In attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), la Regione concede un contributo alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.
I lavori socialmente utili, disciplinati dal decreto legislativo 468/1997, si riferiscono a tutte quelle attività che l'Amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell’ambiente, degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni stesse. Queste attività sono realizzate attraverso l'impiego di lavoratori titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale, residenti nel comune ovvero nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni dei lavori socialmente utili.
Le prestazioni di lavoro socialmente utile non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore ed Amministrazione pubblica, né implicano la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità, e non possono superare la durata dell'ammortizzatore percepito dal lavoratore.
Le prestazioni effettuate fino a 20 ore settimanali non sono retribuite, mentre lo sono, a carico dell'Amministrazione utilizzatrice, quelle con durata superiore.
Il contributo regionale può essere erogato alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli enti pubblici economici, che hanno sede o uffici periferici nella regione Friuli Venezia Giulia.
Per ciascun progetto di attività socialmente utile presentato è riconosciuto, all'Amministrazione pubblica che lo propone un contributo pari all'80% dell’importo delle spese sostenute per le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente eccedenti il limite di 20 ore settimanali, non superiore comunque al normale orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro applicati presso l'Amministrazione pubblica, rimanendo carico dell'Amministrazione stessa il restante 20%.
La domanda per ottenere il contributo regionale si presenta al Servizio lavoro e pari opportunita' della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' , via San Francesco 37, Trieste, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Modulistica", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo email: lav.form.comm@certregione.fvg.it.
Il Regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 206/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 30 del 29 luglio 2009, determina la misura, i criteri e le modalità di concessione del contributo.
Per informazioni e assistenza tecnica alla progettazione, le Amministrazioni pubbliche del territorio regionale e i lavoratori interessati alla realizzazione e partecipazione ai progetti possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro (tel. 040 377 5127/5227 - email: agenzialavoro@agelav.fvg.it ).