetto del finanziamento. Qualora il veicolo sia di proprietà di uno dei volontari, la spesa per il carburante dovrà seguire le regole per i rimborsi delle spese di viaggio dei volontari.

Si, è ammesso purché un tanto risulti da apposita nota di incarico formale (ordine di servizio) per svolgere l'attività prevista che esula dalla normale attività lavorativa e con rilevazione formale della prestazione con foglio ore firmato.

Le spese per acquisto di beni, di cui alla lettera d) del paragrafo 12., purché siano indispensabili e direttamente riconducibili allo svolgimento dell’attività,  che devono essere contenute entro il valore unitario di euro 516,46 non sono assimilabili alle spese sostenute per affitto/noleggio di apparecchiature in quanto i beni in questione non sono destinati a entrare nella futura disponibilità dell’Associazione.

No, non è causa di esclusione, purché l’Associazione risulti continuativamente iscritta o al registro generale del volontariato organizzato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla LR n. 23/2012. Si ricorda che il possesso del requisito di iscrizione ad uno dei due registri deve sussistere alla data di pubblicazione dell’Avviso (16/09/2021) e mantenuto  per l’intero periodo di realizzazione delle attività (approvazione rendiconto compreso).

La domanda di finanziamento previsto dall'Avviso contiene, tra l'altro, in forma di autocertificazione, la dichiarazione che l’attività individuata non forma oggetto di qualsivoglia altra provvidenza economica o assistenza contributiva pubblica di qualsiasi natura.

In merito ai compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci, nonché da loro coniugi, parenti o affini, si rinvia al quadro normativo vigente ministeriale, ed in particolare alle norme contenute nel Codice del Terzo settore ed alle note direttoriali del Ministero del Lavoro di chiarimento della portata normativa.
 

L’acquisto di beni, materiali, arredi e attrezzature, di cui alla lettera d) del paragrafo 12., è ammissibile, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione dell'attività finanziata e che non superino il valore unitario massimo di euro 516,46, tenuto conto delle spese non ammissibili di cui alla lettera e) dell'articolo 13.

Non sono assimilabili a smartphones i tablet che non dispongano di funzione telefono (cd. tablet phones) e che non dispongano di slot per scheda SIM, pertanto sono ammissibili, nei limiti degli importi previsti alla lettera d), tablet che non dispongano di funzione telefono, né slot per scheda SIM.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, salvo approfondimenti istruttori, dalla ricezione della domanda di finanziamento.

La spesa riguardante derrate alimentari da distribuire ai beneficiari dell’iniziativa/progetto, purchè pertinente e imputabile direttamente al progetto, potrà essere inserita nella voce di spesa relativa alla lettera d) del paragrafo 12.

No, è ammessa la presentazione di una sola domanda di finanziamento. Nel caso emerga la necessità, per l’ente richiedente, di sostituire un’istanza precedentemente inviata tramite Istanze On Line (IOL), operazione da effettuarsi inderogabilmente entro il termine finale di presentazione delle domande, si dovrà operare unicamente per mezzo della seguente procedura:
1) Invio di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata (salute@certregione.fvg.it), di ritiro della domanda precedentemente presentata, che verrà pertanto archiviata;
2) Inoltro, tramite Istanze On Line (IOL), della nuova domanda che andrà a sostituire integralmente la precedente e sarà l’unica ad essere considerata valida e, conseguentemente, istruita.
 

Ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Le spese di affidamento a terzi (persone giuridiche o persone fisiche) di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti non potranno superare complessivamente il 20% del finanziamento richiesto. Si ricorda che il contributo non può essere destinato a retribuire i soci per prestazioni di servizi, ma solo per eventuali rimborsi delle spese ammesse.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ai sensi dell'art. 50 del TUIR vengono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente. e quindi potranno essere rendicontati anche pro quota con la modalità di cui al paragrafo 14.

 

Ai fini dell’Avviso in oggetto, i rapporti di lavoro di cui al D.Lgs 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e quelli risultanti dal combinato dell’art. 52 D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 409 c.p.p., anche in forma di prestazione occasionale, sono soggetti ai limiti di cui alla lettera g) del paragrafo 12. (rapporto di lavoro autonomo e/o affidamento a terzi  limite del 20%).

Per quanto concerne le spese di affitto-sale, queste possono rientrare nella lettera a) del paragrafo 12. dell’Avviso (spese di funzionamento), ma si deve trattare di spese che siano riferibili all’utilizzo dei locali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria oggetto della domanda. Diversamente, tali spese non possono essere computate per l’intero ma vanno calcolate in misura “pro quota”, ove ne sia possibile una quantificazione equa e proporzionale, corretta e documentabile.

Per quanto riguarda le spese di pubblicità, queste sono finanziabili in quanto possono ricondursi sia alla lettera f) (segreteria e gestione tecnico-operativa), se personale interno, sia alla lettera g) (affidamento a soggetti terzi di servizi) del paragrafo 12., purché rientranti in ambo i casi nel limite del 20% del finanziamento complessivo richiesto.

Se colui che si occupa delle funzioni di segreteria è un libero professionista con P.I., le spese a lui imputabili rientrano nella lettera g) del paragrafo 12 dell’Avviso (prestazioni anche occasionali). Si ricorda che, di tali spese, sono ammissibili solamente quelle direttamente ed esclusivamente connesse all’attività oggetto della domanda, debitamente dettagliate (e ricadenti entro il limite del 20% del finanziamento complessivo richiesto).

ultimo aggiornamento: Thu Oct 14 13:28:26 CEST 2021