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Il collocamento mirato

Il concetto di collocamento mirato, introdotto dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", fa riferimento ad una serie di strumenti che permettono di individuare e valutare le effettive capacità lavorative e professionali del soggetto disabile al fine di inserirlo nel posto adatto.

In tal modo il lavoratore non risentirà della frustrazione di un inserimento poco aderente alle sue possibilità ed il datore di lavoro, d’altro canto, non considererà il soggetto disabile come un onere obbligatorio, ma come una risorsa da valorizzare.

La legge 68/99, rispetto alla vecchia normativa (legge 482/68) ha quindi realizzato un passaggio fondamentale da una modalità di inserimento impositiva e vincolistica ad una modalità consensuale di collocamento.

Cosa fa la Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione FVG promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità mediante i servizi dell'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato.

Attraverso l'adozione di atti di indirizzo e regolamenti attuativi della normativa nazionale e regionale garantisce l'omogeneità ed assicura le pari opportunità nella  fruizione dei servizi del collocamento mirato su tutto il territorio regionale.

La Regione FVG, al fine di raggiungere l'obiettivo della piena integrazione lavorativa, si pone in un'ottica di sistema che vede coinvolti tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza in materia di disabilità e sono in grado di fornire il loro contributo alle azioni ed agli interventi che si attuano.

La creazione di una rete di lavoro e del suo coordinamento viene realizzata attraverso l'utilizzo di strumenti di concertazione e confronto individuati in tavoli di coordinamento tecnico regionale, tavoli tecnici di lavoro attivati con le Province e tavoli interdirezionali per la trattazione di competenza comune con altre Direzioni regionali.
Inoltre tutti gli atti di indirizzo ed i regolamenti relativi alla materia vengono sottoposti al parere di un'apposita Sottocommissione regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili.

Cosa fanno le Province

Le Province provvedono operativamente, attraverso i Centri per l'impiego, ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

In particolare detengono l'elenco delle persone disoccupate che aspirano ad un'occupazione adeguata alle proprie capacità lavorative, gestiscono la graduatoria per l'avviamento al lavoro presso gli enti pubblici, attuano gli interventi finanziabili con le risorse dei Fondi provinciali, stipulano con i datori di lavoro convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili nonché all'ottenimento dei benefici per l'inserimento di persone con disabilità particolarmente gravi, rilasciano ai datori di lavoro autorizzazioni all'esonero dall'obbligo di assunzione ed alle compensazioni territoriali.



ultimo aggiornamento: Wednesday 13 July 2011

normativa

  • Legge Regionale 9 agosto 2005 n. 18
    "Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" (CAPO II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. da 36 a 44)