Di cosa si tratta

Questi contributi hanno lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo con contratti di lavoro subordinati di persone svantaggiate, molto svantaggiate o con disabilità e la continuità della loro occupazione presso le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.
 
A questo scopo sono concessi contributi a copertura di costi salariali del personale svantaggiato, molto svantaggiato e con disabilità assunto -  articolo 16 del Regolamento (a disposizione nel menu a destra) -  o occupato - articolo 18 del Regolamento - e di costi del personale dipendente delle cooperative sociali dedicato all'assistenza del personale svantaggiato, molto svantaggiato e con disabilità - articolo 20 del Regolamento.

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Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.

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Spese ammissibili

Sono ammessi a contributo i costi salariali riferiti:

  1. ai 12 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori svantaggiati di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a) del Regolamento, effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dell'anno precedente ed entro la scadenza del termine di presentazione della domanda per l'anno in corso;
  2. ai 24 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori molto svantaggiati di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento, effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dell'anno precedente ed entro la scadenza del termine di presentazione della domanda per l'anno in corso;
  3. ai lavoratori con disabilità, assunti anche nelle annualità precedenti e occupati senza soluzione di continuità, relativi all'anno di presentazione della domanda di contributo, di cui all' articolo 16, comma 1, lettera c), del Regolamento;
  4. a tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati, di cui all' articolo 13 della legge regionale 20/2006;
  5. ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate assunte, di cui ai punti 1) e 2), relativi al medesimo periodo di tempo (12 mesi dall'assunzione per quanto riguarda i lavoratori svantaggiati e 24 mesi per quanto attiene quelli molto svantaggiati);
  6. ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone con disabilità, di cui al punto 3), relativi all'anno di presentazione della domanda;
  7. ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate, quali individuati dall'articolo 13 della legge regionale 20/2006 e al punto 4), relativi al periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.

Le spese per i costi salariali ammessi a contributo devono essere sostenute entro il termine di rendicontazione.

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Regimi di aiuto applicabili e intensità dei contributi

I contributi sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis rispettivamente generale e nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 651/2014, regime di aiuti in esenzione.

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

In applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti de minimis sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa minima ammissibile euro 6.250,00 - spesa massima ammessa euro 400.000,00) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 18 del Regolamento.

In applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti de minimis sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa minima ammissibile euro 6.250,00 - spesa massima ammessa euro 20.000) per gli interventi di assistenza e formazione delle persone svantaggiate occupate di cui all'articolo 20, comma 3, del Regolamento.

In applicazione delle condizioni di cui al Regolamento 651/2014 sono concessi contributi pari al 20% delle spese ammissibili (spesa minima ammissibile euro 5.000,00 - spesa massima ammessa euro 400.000) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 16 del Regolamento.

In applicazione delle condizioni di cui al Regolamento 651/2014 sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa minima ammissibile euro 5.000,00 - spesa massima ammessa euro 40.000) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del Regolamento.

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Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Per l’annualità 2024 i termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con decreto del Direttore centrale pubblicato sulla pagina principale dedicata ai contributi a favore della cooperazione sociale (“ll sistema di incentivazione : https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA100/ ).

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine). La domanda deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati che verranno pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è formata sulla base dei punteggi assegnati per tipologia d’intervento e per valori degli elementi qualificativi definiti negli allegati al Regolamento. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili. 

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Rendicontazione

La rendicontazione dei contributi concessi nell’anno 2023 relativi alle iniziative di cui agli articoli 16 e 20, commi 1 e 2, del Regolamento, deve essere presentata attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine) seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), da gennaio 2024, allegando tutta la documentazione prevista.

Il termine ordinario e generale per la presentazione della rendicontazione è fissato alle ore 16:30 dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, salvo il diverso termine fissato dal decreto di concessione del contributo in relazione alla specificità dell’iniziativa o l’eventuale e motivata richiesta di proroga del beneficiario presentata entro la scadenza di detto termine, approvata dal Servizio competente.

Il contributo è revocato nel caso in cui, tra gli altri, l’ammontare complessivo rideterminato dello stesso, sulla base delle spese rendicontate ammesse, risulti inferiore a euro 1.000,00.

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Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative contribuite conformemente a quanto esposto nelle relazioni illustrative e alle spese preventivate approvate, comunicando tempestivamente al Servizio competente le eventuali variazioni, come precisato nell' articolo 40 del Regolamento.

Gli obblighi per i beneficiari dei contributi sono richiamati nei decreti di concessione. Nello specifico gli obblighi sono fissati dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000, dagli articoli 15 e 27 della L.R. 20/2006 e dall'articolo 45 del Regolamento.

Ai fini del rispetto di detti obblighi e vincoli i beneficiari dei contributi devono presentare apposite dichiarazioni annuali redatte seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli pubblicati nella sezione "Modulistica" (disponibile qui a destra), da gennaio 2024, da inoltrarsi via PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it.

I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli obblighi in materia di trasparenza, di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017, pena l’applicazione delle relative sanzioni e fatta eccezione per i soli aiuti di Stato o aiuti “de minimis” in ambito generale, iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista.

Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di 2.000,00 euro.

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