Di cosa si tratta

Questa misura d’intervento ha lo scopo di incentivare le iniziative disciplinate dall' articolo 11 e dall' articolo 12 del Regolamento (a disposizione nel menu a destra) consistenti in:
- acquisizione da parte di cooperative sociali e loro consorzi di consulenze per il miglioramento delle attività d’impresa;
- costituzione di nuove cooperative sociali o loro consorzi.

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Beneficiari

Possono beneficiare di contributi per consulenze (articolo 11 del Regolamento):
- le cooperative sociali che svolgono attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione a) dell’Albo regionale;
- le cooperative sociali che svolgono altre attività economiche diverse da quelle socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale;
- i consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale.

Possono beneficiare di contributi per la costituzione e il primo impianto di nuove cooperative sociali o loro consorzi (articolo 12 del Regolamento) i soggetti che si sono costituiti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell’anno precedente ed entro il termine di presentazione delle domande dell’anno corrente e che rientrano nelle seguenti tipologie:
- cooperative sociali che svolgono attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione a) dell’Albo regionale;
- cooperative sociali che svolgono altre attività economiche diverse da quelle socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale;
- consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale.

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Spese ammissibili

  1. Per le consulenze (articolo 11 del Regolamento), nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’a rticolo 31 della legge regionale 7/2000, sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo per consulenze relative a:
    • innovazione;
    • promozione commerciale (esclusa la pubblicità);
    • qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;
    • organizzazione aziendale;
    • introduzione del bilancio sociale;
    • miglioramento dell'ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.
  2. Per la costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali o di loro consorzi (articolo 12 del Regolamento) sono ammesse a contributo le seguenti spese:
    1) per la locazione di immobili sostenute nei 12 mesi successivi alla data di costituzione;
    2) costi sostenuti anche prima della presentazione della domanda, purché entro i 12 mesi precedenti la data di costituzione, relativi a spese:
         a) notarili e amministrative;
         b) per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
         c) per allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica. 

In deroga, per il solo anno 2024 e in regime di aiuti de minimis, sono ammissibili anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2024 (articolo 8, comma 117, della L.R. 10/2023).

 

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Regimi di aiuto applicabili e intensità dei contributi

Per l’acquisizione di servizi di consulenza (articolo 11 del Regolamento), i contributi sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis rispettivamente generale e nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 651/2014, regime di aiuti in esenzione. In applicazione dei Regolamenti sono concessi contributi:

• pari al 30% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 50.000 e minima ammissibile euro 3.333,33) per l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione;
• pari al 5% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 30.000 e minima ammissibile euro 20.000,00) per l’acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità), la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi, il miglioramento dell’o rganizzazione aziendale, l’introduzione del bilancio sociale e il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

Per la costituzione e il primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi (articolo 12 del Regolamento) i contributi sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis rispettivamente generale e nel settore agricolo. Sono concessi contributi pari al 25% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 15.000,00 e minima ammissibile euro 4.000,00).

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

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Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Per l’annualità 2024 i termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con decreto del Direttore centrale che verrà pubblicato sulla pagina principale dedicata ai contributi a favore della cooperazione sociale (“ll sistema di incentivazione”: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA100/).

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine). La domanda deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "Modulistica" (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è formata sulla base dei punteggi assegnati per tipologia d’intervento e per valori degli elementi qualificativi definiti negli allegati al Regolamento. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili.

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Rendicontazione

La rendicontazione dei contributi concessi deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine), seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione Modulistica (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

Il termine ordinario e generale per la presentazione della rendicontazione è fissato alle ore 16:30 dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, salvo il diverso termine fissato dal decreto di concessione del contributo in relazione alla specificità dell’iniziativa o l’eventuale e motivata richiesta di proroga del beneficiario presentata entro la scadenza di detto termine, approvata dal Servizio competente.

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Obblighi dei beneficiari e vincoli

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative contribuite conformemente a quanto esposto nella relazione illustrativa e ai preventivi di spesa approvati.

Gli obblighi per i beneficiari dei contributi sono richiamati nei decreti di concessione. Nello specifico sono fissati dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000, dagli articoli 15 e 27 della L.R. 20/2006 e dall’articolo 45 del Regolamento. E' ammissibile una sola proposta di variazione, giustificata, da presentarsi tempestivamente per l'approvazione. Ulteriori limiti sono dettagliati nel relativo articolo 40 del Regolamento.

Ai fini del rispetto di detti obblighi e vincoli i beneficiari dei contributi devono presentare apposite dichiarazioni annuali redatte seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli pubblicati nella sezione Modulistica (disponibile qui a destra), da inoltrarsi via PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it.

I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli obblighi in materia di trasparenza di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017, pena l’applicazione delle relative sanzioni, e fatta eccezione che per i soli aiuti di Stato o aiuti “de minimis” in ambito generale iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista. Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di 2.000,00 euro.

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