L’obbligo del guinzaglio:
● Aree urbane (art. 21 L.R. 20/12)
● Luoghi aperti al pubblico (art. 21 della L.R. 20/2012) – spiagge, giardini, mezzi pubblici, bar, etc.
● Parchi naturali e aree naturali, se previsti dal rispettivo regolamento, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. 42/1996 (verificare sul sito della Regione):
- Parco naturale delle Dolomiti Friulane
- Parco naturale delle Prealpi Giulie
- Riserve naturale statale Marina Miramare
- Riserva statale del monte Cucco
- Riserva statale del Rio Bianco
- Forra del Cellina
- Lago di Cornino
- Valle Canal Novo
- Foci dello Stella
- Valle Cavanata
- Foce dell’Isonzo
- Laghi di Doberdò e Pietrarossa
- Falesie di Duino
- Monte Lanaro
- Monte Orsario
- Val Rosandra
- Val Alba

SANZIONE PER MANCATO UTILIZZO DEL GUINZAGLIO: DAL 1° GENNAIO 2020 da 25 a 250 euro (misura ridotta 50 euro).

SANZIONE PER CHI NON ADOTTA MODALITÀ IDONEE A TUTELA DI TERZI E DI ALTRI ANIMALI DA DANNI E AGGRESSIONI: da 100 a 600 euro (misura ridotta 200 euro).

Senza obbligo del guinzaglio
● Aree extraurbane, ossia in campagna e nelle zone montane (non interne a Parchi e aree naturali).

In caso di cani con indole alla caccia è doveroso l’uso del guinzaglio al fine di salvaguardare la fauna selvatica. 

Parere su quesito circa l'obbligo del guinzaglio di cui alla Lr 20/2012 

.