LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 81, L. R. 1/2003
2Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 9, L. R. 14/2003
3Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 86, L. R. 1/2005
4Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 99, L. R. 1/2005
5Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 110, L. R. 1/2005
6Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 113, L. R. 1/2005
7Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 259, L. R. 1/2005
8Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 73, L. R. 2/2006
9Articolo 67 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
10Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 148, L. R. 1/2007
11Derogata la disciplina della legge da art. 29, comma 1, L. R. 7/2008
12Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 13 bis, L. R. 9/2008
13Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 6 bis, L. R. 17/2008
14Articolo 51 bis aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
15Articolo 10 bis aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
16Articolo 78 bis aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012
17Articolo 50 bis aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012
18Derogata la disciplina della legge da art. 157, comma 1, L. R. 2/2002 nel testo modificato da art. 85, comma 1, L. R. 4/2013
19Articolo 44 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
20Articolo 44 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
21Articolo 22 bis aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014
22Articolo 65 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017
23Articolo 65 ter aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 29/2017
24Articolo 64 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 29/2017
25Capo IX bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
26Articolo 51 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
27Capo VI abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 2
 (Ambito oggettivo di applicazione della legge)
1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
Art. 3
 (Ambito soggettivo di applicazione della legge)
1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:
a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.
(5)
5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 44 bis, comma 2, L. R. 12/2002
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1 bis, L. R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
3Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
6Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
7Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 4, L. R. 3/2011
11Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 52, comma 2, L. R. 3/2015
12Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 59, comma 4 bis, L. R. 21/2016
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
14Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 4
 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
h) nomina del responsabile unico del progetto.
(2)
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;
d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
(1)
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO II
 Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
 (Responsabile unico del progetto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del progetto di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile unico del progetto assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile unico del progetto anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
5. Il responsabile unico del progetto deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile unico del progetto, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del progetto un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
6Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
7Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
8Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 6
 (Cooperazione tra enti)
1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:
a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;
b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;
c) partecipazione alle attività consultive della Regione.
Art. 7
 (Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
7Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
8Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
9Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
10Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
11Comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 8
 (Livelli e contenuti della progettazione)
1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 17/2006
2Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
3Comma 8 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 11/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2010.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 9
 (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile unico del progetto, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. La redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
9 bis.  
( ABROGATO )
9 ter.  
( ABROGATO )
9 quater.  
( ABROGATO )
9 quinquies.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nel contratto stipulato fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13.  
( ABROGATO )
(2)
14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011
10Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
11Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
13Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
14Comma 8 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
15Comma 9 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
16Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
17Comma 9 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
18Comma 9 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
19Comma 9 quinquies abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
20Comma 10 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
21Comma 11 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
22Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
23Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del progetto per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10 bis
 (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile unico del progetto di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 11
 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
7Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
8Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
9Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013
14Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013
16Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 23/2013
17Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 18, L. R. 20/2015
20Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
21Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
22Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
23Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2015
24Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015
25Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015
26Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 11, L. R. 25/2016
27Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016
28Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016 nel testo modificato da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
30Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
31Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
32Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dall'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
34Il testo del presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2/2024, è il seguente: <<(Incentivi alle funzioni tecniche) 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.
35Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 12
 (Organizzatore generale)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile unico del progetto e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO III
 Requisiti degli esecutori di lavori pubblici
Art. 13
 (Qualificazione)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.
Art. 14
 (Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)
1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 15
 (Soggetti ammessi alle gare)
1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
CAPO IV
 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
 (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 17

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006
3Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 20

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003
2Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 21

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009
7Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22 bis
 (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.
2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014
Art. 23
 (Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
3Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, come sostituito dal citato art. 11, L.R. 2/2024.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014
CAPO V
 Esecuzione dei lavori pubblici
Art. 26
 (Documenti facenti parte del contratto)
1. Sono parte del contratto:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile unico del progetto;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.
(1)
2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 27

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 28
 (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.
2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.
4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole soppresse al comma 4 da art. 14, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 29
 (Collaudo)
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
3Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
5Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
6Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
7Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
8Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006
9Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 31
 (Piani di sicurezza)
1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 2 ter aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 32
 (Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 34
 (Capitolato generale d'appalto)
1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
CAPO VI
 Norme in materia di contenzioso
Art. 35

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 10, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2006
3Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO VII
 Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 37

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004
2Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 38
 (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.
1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.
2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006
2Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 39
 (Controlli e vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO VIII
 Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a)   ( ABROGATA )
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente;
h ter) l'attività della Centrale di committenza denominata "Rete delle stazioni appaltanti" di cui all'articolo 44 bis, qualificatasi ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 come "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia".
1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.
Note:
1Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019
4Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
5Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 60, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 41

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 43

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 44
 (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali e da altri soggetti qualificati, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e rientrano nella struttura della Rete di stazioni appaltanti di cui all’articolo 44 bis.
1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.
1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.
4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.
4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
5Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016
7Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016
8Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016
9Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016
10Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016
11Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 60, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 60, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 60, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Comma 6 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 4 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
19Comma 4 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 44 ter
 (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.
3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 45
 (Archivio tecnico regionale)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.
2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.
Art. 46
 (Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)
1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.
Art. 47
 (Attività contrattuale)
1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.
Art. 48
 (Formazione professionale e studi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.
CAPO IX
 Opere di competenza della Regione
Art. 50
 (Disposizioni generali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
3. Le funzioni del responsabile unico del progetto sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.
5. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011
4Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012
5Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012
6Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
7Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
9Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
10Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
11Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
12Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
13Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 50 bis
 (Delegazione amministrativa interorganica)
1. Ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012
Art. 51
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell’articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.
2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;
b) consorzi di bonifica;
c)   ( ABROGATA )
d) consorzi tra enti pubblici;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;
a bis)   ( ABROGATA )
b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;
c)   ( ABROGATA )
d) (SOPPRESSA);
e)   ( ABROGATA )
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all’ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;
h)   ( ABROGATA )
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
9.  
( ABROGATO )
10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.
10 bis.  
( ABROGATO )
10 ter.  
( ABROGATO )
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005
5Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
6Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
10Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008
11Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
13Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009
16Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
17Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
18Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
19Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011
21Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
22Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012
23Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012
24Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013
25Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
26Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015
27Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016
29Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
30Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
31Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
32Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
33Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
34Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
35Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
36Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
37Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
38Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
39Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
40Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
41Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
42Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
43Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
44Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
45Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
46Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
47Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 51 bis
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione, che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
6.  
( ABROGATO )
(4)
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011
3Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012
4Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013
6Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015
7Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO IX bis
 Opere di competenza degli enti locali
Art. 51 ter
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a)   ( ABROGATA )
b) consorzi tra enti pubblici;
c)   ( ABROGATA )
d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;
d bis) Enti di decentramento regionale;
d ter) le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità Collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all' articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all' articolo 4 del regio decreto 215/1933 ;
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;
f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;
g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.
7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;
b)   ( ABROGATA )
c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
d) l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta comunale;
e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.
12.  
( ABROGATO )
(9)
13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
2Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 36, comma 1, L. R. 21/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
5Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6Parole soppresse al comma 10 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 10 da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 13/2020
8Comma 11 sostituito da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 13/2020
9Comma 12 abrogato da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 13/2020
10Lettera d ter) del comma 5 aggiunta da art. 5, comma 93, L. R. 13/2023
11Lettera b) del comma 10 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12Parole sostituite alla lettera d) del comma 10 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
CAPO X
 Collaudo
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 54
 (Nomina dei collaudatori)
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.
Note:
1Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 55
 (Commissione di collaudo)
1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.
CAPO XI
 Finanziamento di lavori pubblici
Art. 56
 (Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all’articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1 bis, L. R. 15/2004
5Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
6Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2005
7Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 92, L. R. 22/2007
8Derogata la disciplina del comma 4 da art. 29, comma 2, L. R. 7/2008
9Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
10Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
11Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
12Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
13Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina del comma 1 da art. 63, comma 5, L. R. 23/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
17Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012
18Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012
19Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
20Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
21Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
22Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
23Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
24La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
25Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2014
26Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
27Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
28Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
29Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015
30Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 14, L. R. 33/2015
31Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
32Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016
33Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
34Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
36Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
38Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
39Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
40Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
41Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 57
 (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).
b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.
1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012
4Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013
5Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016
10Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 58
 (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)
1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.
2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.
Art. 59
 (Concessione del finanziamento a soggetti privati)
1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 60
 (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 30 bis, L. R. 22/2010
2Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Derogata la disciplina del comma 4 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
6Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 20, L. R. 27/2014
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 27/2014
8Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 61
 (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 62
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003
Art. 63
 (Adempimenti specifici)
1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la legge e l'entità del finanziamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 64
 (Norme sulla sicurezza)
1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.
Art. 64 bis
 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)
1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 29/2017
CAPO XII
 Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 65 bis
 (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. In attuazione del combinato disposto di cui all' articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017
2Comma 3 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
3Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 65 ter
 (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.
4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l' articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 . L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.
5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.
7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 67
 (Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005
2Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 67 bis
 (Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)
1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera m), L. R. 11/2009
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
4Comma 5 bis abrogato da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010
5Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015
6Derogata la disciplina del comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2015
7Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 70
 (Svincolo delle indennità)
1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2006
CAPO XIII
 Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Art. 71
 (Superamento delle barriere architettoniche)
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.
1ter.  
( ABROGATO )
1quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005
5Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
6Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
7Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
Art. 72
 (Adeguamento della struttura)
1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 73
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del progetto, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione <<, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:
a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
1) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
2) U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
3) U.P.B. 52.2.4.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
4) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 - capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 74
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
Note:
1Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 75
 (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)
1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.
2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 7, L. R. 20/2004
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 19/2006
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 17/2008
Art. 76
 (Procedimenti contributivi in corso)
1. Salvo diversa richiesta del beneficiario la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 50, L. R. 22/2010
Art. 77
 (Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)
1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.
Art. 78
 (Norma transitoria in materia di espropriazioni)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 78 bis
 (Competenza in materia di espropriazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.
3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012