Lavoratori subordinati - Decreto flussi "quote" (articolo 22, D.Lgs. 286/98).

La domanda di nulla osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intende instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno o più stranieri residente/i all’estero, può presentare domanda di nulla osta al lavoro nell’ambito delle c.d. "quote" che vengono definite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi", e ripartite poi territorialmente.

I decreti flussi sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'interno: www.interno.gov.it.

Prima di presentare la domanda di nulla osta, il datore di lavoro interessato deve, verificare, presso il centro per l'impiego competente per territorio, l'eventuale disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale e solo in caso di effettiva indisponibilità, da documentare, potrà procedere con la presentazione della domanda.

La richiesta del nulla osta al lavoro a favore del cittadino extracomunitario deve essere trasmessa in via telematica allo Sportello per l’Immigrazione presso la Prefettura della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, attraverso il portale del Ministero dell’Interno nei tempi indicati dal DPCM in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il nulla osta, in base alla tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare, può essere richiesto per un tempo determinato o indeterminato. In ogni caso, l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione non può essere inferiore all'ammontare dell'assegno sociale.

Si ricorda che i DPCM disciplinano le modalità e i tempi di invio delle istanze di nulla osta, fissando anche il tetto massimo dei nulla osta rilasciabili per l'anno di riferimento (c.d. "quote" che vengono poi ripartite, con successivi provvedimenti, sui territori provinciali ) e, in alcuni casi (es. lavoro stagionale) limitando l'ingresso dei cittadini extra U.E. solo a determinati nazionalità.

Per l'invio della domanda il datore di lavoro si deve accreditare sul sito del Ministero dell'Interno. 

Per l’inoltro di istanze di nulla osta al lavoro vanno compilati i seguenti moduli:

  • Modello B – SUB per richieste di nulla osta al lavoro subordinato;
  • Modello A – DOM per richieste di nulla osta al lavoro subordinato domestico.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza

L'istanza telematica inviata dal datore di lavoro perviene, tramite portale, allo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio. I competenti Uffici della Regione FVG istruiscono la pratica (verificando la capacità economica del datore di lavoro, le condizioni di lavoro offerte, la regolarità contributiva e assegnando quindi la relativa quota, se disponibile e in caso di parere favorevole) provvedendo, a tal fine, a chiedere ai datori di lavoro tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. Al procedimento concorre anche la Questura competente la quale deve fornire il parere tecnico sulla non sussistenza di motivi ostativi all’ingresso nei confronti del cittadini straniero.

A tal fine viene valutata la capacità economica del datore di lavoro sulla base del numero di istanze presentate e dell’esigenza dell’impresa in relazione agli impegni previsti e i contratti collettivi nazionali applicati.

Le disposizioni sulla valutazione della capacità economica non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabile che ne limitano l’autosufficienza e che intende assumere il lavoratore straniero come addetto alla sua assistenza personale.

In caso di parere favorevole il datore di lavoro o il legale rappresentante dell'azienda che intende assumere il lavoratore straniero viene convocato per il ritiro della comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In caso di parere negativo, invece, viene inviata allo stesso una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza, debitamente motivata, alla quale egli potrà replicare, nei successivi 10 giorni, con eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa.

Qualora non pervenisse, entro il suddetto termine, alcuna risposta ovvero quanto prodotto non risultasse accoglibile, l'Ufficio procederà al rigetto della domanda di nulla osta con provvedimento motivato.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Una volta ottenuto il nulla osta il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare, entro 180 giorni dall'avvenuto rilascio, un appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica/consolare competente per territorio per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia.

Una volta entrato in Italia il lavoratore, entro e non oltre otto giorni dall’ingresso, è tenuto a recarsi presso lo Sportello Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (già sottoscritto dal datore di lavoro) e per ricevere la modulistica necessaria utile alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da inoltrarsi alla Questura competente per territorio, attraverso apposito kit postale.

Solo dopo aver espletato i suddetti adempimenti e acquisita la ricevuta di invio del kit postale (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa .

In caso di mancato utilizzo del nulla osta, lo stesso dovrà essere restituito allo Sportello Immigrazione accompagnato da una nota informativa che attesti i motivi del mancato ingresso sul territorio nazionale del cittadino extra U.E.. La restituzione, se effettuata entro i 180 giorni di validità del nulla osta, darà luogo alla revoca dello stesso.

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Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto del lavoratore straniero; 
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del datore di lavoro e, se straniero, fotocopia del titolo di soggiorno; 
  • matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda; 
  • documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro;
  • ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza.
L’ufficio provvederà autonomamente all’acquisizione di:
  • dichiarazione dei redditi del datore di lavoro o bilancio della società richiedente;
  • DURC dell'azienda che ha richiesto il nulla osta al lavoro;
  • visura camerale dell'azienda indicata nella domanda telematica.

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