Con il Regolamento di attuazione vengono stabilite le modalità generali per l'attuazione degli interventi regionali aventi a oggetto il finanziamento di attività di formazione professionale.

Con il Regolamento di attuazione vengono stabilite le modalità generali per l'attuazione degli interventi regionali aventi ad oggetto il finanziamento di attività di formazione professionale che si realizzano mediante l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo e su leggi statali di settore.

 

Le disposizioni del Regolamento di attuazione definiscono modalità e procedure di gestione amministrativa e finanziaria coerenti con le previsioni del Programma operativo regionale F.S.E. Obiettivo 2 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea.

 

Le Linee guida danno attuazione al “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, emanato con DPReg 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2011, sulla base, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento stesso.
Esse disciplinano le modalità di gestione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013 -, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, come modificato dalla decisione C(2012)1889 del 21.03.2012 e dalla decisione C(2013)1677 del 18 marzo 2013, con riferimento all’intero iter che parte dalla emanazione degli avvisi pubblici e si conclude con la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, della documentazione attestante lo svolgimento delle attività finanziate.
Le Linee guida trovano applicazione nelle procedure attivate dall’Autorità di gestione o dalle Strutture regionali attuatrici di cui all’articolo 2 del Regolamento. Per quanto concerne le procedure riferibili alla titolarità degli Organismi intermedi di cui al menzionato articolo 2 del Regolamento, valgono anche le disposizioni degli Organismi intermedi predisposte sulla base di preventiva condivisione con l'Autorità di gestione.
Ulteriori previsioni integrative di quanto contenuto nel documento emanato con decreto 1672 del 4 aprile 2013 possono essere indicate dagli avvisi pubblici o dalle direttive emanati dall’Autorità di gestione, dalle Strutture regionali attuatrici o dagli Organismi intermedi.
Ove richiamate dagli avvisi pubblici di riferimento, le presenti Linee guida trovano applicazione relativamente ad attività non cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
 

 

 

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