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LEGGE 14 gennaio 1999, n. 4

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  30-10-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Differimento di termini e altre disposizioni
relative al settore universitario e
della ricerca scientifica
1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".
3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, e 15 marzo 1995, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le parole: "per due anni non prorogabili" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 1999".
9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
10. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che non sono stati ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.
13. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.
14. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del curriculum formativo svolto.
15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 95, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;";
b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25";
c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)";
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere a)" è inserita la seguente: ", b)";
e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria" è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze della formazione primaria".
16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali
((fino al 31 dicembre 2005))
. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.
18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).
19. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente".
20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione e governo locale rilasciati dalla scuola diretta a fini speciali denominata "Pubblica amministrazione e governo locale", istituita presso l'università di Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi universitari di "operatore della pubblica amministrazione".
21. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 gennaio 1999.
Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza".
25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale.
26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380".