In attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), la Regione concede un contributo per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati alla conseguente riduzione di orario.
Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.
Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo A:
a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad un massimo di euro 100.000;
b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo B:
a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad un massimo di euro 100.000;
b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote spettanti a titolo di
sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando l’importo massimo di 100.000 euro previsto per le
quote medesime.
Fermo restando quanto sopra, il contributo regionale può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi,
ricompresi nell’arco del quinquennio decorrente dall’11 agosto 2010, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.
Con riferimento a tali periodi massimi complessivi, la quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può eccedere i 200.000 euro.
La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall’impresa beneficiaria del contributo ai medesimi
lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi. La quota di contributo
non ha natura di retribuzione.
Qualora l’impresa si sia avvalsa della facoltà di richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di
sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando l’importo massimo di 100.000 euro previsto per le quote medesime, anche tali ultime quote non hanno
natura di retribuzione.
Sotto il profilo della normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese, la quota di contributo regionale a titolo di sostegno all’impresa è concessa a titolo di aiuto de minimis ai sensi, rispettivamente, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (per tutti i settori, esclusi la pesca e la produzione primaria agricola); del Regolamento (CE) n. 875/2007 (settore pesca); del Regolamento (CE) n. 1535/2007 (settore produzione primaria agricola).
La somma degli aiuti de minimis ricevuti da una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, non deve superare i seguenti importi:
Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici.