Lavoratori subordinati in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (articolo 9 bis, D.Lgs. 286/98).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Nell’ambito delle c.d. "quote" stanziate annualmente con il c.d. "decreto flussi", è possibile per un titolare di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" rilasciato da un altro Stato membro UE, richiedere la conversione del proprio titolo di soggiorno (che altrimenti NON CONSENTE DI LAVORARE in Italia) in:

  • permesso di soggiorno per motivi di  lavoro subordinato;
  • permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico;
  • permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

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 La domanda di nulla osta/conversione  
 

Nel caso si tratti di conversione per lavoro subordinato/domestico sarà il datore di lavoro, che intende assumere il cittadino extra U.E. in possesso del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" rilasciato da un altro Stato membro UE, a dover presentare allo Sportello per l'Immigrazione competente la richiesta di nulla osta al lavoro.

La proposta di lavoro, della durata di almeno sei mesi, deve prevedere un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali .

Nel caso si tratti di conversione per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, sarà, invece, il cittadino extra U.E. titolare del permesso di soggiorno a richiedere allo Sportello per l'immigrazione competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

Per poter presentare  l'istanza allo Sportello per l'Immigrazione (sia che si tratti di richiesta del nulla osta per lavoro subordinato/domestico che di conversione per lavoro autonomo) è necessario attendere l’emanazione del cosiddetto “decreto flussi” che stabilisce il numero di conversioni di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro”.

Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro che intende esercitare in Italia il lavoro autonomo deve fornire prova:

  • di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
  • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta, compresi, ove previsti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri (vedi il file “ Istruzioni dettagliate”);
  • di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00).

La domanda di nulla osta al lavoro/conversione deve essere inoltrata telematicamente tramite il portale del Ministero dell'Interno che la inoltra allo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio dove avrà luogo l'attività lavorativa (nel caso di lavoro subordinato/domestico) o di  residenza in Italia del cittadino extra U.E. (nel caso del lavoro autonomo).

Una volta registrati sul portale del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della domanda è necessario compilare il modello:

  • LS: per chiedere il nulla osta alla conversione per lavoro subordinato;
  • LS1: per chiedere il nulla osta alla conversione per lavoro domestico;
  • LS2: per chiedere la conversione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Ad avvenuto inoltro, il sistema genera al richiedente una ricevuta della domanda di conversione, che non costituisce titolo di soggiorno.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza di nulla osta/conversione

Lo Sportello per l'Immigrazione riceve l'istanza telematica, sulla quale il competente Ufficio della Regione FVG esprime il previsto parere tecnico, assegnando la quota se disponibile e rilasciando, nei casi previsti, il relativo nulla osta, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

In caso di esito favorevole sarà rilasciata, in base alle singole fattispecie, la seguente documentazione necessaria a richiedere il permesso di soggiorno: contratto di soggiorno, quando previsto; certificazione per il lavoro autonomo, quando prevista; modello 209. 

La documentazione deve, successivamente, essere trasmessa alla Questura competente per territorio mediante invio del kit postale di richiesta del permesso di soggiorno.

Solo dopo aver effettuato tali adempimenti ed aver acquisito la ricevuta di spedizione (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) il cittadino extra U.E. può iniziare l'attività lavorativa.

In caso di parere negativo, viene inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza, debitamente motivata.

Qualora, entro i 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non pervenissero allo Sportello per l'Immigrazione osservazioni e/o documentazione integrativa oppure gli stessi non risultassero sufficienti, l'Ufficio procederà al rigetto della domanda di conversione presentata.

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Documentazione da produrre

Per tutte le tipologie: 
  • n. 1 marca da bollo da euro16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto del cittadino straniero e del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione;
  • ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza.
 
In più solo per il lavoro domestico:
  • fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro (se straniero copia del permesso di soggiorno);
  • proposta del contratto di lavoro (contenente indicazioni sulla tipologia di contratto CCNL applicato, orario di lavoro settimanale, mansioni, località di impiego, etc.) firmata dal datore di lavoro e, per accettazione, dal lavoratore.
 
In più solo per il lavoro subordinato:
  • fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (se straniero copia del permesso di soggiorno);
  • indicazione del numero di matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda;
  • la verifica della capacità reddituale e della regolarità contributiva della società richiedente sono effettuati direttamente in back office.
  • proposta del contratto di lavoro (contenente indicazioni sulla tipologia di contratto CCNL applicato, orario di lavoro settimanale, mansioni, località di impiego, etc.) firmata dal datore di lavoro e, per accettazione, dal lavoratore.

In più solo per il lavoro autonomo:

  • a seconda della tipologia di attività di lavoro autonomo da intraprendere devono essere prodotti i documenti indicati nel modulo contenente la descrizione dei requisiti specifici scaricabile dal link presente su questa pagina.

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