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Assistenti studio odontoiatrico - ASO

FAQ - La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico

Accordo: Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 concernente l’i ndividuazione del profilo professionale di Assistente Studio Odontoiatrico.
DPCM: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore il 21 aprile 2018, che ha recepito l’Accordo.
Delibera regionale: delibera della Giunta regionale n. 975 del 13 giugno 2019 avente oggetto il “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e disciplina della relativa formazione”.
ASO: Assistente Studio Odontoiatrico.
Esenti: persone esonerate dal corso e dall’esame ex art. 11, comma 1, del DPCM ed ex allegato 2, paragrafo 7, lettere a) e b) della delibera regionale.
Contratti di lavoro di settore: contratto di lavoro individuale che prevede espressamente l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica.
Codice Ateco 86.23.00: il codice Ateco è una classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi. In particolare il codice 86.23.00 si riferisce all’Attività degli studi odontoiatrici.
 

Per svolgere le mansioni di ASO è necessario aver ricevuto una formazione specifica e aver superato un esame di qualifica, fatti salvi gli esenti.

 

Attualmente possono organizzare i corsi gli enti di formazione accreditati dalla Regione nella formazione permanente (macrotipologia C) reperibili all’interno dell’elenco generale consultabile al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/allegati/accreditamento/Elenco_Enti.pdf 
Al momento ci risulta che due enti accreditati (IAL FVG ed ENAIP FVG) siano interessati a svolgere i corsi ASO. 
 

Le spese per la formazione sono a carico della persona che ne fruisce; nel caso di un dipendente gli studi dovranno agevolare la partecipazione del/la dipendente perché possa accedervi.

Il tirocinio si svolge preferibilmente presso due sedi che possono essere studi odontoiatrici del territorio regionale o strutture del servizio sanitario regionale.  Il tirocinio è curricolare e come tale non è retribuito.
 

Chi ha conseguito la qualifica ASO o gli esenti devono frequentare obbligatoriamente almeno 10 ore di corso all’anno. I corsi di aggiornamento sono approvati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competenti sul territorio ove verranno svolti, sentita la Commissione Albo Odontoiatri.
 

Per chi ha già la qualifica o ne è esente, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data della delibera regionale ovvero dal 13 giugno 2019.
Per chi la deve acquisire o è in attesa di una certificazione di equipollenza, l’obbligo decorre dalla data di acquisizione o riconoscimento del titolo.
 

Fino al 21 aprile 2020, cioè 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM, gli studi odontoiatrici possono assumere persone prive della qualifica di ASO, purché la stessa venga acquisita entro 36 mesi dall’assunzione.
 

Chi è stato inquadrato come “Assistente alla poltrona” e alla data del 21 aprile 2018, data di entrata in vigore del DPCM, ha maturato 36 mesi di esperienza negli ultimi 5 anni, è esente dal corso e dall’esame per l’acquisizione della qualifica di ASO.
Chi è stato inquadrato diversamente, ma ha svolto mansioni di ASO o Assistente alla poltrona negli ultimi 5 anni alla data della delibera e può documentarlo (attraverso contratto di lavoro di settore, cedolini paga, C2 storico, estratto conto contributivo INPS, posizione assicurativa INAIL) ed è in possesso dell’attestato di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore (codice Ateco 86.23.00), può accedere ai percorsi ridotti di cui all’allegato 2, paragrafo 8, della delibera regionale ai fini dell’acquisizione della qualifica.
È anche possibile effettuare un percorso di certificazione delle competenze comunque acquisite per poi accedere all’esame di qualifica. A tal fine deve rivolgersi ad un ente accreditato dalla Regione.
 

La documentazione (copie dei contratti, cedolini paga ecc.) che dimostra l’esperienza di 36 mesi alla data del 21 aprile 2018 è acquisita e conservata dal datore di lavoro. L’accertamento sull’e senzione viene fatto dal datore di lavoro e non richiede alcuna verifica da parte della Regione.

In questo caso può intraprendere un percorso di certificazione delle competenze comunque acquisite.  A tal fine è necessario rivolgersi ad uno degli enti accreditati che organizzano i corsi.

In questo caso può intraprendere un percorso di certificazione delle competenze comunque acquisite.  A tal fine è necessario rivolgersi ad uno degli enti accreditati che organizzano i corsi.

Il voucher non può essere riconosciuto, perché non è una forma di contratto. Il contratto a chiamata può essere riconosciuto per le giornate di effettiva prestazione.

Per il dipendente assunto con contratto di apprendistato sono computati i mesi di esperienza alla data del 13 giugno 2019, data della delibera regionale. Se in possesso dell’attestazione di frequenza di un corso di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore riferito al codice Ateco 86.23.00, conseguita negli ultimi 10 anni, può accedere ai percorsi ridotti.

Mesi e giorni di esperienza devono essere calcolati secondo calendario a partire dalla data di assunzione e fino alla data del 13 giugno 2019. I mesi devono essere stati maturati completamente. Ad esempio 12 mesi e 3 giorni sono computati come 12 mesi di esperienza. Se una persona è stata assunta il 20 febbraio 2019, alla data del 13 giugno ha maturato 3 mesi.


 

ultimo aggiornamento: Mon Jun 08 15:58:31 CEST 2020