Articolo 27, comma 1, lettera E) D.Lgs. 286/98.

La domanda di nulla osta

Traduttori ed interpreti extracomunitari possono fare ingresso in Italia senza il sistema delle c.d. "quote", secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (ex art. 27 c.1  lett. d) del D.Lgs. 286/98), per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.
 
Richiesta di nulla osta per LAVORO SUBORDINATO
 
Il datore di lavoro interessato all'assunzione di un traduttore o interprete extracomunitario deve richiedere il nulla osta al lavoro subordinato inviando l’istanza allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell’Interno in via telematica. 
 
L’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
 
Una volta accreditato sul portale del Ministero dell'Interno, per inoltrare le istanze di nulla osta per traduttori o interpreti va compilato il Modello G.
 
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione il datore di lavoro sarà convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta al lavoro e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
 
Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero dove il lavoratore si deve recare per il ritiro del visto di ingresso per l’Italia.

Nella domanda telematica, negli appositi campi, deve essere indicato il titolo di studio o l’a ttestato professionale di traduttore o interprete posseduto dallo straniero e specifico per le lingue richieste.

Il titolo di studio, rilasciato da una scuola statale, ente pubblico, istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, dovrà essere debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero deputato al rilascio dei predetti documenti, da parte delle Rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

Anche la data di apposizione del visto va indicata nella domanda di nulla osta mentre il documento vistato sarà prodotto dal datore di lavoro al momento della convocazione presso lo Sportello per l'Immigrazione all'atto del ritiro del nulla osta e della sottoscrizione del contratto di soggiorno. 

Richiesta di nulla osta per LAVORO AUTONOMO

Gli stranieri in possesso del titolo di traduttore o interprete possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo.

I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono sempre  al di fuori delle c.d. "quote". In tali casi lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto all'Ispettorato territoriale per il lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, il quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione.

Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo.

La pratica di richiesta di nulla osta per effettuare prestazioni di lavoro autonomo viene gestita direttamente dalle  Rappresentanze diplomatiche o consolari competenti italiane presenti nel Paese di provenienza del traduttore o interprete.  
 

Ritorna all'indice

Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta

Il nulla osta può essere richiesto a tempo determinato al massimo per 2 anni, prorogabili fino a 4 anni.

Ritorna all'indice

Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Il traduttore/interprete, una volta informato del rilascio del nulla osta al lavoro si dovrà recare presso la Rappresentanza diplomatica-consolare per il rilascio del visto di ingresso per l’I talia.
 
Una volta arrivato in Italia, entro e non oltre otto giorni dall’ingresso, il traduttore/interprete si reca presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione della modulistica necessaria alla successiva richiedere di rilascio del permesso di soggiorno da trasmettere alla Questura competente mediante invio dell'apposito kit postale.

Solo dopo aver effettuato i suddetti adempimenti ed acquisita la ricevuta di invio del kit postale (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) il traduttore/interprete può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.

Ritorna all'indice

Cambiamenti di datore di lavoro

I traduttori interpreti in possesso del relativo permesso di soggiorno possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.

Ritorna all'indice

Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
  • copia della prima pagina del passaporto del traduttore/interprete;
  • titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla società (tradotto e legalizzato in lingua italiana dall'Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero);
  • fotocopia del documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
  • attestazione di idoneita' alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa;
  • la verifica della capacità reddituale e del DURC della società richiedente sono effettuati direttamente in back office.

Ritorna all'indice

.